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domenica 20 ottobre 2024

Errore medico nella struttura pubblica: quale giudice deve decidere sul danno lamentato dal paziente?

La recente sentenza della Cassazione n. 16767/2021 è tornata ad affrontare la questione relativa al giudice competente nel caso di danno derivante da errore medico. 

La problematica non è nuova ed è già stata oggetto di una nostra precedente segnalazione, ove la stessa Sezione VI^ della Cassazione aveva avuto modo di chiarire come il rapporto tra struttura ospedaliera e paziente debba essere governato dalle norme previste dal Codice del consumo, e quindi anche sotto il profilo del giudice competente a decidere la controversia (vedi qui). 

Nel caso affrontato dal giudice nel 2016, la vicenda vedeva coinvolto un soggetto privato (casa di cura), sicché era pressoché agevole per il giudice di legittimità dare applicazione alle norme privatistiche.

Diverso, invece, è il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione e deciso con l’ordinanza n. 16767 del 2021, il quale ci consente di poter proporre alcune considerazioni in merito al c.d. “foro del consumatore”, e alla possibilità consentita al contraente debole (il consumatore) di poter avviare una causa civile davanti al giudice ove ha stabilito la propria residenza.

Nel caso di specie, infatti, il rapporto è intervenuto tra paziente e struttura pubblica e, di conseguenza, il quesito posto all'attenzione del giudice è se può trovare applicazione il Codice del consumo nella scelta del giudice competente.

La Cassazione ricorda che laddove il rapporto ospedaliero sia svolto tramite il Servizio Sanitario Nazionale, non possono trovare applicazione le norme previste in materia consumeristica, in quanto la fonte del rapporto non è contrattuale, ma rientra nell'alveo dei rapporti pubblicistici.

Per tale ragione, il giudice di legittimità ritiene non applicabile all'ASL l'eccezione di clausola vessatoria prevista ex art. 33 comma 1 lett. u del Codice del consumo, norma che prevede l'impossibilità di prevedere nel contratto un giudice diverso da quello del luogo di residenza del consumatore.

La sentenza è chiara sul punto in merito al citato art. 33 comma 1 lett. u che: "è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 cit.); sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come "imprenditore" o "professionista" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016, Rv. 642127 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8093 del 02/04/2009, Rv. 607876 - 01)".

Correttamente, si evidenzia che la struttura sanitaria pubblica non può essere paragonata all'imprenditore/professionista e quindi non possono trovare applicazione le tutele previste in favore del consumatore.

Questa regola ha carattere generale?

E' sempre la Cassazione a ricordarci, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, una importante eccezione alla regola 

soggetto pubblico ≠ professionista applicazione ≠ Codice del consumo

La Cassazione ribadisce, infatti, che: "la possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come ‘professionistà (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22133 del 02/11/2016, Rv. 642993 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27391del 24/12/2014, Rv. 633920 - 01);".

In conclusione, nel caso di attività sanitaria svolta attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, direttamente o con la presenza di un soggetto privato, non trovano applicazione le norme (e le tutele) del Codice del consumo, a meno che non vi sia un rapporto contrattuale che disciplini l'atto medico e tutti gli obblighi nascenti dal ricovero (fonte contrattuale.

Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. sentenza n. 16767/2021.

domenica 18 agosto 2024

Responsabilità medica - come viene suddivisa la prova tra paziente danneggiato e professionista

La recente Ordinanza del 5 marzo 2024, n. 5922 della Suprema Corte di Cassazione, provvedimento che potete trovare in calce, è tornata a tratteggiare i limiti che riguardano il  riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.

La questione è tutt'altro che secondaria, in quanto molti consumatori ritengono certo il risarcimento del danno nei casi di malasanità, ignorando che esiste un obbligo di prova a carico della parte che chieda giustizia.

Il provvedimento del Giudice di legittimità chiarisce come deve essere suddivisa la prova nel caso in cui il paziente subisca un danno a seguito di una prestazione medica, ottenuta in un ospedale (come nel caso di specie), oppure presso un ambulatorio, come nel caso di intervento odontoiatrico o di chirurgia estetica.

Occorre premettere, peraltro, che la sentenza affronta un caso precedente alle nuove norme introdotte con la riforma Gelli - Bianco (legge n. 24/2017), le quali hanno, di fatto, legalizzato principi giurisprudenziali già consolidati, introducendo alcune importanti modifiche.

Dal 2017, infatti, la responsabilità del professionista in ambito sanitario è, a seguito dell'entrata in vigore della citata riforma, guidata dai principi aquiliani, sicché nel caso di errore medico, quest'ultimo risponderà ex art. 2043 c.c..

Diversamente, per la struttura sanitaria trova applicazione la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che tra il paziente/consumatore e il professionista si crea un rapporto contrattuale, violato da quest'ultimo.

Ma come deve suddividersi la prova tra paziente e professionista nel caso di responsabilità medica per i casi precedenti al 2017? Cosa deve provare il primo e cosa deve provare l'ospedale?

