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domenica 2 agosto 2026

Corso Lecce, Torino: annullata una multa del T-Red. Ecco perché il verbale era illegittimo

La sentenza di questa domenica ha ad oggetto la legittimità della violazione rilevata attraverso un sistema elettronico di accertamento delle infrazioni semaforiche: il T-RED.

Nel caso di specie, stiamo parlando del sistema T - RED installato a Torino tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio e ben conosciuto dagli automobilisti e per il quale il Giudice di Pace di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2026, ha contestato la validità del sistema.

Nel caso di specie, il giudice ha infatti annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale perché il Comune non è stato in grado di dimostrare un presupposto fondamentale: l'esistenza di una specifica deliberazione della Giunta comunale che autorizzasse l'installazione del sistema T-Red proprio nell'incrocio in cui era stata rilevata l'infrazione.

La decisione riafferma un principio molto semplice ma essenziale: anche la Pubblica Amministrazione deve rispettare la legge quando esercita il potere sanzionatorio.


1.- Il caso: il T-RED tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino

L'automobilista era stato sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada.

Secondo il verbale, il veicolo aveva oltrepassato la linea di arresto con il semaforo rosso presso l'incrocio tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino, infrazione rilevata mediante un sistema T-Red.

Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti della sanzione, tra cui l'assenza di una valida autorizzazione comunale relativa a quello specifico impianto, nonché l'omessa indicazione, nel verbale, della deliberazione che ne aveva disposto l'installazione.

Il Comune di Torino, costituitosi nel procedimento, produce una deliberazione della Giunta comunale dell'8 novembre 2019, con un limite che viene eccepito dal ricorrente, ossia che il provvedimento prodotto in giudizio non indicava gli incroci interessati dall'installazione dei sistemi T-Red, né richiamava allegati dai quali fosse possibile individuare quello oggetto della contestazione.

Per il Giudice questo elemento è stato sufficiente ad annullare il verbale, richiamando il principio già enucleato dalla Suprema Corte della Cassazione, l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, che ha fissato un principio destinato ad incidere su numerosi contenziosi (per un approfondimento, clicca qui).

Il Giudice di legittimità puntualizza alcuni presupposti che rendono legittima la rilevazione attraverso il sistema elettronico a distanza:

  • non è sufficiente che il Comune abbia approvato genericamente un progetto di installazione dei sistemi T-Red;
  • Occorre invece una deliberazione della Giunta che individui espressamente l'incrocio nel quale il dispositivo viene installato.

In mancanza di tale presupposto amministrativo, il verbale emesso mediante contestazione differita risulta illegittimo e la pronuncia del Giudice di Pace rappresenta quindi una concreta applicazione di questo orientamento.


2.- Perché la delibera è così importante?

Molti potrebbero chiedersi perché una semplice delibera comunale possa determinare la validità di una multa.

La risposta riguarda il principio di legalità dell'azione amministrativa.

Ogni limitazione dei diritti del cittadino deve trovare fondamento in un potere attribuito dalla legge ed esercitato secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Nel caso dei sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni, non basta che l'apparecchio sia tecnicamente funzionante, ma è necessario che il dispositivo sia stato oggetto di una specifica autorizzazione da parte dell'ente locale e che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non è stata in grado di dimostrare la regolarità dell'intero procedimento amministrativo.

Il verbale elevato mediante un sistema automatico non è "intoccabile", ma può essere oggetto di contestazione se il procedimento amministrativo che ne ha previsto l'installazione non è corretto.

In termini più semplici, nel caso di sanzione amministrativa (multa) contestata, il Comune deve poter dimostrare non solo che il dispositivo abbia rilevato correttamente l'infrazione, ma anche che esso sia stato installato e utilizzato nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge.

La pronuncia del Giudice di Pace di Torino, nel solco della Cassazione n. 21894/2024, ricorda che il principio di legalità vale per tutti: anche per la Pubblica Amministrazione.

Per il consumatore informato il messaggio è chiaro: prima di pagare una multa, soprattutto se rilevata da sistemi automatici, è sempre opportuno verificare che l'Amministrazione abbia rispettato tutti i presupposti di legge. Difendere i propri diritti non significa sottrarsi alle regole della circolazione, ma pretendere che anche chi esercita il potere sanzionatorio operi nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.

Di seguito, la sentenza del Giudice di Pace di Torino.

domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

sabato 13 giugno 2026

Bene il Comune di Trento che riflette sul T-Red di Via Brennero

Riteniamo positiva la scelta assunta a Trento in relazione al sistema di rilevazioni automatiche di infrazioni previste tra Via Brennero e Via Marconi che ha generato non pochi malumori tra i trentini.

Il numero importante di infrazioni accertate a quell'incrocio ha imposto una semplice domanda: il problema sono i guidatori, oppure è l'incrocio?

Questo quesito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale, chiamato a votare una mozione che obbliga l'amministrazione ad analizzare nel dettaglio uno dei nodi viari più "produttivi" in termini di sanzioni del territorio: un'intersezione con due impianti semaforici ravvicinati, fasi di rosso non sincronizzate e una geometria che, secondo numerosi cittadini, si presta a generare dubbi interpretativi. 

