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lunedì 5 agosto 2024

Junker, l'applicazione per gestire i rifiuti

Si chiama Junker, con il simbolo di una zebra, l'applicazione che ti permette di conoscere in pochi secondi in quale raccoglitore gettare i tuoi rifiuti, suddividendoli per tipologia.

L'applicazione è disponibile sia per Android (piattaforma google play) che per Apple (piattaforma ios) ed finalizzata a favorire la raccolta differenziata.

Dopo aver scaricato l'applicazione viene chiesto di inserire il Comune di appartenenza ed il tuo l'indirizzo di residenza/domicilio.

Successivamente, Junker ti aiuta a separare i diversi rifiuti, con quattro distinte modalità di ricerca:

- scansionando il codice a barre del prodotto;

- ricerca testuale (es. digitando "fiori appassiti");

- per simbolo (triangolo, quadrato ecc....);

- per immagine (funzione in fase sperimentale).

Una volta individuata  la tipologia del rifiuto, ci viene indicato di quale materiale si tratta ed in quale contenitore di raccolta differenziata deve essere buttato.

Un ulteriore aspetto positivo di Junker è, a nostro parere, nel aggiornarci  circa il giorno e l' ora, approssimativa, del passaggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti per ogni tipologia di immondizia.

Scaricando l'applicazione ho messo in discussione tante certezze, come ad esempio il contenitore in tetra pack dei succhi di frutta che avevo sempre, erroneamente gettato nell' indifferenziata.

Perchè l'applicazione funzioni a dovere è necessario che il Comune di appartenenza aderisca all'iniziativa.

I Comuni sono gli unici sostenitori (e finanziatori) di questa applicazione che è totalmente gratuita per l'utente.


  • Aspetti positivi:

- applicazione facile fa scaricare;

- facile da usare;

- gratuita

  • Aspetti negativi:

- non tutti i Comuni aderiscono all'iniziativa.

sabato 30 aprile 2022

Da Bolzano potrebbe arrivare un nuovo modello di raccolta dei rifiuti

Fonte: comunicato stampa
22 aprile 2022
Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e il vicepresidente ed assessore all’ambiente, Giuliano Vettorato, hanno presentato nella mattinata di oggi, venerdì 22 aprile,ai Comuni e alle Comunità comprensoriali il  progetto, elaborato dall’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia, per la riorganizzazione del sistema della gestione dei rifiuti in Alto Adige.

Il presidente Kompatscher, aprendo l’incontro, ha ricordato come in materia ambientale la Provincia di Bolzano non abbia ancora competenze legislative, ma si stia ciononostante impegnando nelle varie sedi istituzionali per lo sviluppo dell’autonomia in questo settore.

domenica 11 aprile 2021

Tari: il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo se è carente il servizio raccolta rifiuti

E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.

Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.

Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.

CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530

venerdì 24 novembre 2017

Tari gonfiata - il MEF invia i chiarimenti in merito al rimborso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto nella discussione riguardante la possibile applicazione distorta delle norme riguardanti il calcolo della tassa sui rifiuti.

La Tari, tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della Tares, ha sollevato di recente notevoli problemi legati alla sua applicazione verso le pertinenze legate all'immobile principali (box, garage, cantine).

Dove nasce il problema?
La circolare del Ministero ha chiarito che le richieste di pagamento della tassa sui rifiuti avanzate dai comuni italiani sono risultate, in molti casi, errate in quanto fondate su una interpretazione sbagliata della norma. 

In generale, il calcolo della tassa sui rifiuti dovuta dal possessore di un immobile si suddivide in due quote: una quota fissa e che deve essere calcolata considerando la superficie in mq. dell'immobile (comprendendo anche le pertinenze) moltiplicato per il numero degli occupanti; una quota variabile calcolata con un valore assoluto, considerato il numero degli occupanti per la superficie della sola abitazione principale.

L'errore nel quale sarebbero incorse le amministrazioni locali nel calcolo della parte variabile, includendo anche le partenenze dell'abitazione per la determinazione della somma dovuta.