Il provvedimento della Suprema Corte ha chiarito principi evidenziando alcuni punti che qui vogliamo richiamare:

a.- i principi di ripartizione della prova sono quelli della responsabilità contrattuale (valido prima della legge Gelli - Bianco)

La Cassazione ribadisce che i casi antecedenti alla legge n. 24/2017 sono regolati dalla prova da responsabilità contrattuale: "Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento".

b.- il paziente deve dimostrare che il danno subito sia conseguenza della condotta inadempiente del medico

La Cassazione chiarisce che il paziente che subisce un danno conseguente a malasanità dovrà dimostrare il danno e il nesso causale del pregiudizio subito e i comportamenti del professionista.

Il danneggiato deve dimostrare quali danni siano conseguenza degli errori del medico, e quindi quali menomazioni abbia sofferto a causa dell'operazione.

Il nesso causale rappresenta il collegamento tra le condotte contestate e i danni sofferti dal paziente e, come noto, la causalità può essere provata seguendo il principio del "più probabile che non": deve esistere una buona probabilità che il danno subito dal paziente sia diretta conseguenza degli inadempimenti del medico.

"In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812)".

c.- l'ospedale e il medico devono dimostrare di aver tenuto delle condotte corrette o che l'eventuale inadempimento sia stato causato da evento imprevedibile e inevitabile

La struttura ospedaliera e il medico sono chiamati a provare di aver adottato tutte le condotte corrette e trasparenti nell'esecuzione dell'atto medico, o comunque che il danno non sia conseguenza dei propri comportamenti.

In primis, il professionista deve dimostrare di aver adottato tutti i comportamenti previsti dagli standard medici e quindi, in ultima istanza, di aver adempiuto a tutte le condotte previste.

In secondo luogo, il professionista può altresì provare che l'eventuale inadempimento sia avvenuto per causa di un impedimento imprevedibile o inevitabile che abbia causato la condotta contestata e quindi oggettivamente non contestabile al medico.

"è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808).".

Qui di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 5992/2024

venerdì 19 aprile 2024

Dati personali: ASL sanzionata per la violazione del dossier telematico

Fonte: Newsletter
10 aprile 2024
Il Garante Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L’Autorità si è attivata a seguito di alcuni reclami e segnalazioni che lamentavano il trattamento illecito di dati personali effettuato tramite il sistema di archiviazione e refertazione delle prestazioni erogate dall’azienda sanitaria. In particolare, erano stati segnalati ripetuti accessi al Dse da parte di personale sanitario non coinvolto nel processo di cura dei pazienti. In un caso, una professionista della Asl era infatti riuscita a visionare gli esami di laboratorio dell’ex marito a sua insaputa pur essendo quest’ultimo non in cura da lei.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità è emerso che il sistema di gestione del Dse consentiva agli operatori sanitari di inserire manualmente, mediante autocertificazione, la motivazione per cui si rendeva necessario l’accesso al dossier sanitario. L’accesso al documento era inoltre consentito, per impostazione predefinita, ad una ampia lista di figure professionali che niente avevano a che fare con il percorso di cura dei pazienti, compreso il personale amministrativo.

Il tutto in violazione di quanto stabilito dal Garante Privacy con le “Linee guida in materia di Dossier sanitario” del giugno 2015, con cui l’Autorità ha stabilito che “il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione, adottando modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso proprie di ciascuna struttura” garantendo che l’accesso al dossier sia limitato al solo personale sanitario che interviene nel tempo nel processo di cura del paziente.

Il Garante Privacy ha infine accertato ulteriori illeciti, tra cui la mancata predisposizione di un sistema di alert, volto ad individuare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dagli incaricati al trattamento (es. relativi al numero degli accessi eseguiti, alla tipologia o all’ambito temporale degli stessi).

Oltre ad applicare la sanzione amministrativa, l’Autorità ha dunque ordinato all’Asl di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e scongiurare nuovi accessi abusivi.

lunedì 25 luglio 2022

Scarsa trasparenza nel trattamento dei dati personali del cliente. Garante contro ASL

Fonte: newsletter
30 giugno 2022
I dati relativi alla salute godono di una tutela rafforzata e, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, ne è vietata la diffusione. La trasparenza amministrativa non può violare la privacy delle persone. Per questi motivi, il Garante Privacy ha sanzionato per 46mila euro l’Azienda sanitaria locale Roma 1, che aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web  tutti i nominativi e i dati relativi alla salute dei soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018.

Nella maggior parte dei casi, gli atti riguardavano la documentazione sanitaria degli interessati, fra cui cartelle cliniche, accertamenti di invalidità, test, relazioni tecniche, ecc.

La prima grave violazione rilevata dall’Autorità, che si è attivata d’ufficio, è stata quindi la diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, informazioni relative sia allo stato fisico che mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

venerdì 17 agosto 2018

Contro l'abbandono degli animali: cosa fare per salvare loro la vita

Purtroppo siamo al corrente del fatto che il numero di animali abbandonati, in particolare cani e gatti, aumenta di anno in anno, fino ad arrivare, secondo gli ultimi accertamenti, a cinquantamila cani e ottantamila gatti rigettati.

Vi ricordiamo che l'abbandono del vostro amico a quattro zampe comporta anche una vostra responsabilità penale con le relative conseguenze (vedi questo esempio).

Ma cosa possiamo fare noi, nel caso in cui avvistassimo un animale abbandonato?
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