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domenica 6 settembre 2026

Bolletta dell'acqua. Non sempre l'importo elevato è colpa del consumatore

Una bolletta improvvisamente altissima non è sempre un problema che ricade esclusivamente sul consumatore, ma può trovare giustificazioni in errori e/o omissioni del fornitore.

Con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di grande importanza per tutti gli utenti del servizio idrico: il gestore ha il dovere di segnalare tempestivamente i consumi anomali, e non può limitarsi ad inviare una fattura di importo eccezionalmente elevato sperando che sia il cliente ad accorgersi del problema.

Ancora una volta la Cassazione vuole, con questa decisione, valorizzare i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e che rafforza concretamente la tutela dei consumatori.


- La vicenda

La vicenda trae origine da una perdita occulta nell'impianto idrico di un'abitazione, che aveva determinato un consumo di acqua del tutto anomalo.

L'utente, ignaro della perdita, aveva continuato a consumare inconsapevolmente acqua fino a quando aveva ricevuto una bolletta di importo particolarmente elevato.

Ritenendo che il gestore del servizio idrico avrebbe dovuto avvisarlo tempestivamente dell'anomalia rilevata dai sistemi di lettura dei consumi, il consumatore agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.

Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Livorno hanno accolto la domanda, riconoscendo l'inadempimento del gestore. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso e condannando la società anche alle spese del giudizio.


- Non basta spedire una bolletta

Il passaggio più significativo della decisione riguarda il contenuto dell'obbligo informativo del gestore, in quanto la società sosteneva di avere comunque inviato la fattura contenente gli importi relativi ai consumi registrati.

La Cassazione respinge questa impostazione, osservando che il mero recapito di una bolletta con consumi elevati, inviato dopo oltre due mesi dalla rilevazione dell'anomalia e senza alcuna esplicita segnalazione del carattere eccezionale dei consumi, non costituisce un corretto adempimento dell'obbligo di avviso previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso di anomalia nei consumi, il fornitore del servizio ha un dovere di informazione specifica, chiara ed urgente finalizzata a rendere noto al consumatore il problema e verificare l'origine e l'eventuale soluzione

L'informazione, sotto questo profilo, deve invece essere:

- espressa (chiarendo l'anomalia);

- chiara (trasparente nell'individuazione del problema);

- tempestiva.

Solo una comunicazione effettuata rapidamente consente infatti all'utente di verificare l'impianto, individuare l'eventuale perdita e limitare il danno economico derivante dalla dispersione d'acqua.


- Correttezza e buona fede non sono principi astratti

La sentenza richiama espressamente i principi di correttezza e buona fede che devono governare ogni rapporto contrattuale, ossia il gestore del servizio idrico non può limitarsi ad adempiere formalmente ai propri obblighi amministrativi.

Quando dispone di informazioni che evidenziano un consumo manifestamente anomalo, deve utilizzarle anche nell'interesse dell'utente.

In altre parole, il gestore non è un semplice emittente di bollette, ma un contraente tenuto ad adottare comportamenti collaborativi e leali.

È un principio destinato ad assumere sempre maggiore rilievo oggi, considerato che i sistemi di telelettura e i contatori intelligenti consentono di individuare con sempre maggiore rapidità anomalie e perdite.

Gli obblighi del consumatore non cancellano quelli del gestore

Uno degli argomenti utilizzati dalla società era che il consumatore avrebbe dovuto controllare periodicamente il proprio impianto, verificare il contatore ed effettuare l'autolettura.

La Cassazione riconosce che questi sono certamente comportamenti diligenti, ma precisa un principio fondamentale:

⇒  gli obblighi dell'utente e quelli del gestore sono autonomi e distinti.

⇒ L'eventuale mancata autolettura o il mancato controllo dell'impianto non eliminano automaticamente l'inadempimento del gestore, che resta comunque tenuto a segnalare tempestivamente i consumi anomali quando ne abbia conoscenza.