L'importo dovuto, quindi, è inferiore a quello preteso dal comune in quanto non si deve sommare, come hanno fatto diversi enti locali, la quota variabile dell’abitazione principale a quella di tutte le sue pertinenze.

Quale soluzione
La soluzione prospettata dal MEF è quella del rimborso da parte degli enti locali delle maggiori somme pagate dai contribuenti, a seguito di un migliore calcolo della tassa sui rifiuti dovuta.

Il rimborso riguarda le maggiori somme pagate tra il 2014 e il 2017 per la Tari nei vari comuni e che, a seguito di controllo, risultino come non dovuti.

Istanza di rimborso
Vi invitiamo, laddove sia evidente che l'importo versato è superiore a quello effettivamente dovuto, ad inviare al comune un'istanza di rimborso delle maggiori somme pagate dal 2014 ad oggi.

Qui il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.

domenica 9 ottobre 2016

Box auto, deve essere pagata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti? no se viene dimostrato che non si usufruisce del servizio

Il proprietario di un box auto è tenuto a pagare la tassa di smaltimento dei rifiuti in favore dell' amministrazione comunale? è legittima la richiesta del sindaco verso il proprietario di una rimessa di auto che, usualmente, non utilizza il servizio rifiuti?

La domanda è tutt'altro che scontata, visto che sono in aumento le lamentele provenienti da molti contribuenti chiamati a pagare delle imposte per servizi comunali non utilizzati.

La norma, in generale, stabilisce un obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti da parte del proprietario del box auto, anche se quest'ultimo può essere esentato da tale obbligo tributario verso l'amministrazione locale laddove dimostri di  non usufruire del servizio pubblico.


In termini più semplici, il contribuente rimane esente dal pagamento dell'imposta locale solo laddove dimostri di non produrre rifiuti nel box auto.


Questo principio è stato ribadito la Suprema Corte di Cassazione, ove i giudici hanno chiarito che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione … atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17623 del 5 settembre 2016).


Esiste, quindi, un onere della prova da parte del contribuente, chiamato a dimostrare di non produrre alcun rifiuto e, quale conseguenza, non essere assoggettato al pagamento dell'imposta.

Tale prova può, ad esempio, essere collegata alla tipologia di immobile, all'utilizzo effettuato ed ogni elemento che consenta  al contribuente di attestare la sua esenzione alla tassa per carenza del presupposto impositivo.

Si ricorda, peraltro, che l'esenzione trova applicazione per il box auto pertinenziale, ove il proprietario dell'immobile principale non è tenuto a pagare l'imposta per il box accessorio.
Qui l'Ordinanza della Cassazione n. 17623/2016.


sabato 8 ottobre 2016

Rifiuti elettrici - lo smaltimento deve essere effettuato anche dai grandi distributori commerciali

Il recente decreto del Ministero dell'Ambiente ha introdotto una importante novità in materia di smaltimento di rifiuti elettronici di piccole dimensioni. E' in aumento, infatti, l'inquinamento elettronico, dovuto all'irregolare smaltimento di rifiuti quali radio, tv ed altri apparecchi di piccole dimensioni.

In Italia esistono, nelle varie regioni, delle isole ove è possibile portare l'elettrodomestico ormai non più utilizzabile, ma risulta che solo una piccola percentuale di questi apparecchi viene smaltita in modo regolare.

L'intervento del Ministero dovrebbe rendere più semplice l'accumulo degli elettrodomestici, consentendo una raccolta più ordinata dei rifiuti elettrici.

Qui di seguito, il provvedimento del Ministero dell'Ambiente.

sabato 27 agosto 2016

Accordo Regione Abruzzo/Zero Rifiuti Abruzzo per la riduzione dei rifiuti

Illustrati in conferenza stampa i contenuti del Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo e l'associazione di promozione sociale “Rifiuti Zero Abruzzo”.  Hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale  Mario Mazzocca, la Presidente di “Rifiuti Zero Abruzzo” Luciana Del Grande, e il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti Dott. Franco Gerardini.

