domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

Tribunale di Rimini - Velocar Red&Speed-Evo-R - omologazione ≠ approvazione by Consumatore Informato

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