D'altronde, come ben sanno anche i residenti, i numeri parlano chiaro: oltre 2.462 infrazioni rilevate automaticamente in un solo anno, su un totale cittadino di 5.973.

Tradotto,  quasi una multa su due, dell'intero Comune di Trento, arriva da un unico incrocio.


- Il nodo del problema: due semafori, un'ambiguità strutturale

Vogliamo subito premettere che non siamo contrari al sistema di rilevamento delle sanzioni "da remoto", ma riteniamo altresì che lo stesso sia rispettoso della legge e, in particolare, sia finalizzato alla tutela del cittadino e non per altri scopi.

Nel caso di specie, la situazione descritta nella mozione è tecnicamente specifica: due semafori affiancati, uno dedicato alla corsia dritta e l'altro anche alla svolta a destra, con fasi di rosso che non scattano in contemporanea. 

Chi guida deve interpretare correttamente, in pochi secondi e spesso in condizioni di traffico, quale segnale si riferisce alla propria traiettoria, magari non conoscendo in modo preciso la zona della città. 

Un compito che diventa oggettivamente complesso quando la geometria dell'incrocio non è immediatamente leggibile e il traffico è intenso.

Questo tipo di situazione non è un caso isolato nel panorama stradale italiano, tant'è che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che la conformazione fisica di un incrocio può contribuire all'infrazione: un Giudice di Pace, ad esempio, ha annullato una multa per passaggio con semaforo rosso accertando che l'automobilista proseguiva nella direzione consentita dalla luce verde a causa di una errata canalizzazione. 

Di recente, un giudice ha annullato una sanzione amministrativa, rilevando che il semaforo era collocato a sinistra anziché a destra, in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, secondo cui la segnaletica deve trovarsi a destra e solo in aggiunta — mai in sostituzione — a sinistra.

Il principio sottostante è chiaro: l'infrazione esiste se vi è una violazione inequivocabilmente imputabile al conducente. Se invece la segnaletica è confusionaria, accalcata o strutturalmente ambigua, la responsabilità si sposta — almeno in parte — su chi ha progettato o gestisce quella porzione di viabilità.

domenica 22 settembre 2024

T - Red: valida la multa con il velox solo se deliberata dal Comune

Non è valida la multa conseguente alla violazione semaforica, e rilevata con dispositivo T-Red, nel caso in cui non esista una specifica delibera comunale che autorizzi l'istallazione del dispositivo di rilevamento.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, alla quale si era rivolto un automobilista per una sanzione per violazione del semaforo rosso, rilevata con T-Red.

Il comune di Moncalieri aveva notificato all'automobilista, in conseguenza dell'accertamento, verbali di sanzione con decurtazione di punti della patente.

I verbali sono stati impugnati dall'automobilista con ricorso presentato al al Giudice di Pace di Torino, con la quale chiedeva l'annullamento sostenendo, tra le altre, che il dispositivo di rilevamento delle sanzioni in remoto era stato predisposto in assenza di una delibera della Giunta del comune di Moncalieri che autorizzasse l'installazione dell'apparecchio.

L'eccezione veniva accolta dal GdiP di Torino, ma respinta dal Tribunale di Torino, quale giudice del gravame, il quale tale obbligo non sarebbe previsto nel caso di installazione in centro abitato, ricadendo l'obbligo nella competenza degli enti proprietari delle strade.

La vicenda è arrivata avanti al Giudice di legittimità, il quale  ha accolto il ricorso dell'automobilista, affermando che nel caso di installazione di dispositivo T-Red in un centro abitato, esiste un obbligo di delibera della Giunta del comune che ne legittimi la predisposizione, disciplinando ogni aspetto specifico dell'installazione.

Il Giudice di legittimità ricorda che la rilevazione di una violazione del Codice della strada deve essere, in linea generale, accertata direttamente da parte degli incaricati dall'ente locale; il rilevamento con dispositivo a distanza della sanzione è una modalità solo residuale che deve, come previsto dalla legge, essere disciplinata in modo preciso.

Per quel che riguarda il rilevamento del superamento del semaforo rosso, il giudice specifica che: "[...] l'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.".

Il dispositivo che rileva questo tipo di violazioni deve, però, essere omologato e tarato: "In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).".

Ma l'ordinanza della giunta comunale è necessaria? e la Cassazione chiarisce che nel caso di predisposizione di rilevatore T - Red in centro abitato, ricade sull'organo locale (la giunta comunale) l'obbligo di emanare il provvedimento formale (ordinanza) che legittimi l'installazione.

Provvedimento che non può essere nè generale, nè generico, tant'è che nel caso di specie non è stato ritenuto idoneo a garantire la legittimità della predisposizione del macchinario la  delibera n. 264/2016 citata dal Comune di Moncalieri, provvedimento con il quale si è semplicemente approvato un generale piano esecutivo della materia, con potenziamento dei controlli stradali, rimandando ad altro provvedimento per la disciplina dei rilevatori delle sanzioni a distanza.

L'assenza di una specifica delibera della Giunta comunale che individui i luoghi destinati al controllo, disciplinando ogni singolo aspetto del rilevatore a distanza, l'installazione del come il T-Red non è legittima e i relativi verbali devono essere considerati nulli.

Di seguito il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

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