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domenica 11 aprile 2021

Tari: il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo se è carente il servizio raccolta rifiuti

E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.

Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.

Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.

CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530

domenica 28 febbraio 2021

Il fisco deve provare il maggior valore dell'immobile per aumentare le tasse nel caso di vendita

Nel caso di vendita di un immobile, se l'Agenzia delle Entrare ritiene che il valore del bene oggetto di rogito notarile sia inferiore a quello di mercato, è tenuta ad offrire una prova concreta del valore eccessivamente basso indicato in atto e finalizzato a pagare meno tasse da parte del contribuente.

Il caso è stato affrontato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dal ricorso presentato da contribuenti contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, dopo aver rettificato il valore di vendita di un immobile, ha chiesto il pagamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali collegate al passaggio di proprietà.

Parte appellante ha contestato la motivazione con la quale l'ente impositore ha, in ultima istanza, aumentato le tasse collegate alla vendita, evidenziando la carenza di una prova certa in merito al maggior valore veniale dell'immobile in quella determinata zona geografica e in questo periodo storico. 

Il giudice ha accolto la tesi dell'appellante, osservando che ai fini dell'accertamento del maggior valore di una casa nella compravendita immobiliare, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad utilizzare il metodo compartivo (ossia comparazione della vendita con altre avvenute nella medesima zona e periodo storico), sempreché che vi siano più vendite da porre in comparazione alle medesime condizioni, al fine di provare in modo certo che il valore del bene indicato nell'atto notarile è significativamente minore rispetto a quello di mercato. 

Se manca tale presupposto, il principio applicato dall'Ufficio non può essere ritenuto valido e la motivazione dell'atto adeguata a giustificare la maggiore ripresa a tassazione pretesa verso il contribuente con l’avviso di liquidazione. 

Qui CTR della Liguria

domenica 22 luglio 2018

Non è valido il fermo amministrativo dell'automezzo se necessario per l'esercizio dell'impresa del contribuente

Non sempre il fermo amministrativo è valido e il contribuente può ben dimostrare che l'auto oggetto di provvedimento di blocco è necessaria per la propria attività, così evitando il provvedimento ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.

La norma in parola, dopo aver introdotto il diritto da parte dell'Amministrazione di blocco del veicolo del contribuente che non ha pagato le tasse, introduce un importante limite, in quanto tale provvedimento amministrativo è pienamente efficacie "salvo che il debitore o i coobbligati […] termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione".

Non dimentichiamoci, quindi, che nel caso in cui l'automobile sia necessaria per la nostra attività, possiamo dimostrare il carattere strumentale del bene ed evitare il suo blocco.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con il provvedimento oggetto del nostro intervento di questa domenica ove possiamo suggerire una possibile soluzione contro il fermo amministrativo.

La CTR ha ricordato che  beni strumentali all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa (ed anche dal libero professionista, ad esempio) non possono essere oggetto di fermo amministrativo, così come stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.P.R. 602/73. 

Il Giudice tributario, richiamando la citata norma sopra menzionata, ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto da una società avverso il fermo amministrativo, disponendone l'annullamento. 

L'aspetto rilevante, e che vi vogliamo evidenziare, è che il contribuente deve agire in modo tempestivo e dimostrare il carattere strumentale all'esercizio della propria attività professionale (impresa) del bene oggetto di fermo.

Qui il provvedimento della CTR Sicilia. 

domenica 29 aprile 2018

Il contribuente non paga le tasse a causa dell'Agenzia delle Entrate? esclusa l'applicazione delle sanzioni

Questa domenica usciamo un po' dal nostro settore di riferimento e focalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, argomento mai facile, né tantomeno piacevole.

In particolare, vogliamo approfittare della recente decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per analizzare le conseguenze che il contribuente subisce nel caso in cui non paghi le tasse, o comunque non adempia ad un obbligo fiscale, a causa della condotta poco corretta tenuta da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.


Abbiamo già trattato la materia nel blog, individuando la responsabilità del commercialista per eventuali errori/omissioni/illeciti nell'adempimento dei propri compiti verso il cliente/contribuente (vedi).

In questo caso, stiamo rivolgendo la nostra attenzione alla diversa ipotesi ove il contribuente non da spontaneo adempimento agli obblighi fiscali a causa della specifica condotta illecita del dipendente dell’Ufficio finanziario, il quale non esegue correttamente i propri doveri.

Rientra tra le condotte non corrette del funzionario, anche tutte le violazioni degli  obblighi di vigilanza sulla correttezza dell’attività svolta da altri funzionari, e quindi laddove un dipendente dell'Agenzia, accertati gli errori commessi dal collega, preferisca non porvi rimedio, così limitandosi silenziosamente ad avvallarli. 

In tutti questi casi, opera il principio di tutela del legittimo affidamento, previsto in materia tributaria all'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

La norma in parola stabilisce che:" 1.  I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dando piena applicazione al principio sopra richiamato, ha accolto l'eccezione sollevata da un contribuente nel giudizio contro l’Agenzia delle Entrate per l'omesso adempimento di obblighi fiscali contestati all'esito di un controllo.

Nel vicenda per cui è causa, il contribuente aveva eseguito i propri adempimenti fiscali e, ignorando la condotta scorretta del funzionario dell'Agenzia, era stato incolpevolmente indotto a ritenere di aver eseguito/adempiuto a quanto richiesto dall'ufficio.

In seguito, erano emersi inadempimenti fiscali da parte del contribuente, prontamente contestati dall'Agenzia.

I giudici tributari, accertato che tali inadempimenti erano conseguenti a condotte scorrette del dipendente dell'Agenzia, hanno escluso l'obbligo da parte del contribuente di essere gravato anche delle sanzioni tributarie, applicando il sopra citato principio ex art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza n. 53/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Sez. V^.
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