lunedì 22 agosto 2016

Trento: nei primi sei mesi dai rifiuti riciclabili ricavi per 972mila euro

Fonte: Comune di Trento
Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, vetro, imballaggi leggeri, carta e cartone, metalli e batteri, olio vegetale, fino agli abiti usati, superano i 972mila euro. Un valore da cui sono già stati dedotti i costi per il trasporto dei rifiuti differenziati nei diversi centri di lavorazione. Discorso a parte merita, almeno per il momento, l'organico con erba e ramaglie. Il trattamento di questi rifiuti, infatti, attualmente incide in maniera consistente sui costi di gestione, per un valore complessivo che nei primi sei mesi di quest'anno è pari a 574mila euro. A tale costo devono essere aggiunti circa 110mila euro per il trasporto agli impianti di trattamento, parte del quale fuori provincia.

Effettuare una corretta raccolta differenziata, sia da parte dei cittadini che del gestore del servizio, non ha solo una forte valenza ambientale, ma anche economica.

lunedì 29 settembre 2014

venerdì 20 settembre 2013

"Evitare distorsioni concorrenziali nello smaltimento rifiuti". Il progetto della Regione Lazio viene contestato dall’Antitrust

Fonte: AGCM
Comunicato stampa 9 settembre 2013
"Rivedere la regolazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di eliminare in prospettiva distorsioni concorrenziali nel settore. Lo chiede l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata alla Regione Lazio, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Sindaco del Comune di Roma, al Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio di Roma e Provincia.

Secondo l’Antitrust l’attuale assetto regolatorio ha di fatto favorito lo smaltimento in discarica, che, anche dal punto di vista della concorrenza, rappresenta il modello di gestione di rifiuti meno auspicabile: non consente alcun tipo di valorizzazione economica del rifiuto e costituisce dunque un costo sociale sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico. Al contrario la raccolta differenziata è in grado di attivare numerose filiere a valle, consentendo l’espansione di altrettanti mercati e l’ingresso di operatori che altrimenti rimarrebbero esclusi. Anche il recupero di energia, che attiva un’unica filiera, quella appunto della produzione di energia (e/o calore), può avere un effetto positivo su quel mercato.

domenica 15 settembre 2013

Si al rimborso dell'IVA pagata con la tassa sui rifiuti

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento già trattato altre volte nel nostro blog, ossia il diritto di rimborso delle maggiori somme versate al vostro comune - o alla società municipalizzata che fornisce il servizio di smaltimento dei rifiuti - per l'IVA.

Il Giudice di Pace di Trento, con una recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale tale importo non è dovuto ed il comune è tenuto a restituire al contribuente la maggiore somma versata.

E' noto che la Tariffa di Igiene Ambientale è una imposta che viene corrisposta al comune dal proprietario di un immobile (o da chi è in affitto) per lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è suddivisa in due parti, in quanto l'utente versa una quota fissa che copre i costi di esercizio, ed una ulteriore quota che varia a seconda delle dimensioni della casa e dei componenti del nucleo familiare. 

Sul servizio offerto da ogni amministrazione comunale è stata applicata, per molto tempo, l’IVA, non considerando la TIA come una imposta, ma quale corrispettivo per il servizio che il cittadino riceve per lo smaltimento dei suoi rifiuti.

La Corte Costituzione ha, con sentenza del 2009, smentito tale impostazione ed ha ritenuto che non trattandosi di servizio ma di vera e propria imposta, è illegittima la richiesta dell’IVA.

La Cassazione ha ribadito, ancora con una recente sentenza, che la Tariffa di Igiene Ambientale non deve essere considerata come un corrispettivo versato alla società pubblica per il servizio ricevuto dal contribuente, ma come un vero e proprio tributo

L'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Cassazione è stato seguito dal Giudice di Pace Trento, il quale ha chiarito che la TIA costituisce un tributo e non una entrata patrimoniale di diritto privato, corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti offerto, e che di conseguenza a questo prelievo non è applicabile l'IVA.

Vi invitiamo a chiedere al vostro comune, o alla società municipalizzata che fornisce il servizio smaltimento rifiuti, il rimborso dell'IVA per gli ultimi anni.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.
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