Naturalmente, nei singoli casi il giudice dovrà valutare il rapporto di causalità tra la mancata segnalazione e il danno subito dal consumatore.

Ma ciò costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di Cassazione se adeguatamente motivato.

Di seguito, potete leggere l'ordinanza n. 24904/2021 della Cassazione.

lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 9 novembre 2025

Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani

Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore. 

Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona

Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.

La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:

        (1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.

    (2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).

Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.


B.- Perché interessa anche i consumatori italiani

La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.

La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.


C.- I rischi del credito revolving

Il problema principale delle carte revolving è che:

  • dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
  • si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
  • con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.


D.- Cosa significa per i consumatori italiani

Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:

  1. Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
  2. Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
  3. Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
  4. In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.

Tribunale di Barcellona.

lunedì 8 settembre 2025

Antitrust sollecita le autorità europee a nuove regole per i biglietti aerei

Diciamoci la verità: acquistare un biglietto aereo è diventato un rompicapo e la stessa "composizione" delle varie voci del costo addebitato al consumatore dalla compagnia aerea sono tutt'altro che trasparenti.

Una volta si parlava di prezzo “tutto compreso”, mentre nel 2025 siamo all'interno di un intricato labirinto di Cnosso, dove abbondano opzioni, costi aggiuntivi, algoritmi di prezzo variabile, e una certa opacità finalizzata, a nostro parere, a disorientare il passeggero, vessandolo con maggiori ed inutili costi.

Per tale ragione, pensiamo, deve essere letta l'azione avviata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che – a seguito di un’indagine conoscitiva – ha avviato un confronto con la Commissione europea per spingere verso maggior trasparenza e comparabilità dei prezzi nei voli da e per Sicilia e Sardegna.

Le modalità di determinazione del prezzo, e la sua proposizione ai consumatori, sono oggetto della lente di ingrandimento da parte dell'Antitrust e che dovrebbe, a nostro parere, essere ampliata anche agli altri vettori europei.


- L'indagine sugli algoritmi: tariffe troppo opache

Occorre premettere che AGCM ha già avviato una indagine sull’uso degli algoritmi di prezzo da parte delle compagnie aeree, a seguito di diverse segnalazione ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori e delle associazioni. 

In particolare, l’attenzione si è concentrata su rotte da/per le due isole maggiori italiane, dove l’offerta è spesso ridotta e i prezzi aumentano sensibilmente nei periodi di alta domanda (festività, ponti, emergenze sociali) e che, come noto, subiscono strani aumenti come denunciato dalla trasmissione Report di Rai 3.

L'Autorità ha già rilevato alcuni punti critici, in particolare la scarsa trasparenza dei prezzi, soprattutto per i servizi accessori, con conseguenze sotto due profili:

  • Difficoltà per il consumatore nel confrontare offerte diverse: ogni compagnia costruisce il prezzo base in modo diverso, a volte escludendo servizi fondamentali come il bagaglio o la scelta del posto.
  • Costi accessori poco chiari o “mascherati” fino all’ultima schermata del processo d’acquisto, rendendo impossibile capire quanto si spenderà davvero.

Secondo l’Autorità, questa mancanza di chiarezza comporta un vero e proprio "costo di ricerca" a carico dell’utente, che deve investire tempo e attenzione per comprendere le variabili del prezzo. 

E questo tipo di costo aggiuntivo ha come fine, nel medio/lungo termine, quello di disincentivare la concorrenza e ostacolare la mobilità della domanda.


- Arriva il coordinamento europeo?

La questione, come già anticipato, deve essere estesa in ambito comunitario, in quanto tale tipo di condotte le possiamo riprodurre anche per gli altri vettori europei.

La materia, come noto, è in larga parte regolata a livello UE (Reg. 1008/2008 tra gli altri), tant'è che AGCM ha aperto un dialogo con Bruxelles per valutare iniziative comuni, anche normative, capaci di uniformare i criteri di presentazione delle tariffe, rendendole realmente confrontabili.

