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domenica 28 giugno 2015

Lehman - non valido l'acquisto delle obbligazioni privo di contratto

Questa domenica concludiamo la nostra rapida rassegna delle sentenze pronunciate da vari tribunali italiani, i quali si sono trovati a dover decidere in merito alla condotta tenuta dalle banche che hanno venduto agli investitori obbligazioni Lehman Brothers (vedi).

I giudici sono intervenuti giudicando la responsabilità della banca sotto diversi profili, arrivando a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dell'importo investito in Lehman Brothers.

In molte circostanze, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità da parte dell'intermediario finanziario, e del Consorzio Patti Chiari, per non aver avvertito il consumatore in merito all'improvviso deterioramento del titolo obbligazionario, condannando l'istituto di credito per la condotta omissiva.

Questa settimana, invece, vi proponiamo la lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, ove il giudice si è limitato ad accertare che la banca aveva operato in favore del cliente in assenza di valido contratto scritto, così come previsto ex art. 23 del Testo Unico della Finanza.

A fronte di questa grave carenza formale, il giudice lombardo ha dichiarato la nullità dell'ordine di investimento, ordinando alla Banca di voler restituire al risparmiatore i soldi versati per l'acquisto di obbligazioni Lehman.

Buona lettura.

domenica 21 giugno 2015

Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca

Se l'ordine di borsa prevede uno specifico obbligo da parte della banca di informare il cliente in caso di rischio default del titolo, l'intermediario assume uno specifico obbligo contrattuale verso l'investitore. 

La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.

Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.

Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.

Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.

La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.

Qui la sentenza. 

domenica 14 giugno 2015

Tribunale di Cuneo - Patti Chiari condannata per Lehman Brothers

Questa domenica torniamo ad affrontare la vicenda Lehman Brothers, proponendovi una nuova sentenza ove l'intermediario finanziario è stato riconosciuto colpevole per non aver valutato ed esposto al cliente il rischio collegato a questo tipo di investimento. Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del gennaio 2015 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha venduto i titoli Lehman Brothers, Banca Regionale Europea.

Nel caso affrontato, però, il giudice piemontese ha altresì riconosciuto la presponsabilità solidale del consorzio Patti Chiari, per aver inserito nella propria lista "obbligazioni sicure" un titolo dimostratosi altamente rischioso.

Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice, l'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".

I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.

Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.

Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione. 

E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.

Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.

Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.

I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.

domenica 7 giugno 2015

Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default

Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.

Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore. 


Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia). 

Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.

Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.

venerdì 6 marzo 2015

Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"

La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.

Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.

I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008. 

giovedì 18 ottobre 2012

Bond Lehman: arriva la seconda tranche di rimborso per gli obbligazionisti italiani

Nuovo rimborso per i risparmiatori italiani che hanno acquistato i bond Lehman, caduto in default, e che hanno aderito alla procedura fallimentare della banca americana (cd Chapter 11) avviata dal Tribunale di New York.

Ricordiamo che gli obbligazionisti italiani, più di 50.000, avevano già ottenuto un primo rimborso lo scorso aprile, così come avevamo evidenziato a suo tempo (vedi).

Nei primi giorni di ottobre, la procedura fallimentare ha provveduto a liquidare una seconda tranche di rimborso, pari al 3,8% sul valore nominale per i bond emessi direttamente dalla banca americana, e del 2,4% sul valore nominale per i bond emessi dall società olandese LBT, consociata di Lehman.

Invitiamo i possessori di obbligazioni Lehman Brothers che hanno aderito alla procedura fallimentare di prendere contatto con la propria banca e verificare l'accredito sul proprio conto corrente della somma liquidata dal Tribunale di New York.

giovedì 19 aprile 2012

Obbligazioni Lehman: al via il rimborso per gli obbligazionisti

Buone notizie per gli obbligazionisti Lehman che hanno aderito, entro lo scorso 18 marzo 2012, alla procedura fallimentare (cd Chapter 11) di Lehman Brothers Holding che potrebbero vedere rimborsata piccola parte dell'investimento operato nella banca d'affari fallita nel settembre 2008.

Lo scorso dicembre la procedura fallimentare aveva definitivamente approvato il piano di ristrutturazione del debito della banca con il quale era stato previsto il rimborso parziale degli obbligazionisti per una quota pari al 21,1%.

La United States Banckruptcy Court Southern District of New York ha disposto, lo scorso 11 aprile, un primo rimborso, pari al 6,02%, in favore degli obbligazionisti di Lehman Brothers Holding. 

Come si evince dal documento che vi proponiamo di seguito, il giudice fallimentare ha deliberato il rimborso di molti creditori della banca, titolari di posizioni più privilegiate rispetto agli obbligazionisti, riconoscendo però comunque un piccolo iniziale indennizzo in favore dei titolari di bond Lehman Brothers Holding.

Ricordiamo, infine, che per i possessori di bond emessi da Lehman Brothers Treasury, ma garantiti da Lehman Brothers Holding, il piano di ristrutturazione dello scorso dicembre ha previsto un rimborso  pari al 12,2%.

Per questi ultimi obbligazionisti, il Tribunale di New York ha disposto un primo risarcimento pari al 3,61% del credito vantato.

Di seguito la decisione della United States Banckruptcy Court Southern District of New York.

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