Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).
La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.
In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore.
E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?
La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.
➜ Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)
Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.
Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";
- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";
- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;
- assenza di costi e servizio personalizzato.
Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).
Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca.
➜ L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri
E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.
Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.
L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.
Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.
➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente
Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.
E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.
➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi
La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).
La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:
- selezione dei prodotti,
- semplicità e trasparenza,
- bassa rischiosità per il risparmiatore.
A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.
La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:
(A)
L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente
(B)
La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso
(C)
Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).
In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.
Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:
- aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
- lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
- il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
- quello standard diventa contenuto del contratto.
Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.
In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.
➜ Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità
Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:
- essere diligenti, corrette e trasparenti,
- informare il cliente sui rischi,
- proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.
La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.
Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge.
Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.
Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?
Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.
E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.
Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori
Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.
Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.
Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025
Consorzio "Patti chiari" - adesione banca - effetti nel rapporto con il cliente by Consumatore Informato


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