sabato 8 agosto 2026
lunedì 5 agosto 2024
Junker, l'applicazione per gestire i rifiuti
L'applicazione è disponibile sia per Android (piattaforma google play) che per Apple (piattaforma ios) ed finalizzata a favorire la raccolta differenziata.
Dopo aver scaricato l'applicazione viene chiesto di inserire il Comune di appartenenza ed il tuo l'indirizzo di residenza/domicilio.
Successivamente, Junker ti aiuta a separare i diversi rifiuti, con quattro distinte modalità di ricerca:
- scansionando il codice a barre del prodotto;
- ricerca testuale (es. digitando "fiori appassiti");
- per simbolo (triangolo, quadrato ecc....);
- per immagine (funzione in fase sperimentale).
Una volta individuata la tipologia del rifiuto, ci viene indicato di quale materiale si tratta ed in quale contenitore di raccolta differenziata deve essere buttato.
Un ulteriore aspetto positivo di Junker è, a nostro parere, nel aggiornarci circa il giorno e l' ora, approssimativa, del passaggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti per ogni tipologia di immondizia.
Scaricando l'applicazione ho messo in discussione tante certezze, come ad esempio il contenitore in tetra pack dei succhi di frutta che avevo sempre, erroneamente gettato nell' indifferenziata.
Perchè l'applicazione funzioni a dovere è necessario che il Comune di appartenenza aderisca all'iniziativa.
I Comuni sono gli unici sostenitori (e finanziatori) di questa applicazione che è totalmente gratuita per l'utente.
- Aspetti positivi:
- applicazione facile fa scaricare;
- facile da usare;
- gratuita
- Aspetti negativi:
- non tutti i Comuni aderiscono all'iniziativa.
lunedì 2 ottobre 2023
Tari: quale servizio pubblico viene pagato?
sabato 30 aprile 2022
Da Bolzano potrebbe arrivare un nuovo modello di raccolta dei rifiuti
| Fonte: comunicato stampa 22 aprile 2022 |
Il presidente Kompatscher, aprendo l’incontro, ha ricordato come in materia ambientale la Provincia di Bolzano non abbia ancora competenze legislative, ma si stia ciononostante impegnando nelle varie sedi istituzionali per lo sviluppo dell’autonomia in questo settore.
domenica 11 aprile 2021
Tari: il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo se è carente il servizio raccolta rifiuti
E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.
Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.
Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.
CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530
venerdì 24 novembre 2017
Tari gonfiata - il MEF invia i chiarimenti in merito al rimborso
La Tari, tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della Tares, ha sollevato di recente notevoli problemi legati alla sua applicazione verso le pertinenze legate all'immobile principali (box, garage, cantine).
In generale, il calcolo della tassa sui rifiuti dovuta dal possessore di un immobile si suddivide in due quote: una quota fissa e che deve essere calcolata considerando la superficie in mq. dell'immobile (comprendendo anche le pertinenze) moltiplicato per il numero degli occupanti; una quota variabile calcolata con un valore assoluto, considerato il numero degli occupanti per la superficie della sola abitazione principale.
L'errore nel quale sarebbero incorse le amministrazioni locali nel calcolo della parte variabile, includendo anche le partenenze dell'abitazione per la determinazione della somma dovuta.
L'importo dovuto, quindi, è inferiore a quello preteso dal comune in quanto non si deve sommare, come hanno fatto diversi enti locali, la quota variabile dell’abitazione principale a quella di tutte le sue pertinenze.
Vi invitiamo, laddove sia evidente che l'importo versato è superiore a quello effettivamente dovuto, ad inviare al comune un'istanza di rimborso delle maggiori somme pagate dal 2014 ad oggi.
Qui il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
domenica 29 ottobre 2017
Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti
domenica 9 ottobre 2016
Box auto, deve essere pagata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti? no se viene dimostrato che non si usufruisce del servizio
La domanda è tutt'altro che scontata, visto che sono in aumento le lamentele provenienti da molti contribuenti chiamati a pagare delle imposte per servizi comunali non utilizzati.
La norma, in generale, stabilisce un obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti da parte del proprietario del box auto, anche se quest'ultimo può essere esentato da tale obbligo tributario verso l'amministrazione locale laddove dimostri di non usufruire del servizio pubblico.
In termini più semplici, il contribuente rimane esente dal pagamento dell'imposta locale solo laddove dimostri di non produrre rifiuti nel box auto.
Questo principio è stato ribadito la Suprema Corte di Cassazione, ove i giudici hanno chiarito che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione … atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17623 del 5 settembre 2016).
Esiste, quindi, un onere della prova da parte del contribuente, chiamato a dimostrare di non produrre alcun rifiuto e, quale conseguenza, non essere assoggettato al pagamento dell'imposta.
Tale prova può, ad esempio, essere collegata alla tipologia di immobile, all'utilizzo effettuato ed ogni elemento che consenta al contribuente di attestare la sua esenzione alla tassa per carenza del presupposto impositivo.
Si ricorda, peraltro, che l'esenzione trova applicazione per il box auto pertinenziale, ove il proprietario dell'immobile principale non è tenuto a pagare l'imposta per il box accessorio.
Qui l'Ordinanza della Cassazione n. 17623/2016.
sabato 8 ottobre 2016
Rifiuti elettrici - lo smaltimento deve essere effettuato anche dai grandi distributori commerciali
sabato 27 agosto 2016
Accordo Regione Abruzzo/Zero Rifiuti Abruzzo per la riduzione dei rifiuti
lunedì 22 agosto 2016
Trento: nei primi sei mesi dai rifiuti riciclabili ricavi per 972mila euro
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| Fonte: Comune di Trento |
lunedì 29 settembre 2014
venerdì 20 settembre 2013
"Evitare distorsioni concorrenziali nello smaltimento rifiuti". Il progetto della Regione Lazio viene contestato dall’Antitrust
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| Fonte: AGCM Comunicato stampa 9 settembre 2013 |
domenica 15 settembre 2013
Si al rimborso dell'IVA pagata con la tassa sui rifiuti
Il Giudice di Pace di Trento, con una recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale tale importo non è dovuto ed il comune è tenuto a restituire al contribuente la maggiore somma versata.
E' noto che la Tariffa di Igiene Ambientale è una imposta che viene corrisposta al comune dal proprietario di un immobile (o da chi è in affitto) per lo smaltimento dei rifiuti.
L'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Cassazione è stato seguito dal Giudice di Pace Trento, il quale ha chiarito che la TIA costituisce un tributo e non una entrata patrimoniale di diritto privato, corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti offerto, e che di conseguenza a questo prelievo non è applicabile l'IVA.
Vi invitiamo a chiedere al vostro comune, o alla società municipalizzata che fornisce il servizio smaltimento rifiuti, il rimborso dell'IVA per gli ultimi anni.
Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.