E' chiaro che a fronte di tale iniziativa, dovremo vedere le evoluzioni derivanti da questi colloqui, tenendo ben chiaro che sarà forte la resistenza da parte degli operatori economici, più interessati a mantenere l'attuale situazione.


- Le proposte concrete: cosa serve ai consumatori

Da più parti sono state avanzate proposte volte ad aiutare i consumatori a orientarsi meglio nel mercato dei voli e che noi riproponiamo qui di seguito:

- Prezzo “tutto incluso” obbligatorio in prima visualizzazione

Le compagnie dovrebbero essere obbligate a mostrare, sin dalla prima schermata, un prezzo che includa almeno:

  1. Tasse e oneri aeroportuali
  2. Bagaglio a mano standard
  3. Scelta automatica del posto
  4. Confrontabilità tra operatori semplificata
  5. Controllo sulle “false promozioni”
  6. Rafforzare la vigilanza su sconti ingannevoli e meccanismi tipo “ultimi 2 posti a questo prezzo”, spesso costruiti ad arte per forzare l’acquisto impulsivo.
  7. Semplificazione dei servizi accessori
  8. Imporre un menu chiaro e standard per i servizi accessori (bagaglio da stiva, priority, pasti) con prezzi sempre esposti in modo separato e trasparente.

L’apertura dell’AGCM verso un confronto europeo è positiva, ma ora servono risposte concrete e immediate. Il diritto del consumatore alla chiarezza e comparabilità dei prezzi non è un optional, è un pilastro di qualunque mercato libero e competitivo.

Nel frattempo, chi vola da e per Sicilia e Sardegna resta il più penalizzato, spesso ostaggio di pochi operatori e tariffe volatili.

domenica 26 gennaio 2025

Sconti e trasparenza: Corte di giustizia in favore dei consumatori

Quante volte il prezzo indicato con l'etichetta non corrisponde a quanto dobbiamo pagare al momento in cui arriviamo alla cassa? oppure capita che il prezzo indicato non è ridotto secondo quanto previsto dagli sconti?

In questi casi, cosa si fa? di solito, abbandoniamo il prodotto oppure lo acquistiamo lo stesso, di fatto non usufruendo della riduzione del prezzo su cui avevamo fatto affidamento, così come indicata.

Questo tipo di vicende è abbastanza ordinario, ma è anche arrivato davanti ai giudici comunitari, chiamati ad interpretare questo tipo di vicende in relazione alla Direttiva 2005/29/CE, norma che disciplina le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. 

Il punto oggetto di intervento giurisprudenziale riguarda, appunto il profilo della pubblicità ingannevole l'ipotesi in cui il prezzo ridotto di un prodotto debba essere calcolato sulla base del prezzo pieno applicato dal professionista ai consumatori nei 30 giorni precedenti. 

Cosa dice la Direttiva 2005/29/UE?

La Direttiva 2005/29/UE disciplina le pratiche commerciali scorrette, ossia tutte le condotte attraverso le quali i venditori tendono ad ingannare i consumatori nella proposta di vendita di beni e servizi.

Tra le condotte scorrette rientrano anche quelle relative al prezzo del prodotto, in particolare durante i periodi ove sono previsti prezzi speciali, o riduzioni particolari.

Non sempre, infatti, questi prezzi ribassati corrispondono alla realtà e ancor di meno rispettano le norme comunitarie, configurando una pratica commerciale scorretta.

Corte di giustizia - C 330/2023

La Corte ci ricorda che seguendo i principi di cui alla Direttiva 2005/29/CE, è corretto l'annuncio contenente la riduzione del prezzo se la riduzione è comparata al prezzo applicato ai consumatori negli ultimi 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione. 

