Oggi entrano in vigore nuove regole in materia di conti correnti, prestiti e polizze online che dovrebbero introdurre nuove tutele per i consumatori, prevedendo nuove regole per che intende aprire un conto corrente con un'app, richiedere un prestito online, sottoscrivere una polizza assicurativa dal telefono o investire tramite una piattaforma digitale.
Il nuovo decreto legislativo n. 209/2025, dando seguito alle norme europee, è finalizzato al rafforzamento delle tutele nei contratti finanziari conclusi a distanza, ove l'intermediario finanziario agisce con mezzi tecnologici.
L'obiettivo è semplice: impedire che banche, assicurazioni e intermediari utilizzino procedure poco trasparenti o percorsi digitali studiati per rendere difficile comprendere il contratto o esercitare il diritto di ripensamento.
a.- Più informazioni prima della firma
La novella prevede, in primo luogo, una tutela antecedente all'avvio del rapporto contrattuale, stabilendo che prima della sottoscrizione di un servizio finanziario online, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e facilmente consultabili da parte della banca (operatore professionale)
Tra queste informazioni, rientrano:
- identità e recapiti dell'intermediario;
- caratteristiche principali del servizio;
- costi, commissioni e spese;
- eventuali rischi finanziari;
- durata del contratto;
- modalità e termini per esercitare il diritto di recesso.
Le informazioni dovranno essere fornite su un supporto durevole, come un PDF scaricabile o un documento conservabile, e non semplicemente mostrate per pochi secondi su una schermata dell'app, al fine di permettere all'investitore di poter prendere visione delle informazioni anche dopo la conclusione del contratto.
b.- Se la banca non prova di averti informato, il termine per recedere potrebbe non partire
Una delle novità più importanti riguarda l'obbligo informativo da parte dell'intermediario e l'onere della prova che deve essere soddisfatto dal professionista.
Sarà, infatti, la banca o l'intermediario a dover dimostrare di avere fornito correttamente tutte le informazioni previste dalla legge e di avere spiegato in modo chiaro il diritto di recesso.
In assenza di tale prova, il termine per il ripensamento potrebbe non iniziare a decorrere: "L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 -quater e 59 -quinquies , nonché di quelli di cui all’articolo 59 -septies ove applicabili, incombe sul professionista.".
A parere di chi scrive, la norma appare alquanto inutile, in considerazione del principio generale del negativa non sunt probanda, ossia che i fatti negativi non possono essere provati, con conseguente divieto di prova diabolica a carico del contraente debole, l'investitore/consumatore.
Ad ogni buon conto, il legislatore ha voluto precisare che non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma l'intermediario a dover dimostrare il contrario.
E la banca deve dimostrare quali siano le informazioni rese al consumatore, l'effettiva l’avvenuta visualizzazione o il download dei documenti da parte dell'investitore, e gli aggiornamenti periodici intervenuti.
Ulteriore elemento, questo si rilevante, è che la banca deve fornire adeguata prova di aver fornito al cliente le informazioni in tempo utile prima della conclusione dell'operazione on line il che può accadere nei flussi digitali più veloci, mediante l'invio al consumatore del promemoria sul diritto di recesso e sulle modalità di esercizio, e di tutte le altre informazioni utili.
c.- Se il consumatore cambia idea, può recedere senza penali - il "pulsante di recesso"
In questa nostra sintesi delle novità introdotte con il D. Lgs. 205/2026, segnaliamo che per la maggior parte dei servizi finanziari conclusi online il consumatore potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione.
Il termine di recesso è:
14 giorni per la maggior parte dei contratti
30 giorni per le assicurazioni sulla vita e alcune forme pensionistiche individuali.
Se le informazioni obbligatorie non vengono fornite correttamente, il periodo di recesso può allungarsi in modo significativo ed arrivare anche a far dichiarare nullo il contratto di investimento.
Dopo il recesso, l'intermediario dovrà restituire le somme ricevute entro 30 giorni.
Al fine di facilitare il recesso dell'investitore, arriva il "pulsante di recesso", una delle innovazioni più interessanti riguarda i contratti conclusi tramite siti internet e applicazioni.
Durante tutto il periodo utile per il ripensamento dovrà essere disponibile una funzione digitale che consenta al consumatore di recedere direttamente online.
Il pulsante dovrà essere facilmente individuabile e accessibile.
Non sarà più accettabile nascondere il percorso di recesso tra decine di schermate o costringere l'utente a procedure inutilmente complesse.
d.- Stop ai "dark patterns"
Il decreto prende di mira anche i cosiddetti "dark patterns", cioè quelle tecniche di progettazione utilizzate per influenzare o manipolare le scelte degli utenti (qui un approfondimento).
Pensiamo a situazioni in cui:
- il pulsante "accetta" è grande e ben visibile mentre quello per annullare è nascosto;
- l'utente riceve continui messaggi che lo invitano a cambiare idea dopo avere scelto di recedere;
- la sottoscrizione richiede pochi clic mentre la chiusura del contratto richiede procedure lunghe e complicate.
Queste pratiche diventano espressamente vietate anche per le operazioni di intermediazione finanziaria concluse "on line".
Le interfacce digitali dovranno consentire scelte realmente libere e consapevoli.
e.- Polizze e servizi collegati si chiudono automaticamente
Un'altra tutela importante riguarda i servizi accessori.
Se il consumatore esercita il recesso dal contratto principale, ad esempio da un prestito o da un prodotto di investimento, si sciolgono automaticamente anche i contratti collegati, come polizze assicurative abbinate o servizi accessori.
Senza costi aggiuntivi, penali o spese di chiusura.
f.- Inadempimenti delle banche: quali conseguenze
Le nuove regole prevedono sanzioni economiche significative per gli operatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla legge.
Le autorità di vigilanza potranno inoltre ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e, nei casi più gravi, alcune violazioni potranno incidere sulla validità stessa del contratto.
D. Lgs. n. 209/2025
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