lunedì 18 maggio 2026

Cambio fornitore luce e gas non richiesto: la "truffa del sì" e come tornare alle vecchie condizioni (ARERA 228/2017)

In associazione stanno aumentando i casi di persone che si sono viste modificare le condizioni contrattuali, o ancor peggio attivare contrati per la fornitura di gas e/o energia elettrica non richiesti e che abbiamo dovuto tutelare per evitare di pagare maggiori somme (per maggiori informazioni o per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il problema, noto come la "truffa del si", è tanto diffuso quanto insidioso, in quanto il cambio di fornitore luce e gas attivato tramite telefonate o email ingannevoli, spesso senza un consenso reale, e ciò nonostante il recente intervento volto a limitare le telefonate truffa attraverso il filtro anti - spoofing (vedi qui).

Purtroppo, dobbiamo notare che si sono sviluppati casi di "switching non richiesto", una pratica scorretta che può portare, nel giro di pochi giorni, a ritrovarsi con un nuovo contratto mai voluto e condizioni economiche peggiorative.


a.- Come funziona la "truffa del si"

Il meccanismo è ormai consolidato e si fonda sulla fiducia che il consumatore attribuisce a coloro che lo contattano, e che per ragioni a noi non note, dispongono di molte informazioni dettagliate.

Il consumatore viene contattato telefonicamente da un operatore che:

  • si spaccia per il fornitore attuale;
  • oppure richiama presunti enti istituzionali come ARERA o fantomatici “uffici tutela consumatori”.

Durante la telefonata vengono prospettati scenari allarmanti che riguardano il suo contratto, quali:

  • aumenti imminenti delle tariffe;
  • contratti in scadenza;
  • obblighi di legge inesistenti;
  • errori da correggere con urgenza.

Il call center si propone come aiuto necessario per il consumatore e mira, con frasi adulanti, ad ottenere:

  • dati personali;
  • codice POD o PDR (presenti in bolletta);
  • una registrazione vocale utilizzabile come consenso.

Qui entra in gioco la nota “truffa del sì”: il consumatore viene indotto a rispondere “sì” a domande apparentemente innocue, e quella risposta viene poi utilizzata per simulare un consenso contrattuale.

Al termine della telefonata, il consumatore ha conferito la propria adesione ad un nuovo contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica, rinunciando al successivo invio di un modulo scritto da sottoscrivere, così come previsto ex art. 51 del Codice del Consumo: "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.".

Di solito, vi sono alcuni elementi che contraddistinguono questo tipo di truffa, quali:

    - telefonate non richieste con tono urgente o intimidatorio;

    - richieste di dati presenti sulla bolletta;

    - informazioni vaghe o contraddittorie sul proprio fornitore;

    - affermazioni secondo cui il cambio sarebbe obbligatorio.

E' evidente che il primo suggerimento che possiamo offrirvi, ed appare scontato, è di  interrompere la comunicazione, senza dare maggiore spazio a questi falsi operatori e ricordatevi di non fornire mai dati sensibili per telefono; non comunicare POD/PDR o IBAN; verificare sempre contattando direttamente il proprio fornitore; evitare risposte che possano essere registrate come consenso.


b.- Truffa del sì - come difendersi

Ma la verità è che se state leggendo questo nostro intervento, vuol direte che siete già rimasti vittime di questa pratica scorretta e quindi vi trovate davanti ad un nuovo contratto con condizioni più esose e mai approvato in modo specifico.

Alcune regole pratiche possono evitare il problema:

             1.- utilizzate il diritto di ripensamento che per  contratti a distanza è possibile recedere entro 14 giorni senza costi oppure;

       2.- proponete un reclamo con cui chiedete il ripristino delle precedenti condizioni contrattuali con il vecchio operatore.

Specialmente questa seconda strada viene richiesta da coloro che hanno subito un torto simile, ed in queti casi è fondamentale contestare il contratto e chiedere copia della registrazione vocale (vocal order), che il fornitore deve essere in grado di fornire.

Il punto centrale, spesso poco conosciuto, è che il consumatore non deve limitarsi a contestare: può ottenere il ritorno alla situazione precedente.

Ciò è possibile grazie alla deliberazione n. 228/2017/R/com di ARERA, che disciplina la procedura di ripristino volontario.

Questa normativa prevede che, nei casi di passaggio non corretto:

  • venga ripristinato il precedente fornitore;
  • vengano recuperate le condizioni economiche originariamente sottoscritte;
  • il consumatore non subisca penalizzazioni economiche.

In altre parole, non si tratta solo di tornare indietro, ma di tornare esattamente alle condizioni contrattuali precedenti, come se il cambio non fosse mai avvenuto.

Attenzione: la procedura non è automatica

Un aspetto fondamentale da chiarire è che questa tutela:

- non si attiva automaticamente;

- deve essere richiesta dal consumatore;

- richiede una segnalazione tempestiva e ben documentata.

Per questo motivo è essenziale inviare una richiesta formale al fornitore attuale, chiedendo espressamente l’attivazione della procedura di ripristino ai sensi della delibera ARERA.


c.- Conclusioni

Il fenomeno delle telefonate ingannevoli nel settore energia elettrica e gas non è solo fastidioso, ma può avere conseguenze economiche concrete, tuttavia, il consumatore non è privo di strumenti, ma bisogna conoscerli.

Sapere che esiste una normativa specifica che consente al consumatore di annullare gli effetti dello switching non voluto dal consumatore; recuperare il vecchio contratto; evitare costi indebiti.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...