Deve essere considerata pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo pieno viene aumentato al fine di ridurlo durante il periodo degli sconti (di solito, si dice che lo "sconto è gonfiato", cioè non corrisponde alla realtà), in quanto consiste in una condotta idonea ad indurre in errore il consumatori sull'effettiva entità dello sconto proposto. 

In questi casi, infatti, il vantaggio prospettato al consumatore è "alterato" o meglio non corrisponde alla realtà, portandolo ad un acquisto che, diversamente, non avrebbe operato.

La pronuncia, infatti, si inserisce nel consolidato solco creato dai giudici comunitari e volto a rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo maggiore trasparenza nelle promozioni di sconto proposte, sia on line che nel mercato tradizionale da parte dei venditori professionisti. 

Questi ultimi devono, infatti, garantire che la comunicazione commerciale sia trasparente e corretta, sia formalmente che nella sostanza, evitando di presentare al potenziale consumatore condizioni contrattuali, in primis il prezzo ridotto, calcolato su prezzi precedentemente aumentati o su prezzi di riferimento non effettivamente praticati.

Corte di Giustizia UE - C-330/2023

lunedì 11 novembre 2024

Errore del dentista: cosa fare per il danno odontoiatrico

In materia di errore medico, una delle fattispecie più frequenti riguardano i dentisti, in quanto anche l'odontoiatra può causare un danno durante la propria attività professionale, con evidenti conseguenze per il paziente.

Anche per questo tipo di danni si ricorre ai principi già visti in precedenza, rientrando nella maxi area del risarcimento danni da responsabilità civile, cosicché nel momento in cui viene accertata la condotta colposa del dentista, questi sarà responsabile di ogni lesione subita dal paziente.

Anche per il dentista valgono, in primo luogo, tutti gli obblighi informativi già individuati in altre ipotesi di responsabilità medica, proprio al fine di ottenere un consenso informato dal cliente.

La condotta dannosa si configura, inoltre, non solo quando il paziente ottiene una lesione fisica dall'intervento dell'odontoiatra, ma anche nel caso in cui a seguito dell'attività professionale questi non abbia ottenuto alcun vantaggio: stiamo parlando dell'intervento ai denti completamente inutile (vedi qui).

La responsabilità del dentista, infatti, trova fondamento nel diritto del paziente ad ottenere una cura adeguata e corretta, a seguito di una attività professionale svolta nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza. 

Poiché tra professionista e paziente si crea un vero e proprio rapporto contrattuale, l'odontoiatra è chiamato a rispondere per responsabilità ex art. 1218 c.c., dovendo risarcire il danno derivante dagli inadempimenti del contratto concluso.

Quali danni? i danni che il consumatore può ottenere sono quelli subiti a causa della condotta negligente (erronea) tenuta dal professionista, e quindi solo quelli che sono collegati direttamente con l'attività del dentista.

Questi danni consistono sia nel danno subito in bocca, nelle spese subite in seguito, il danno biologico e psicologico, con particolare riferimento al soggetto danneggiato.

Nel caso in cui, ad esempio, la persona danneggiata svolga una attività lavorativa ove il sorriso sia elemento importante della propria professione, il danno sofferto è maggiore perché il comportamento colposo del professionista a causato un pregiudizio più elevato.

Cosa fare per questo tipo di danni?

1.- chiedere al dentista la cartella medica;

2.- ottenere una relazione di un professionista che accerti i danni occorsi e il collegamento con l'attività del dentista;

3.- inviare una diffida con la richiesta di risarcimento del danno;

4.- Nel caso di risposta negativa, si può (deve) proporre una mediazione civile D. Lgs. n. 28/2010;

5.- In ipotesi di esito negativo della mediazione, sarà necessario agire in giudizio per il riconoscimento dei danni.

domenica 25 febbraio 2024

Medico responsabile se non prevede tutti i controlli necessari per una corretta diagnosi

Il medico è penalmente responsabile se non dispone tutti i controlli necessari al fine di accertare il reale stato del paziente e formulare la diagnosi più adattata per prevedere la cura necessaria.

La Suprema Corte ha affermato tale principio secondo il quale il medico risponde penalmente anche nel caso in cui commetta un errore nel non richiedere tutte le indagini più idonee per prevedere la soluzione medica più corretta.

In altri termini, l'errore nella diagnosi non si ha soltanto nel caso di valutazione sbagliata, ma anche laddove il sanitario ometta di richiedere od eseguire tutte le analisi idonee per arrivare al giudizio idoneo in favore del paziente.

La colpa professionale deriva, quindi, anche da carenza nell'anamnesi e nelle successive indagini e controlli, ossia le fasi preliminari finalizzate a delineare il quadro clinico e determinarsi nella diagnosi.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione

sabato 21 gennaio 2023

Areti sanzionata dal Garante privacy per violazione dei dati personali dei clienti

Fonte: newsletter
22 dicembre 2022
Qualificato per errore cliente “moroso” da Areti spa, la società che distributrice l’energia elettrica nella Capitale, non riesce a passare ad un altro fornitore e perde così il potenziale risparmio derivante dai vantaggi della liberalizzazione del mercato. Si rivolge allora al Garante per la privacy che, al termine di una articolata attività istruttoria, dichiara illecito il trattamento di dati effettuato dal distributore e ingiunge alla società il pagamento di una sanzione di 1 milione di euro.

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità è emerso che l’illecito trattamento ha riguardato altre migliaia di clienti.

L’impossibilità per l’utente di cambiare fornitore era derivata da un trattamento di dati inesatti e non aggiornati, dovuto a un disallineamento dei sistemi interni della società che ha comportato l’errata comunicazione in ordine ad una morosità in corso al Sistema informativo integrato (SII), la banca dati consultata dai fornitori prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

domenica 5 dicembre 2021

Vendita diamanti allo sportello. Confermata la condanna della banca al risarcimento del danno

La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.

Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).

La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.

La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.

Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.

domenica 25 aprile 2021

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.

Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.

Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.

venerdì 19 marzo 2021

Arrivano le nuove etichette energetiche - cambia la classe energetica degli elettrodomestici

Dallo scorso 1° marzo sono entrate in vigore le nuove regole per la classificazione energetica degli elettrodomestici che trovate in commercio.

Le nuove etichette energetiche troveranno applicazione, nei primi mesi, solo per quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici e televisori (e altri monitor esterni). 

Dal 1 ° settembre 2021, la novità sarà applicata a tutti gli altri prodotti posti in commercio, con la sostituzione della vecchia scala A +, A ++ o A +++ in uso presso i negozi.

La nuova scala prevede una classificazione A-G molto più semplice e di facile comprensione per il consumatore. 

domenica 3 gennaio 2021

Consumatore informato contro le “debt agency online”: AGCM sanziona Difesa Debitori

La nostra Associazione, da dieci anni a questa parte, è molto attiva sul fronte della segnalazione della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali scorrette (articoli 21 e 22 Cod. Cons.) in ambiente on line (sulla rete internet, sulle piattaforme digitali, sui social network etc.).

Abbiamo pubblicato parecchi bollettini dell’Antitrust, contenenti pubblicità di cui è stata ordinata la rettifica, oltre a multe cospicue; di pari passo, abbiamo raccolto le vostre segnalazioni – inoltrateci dai consumatori di tutta l’Italia – per incardinare dei procedimenti (diremmo dei veri e propri esposti) davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno ad oggetto omissioni informative oltre che pubblicità fuorvianti e ingannevoli.  

Il provvedimento provvedimento oggi in commento è il risultato della nostra attività, avendo avviato (segnalato) l'attività di Difesa Debitori ad AGCM.

L'Antitrust ha, per le ragioni che andiamo sviluppare di seguito, sanzionato la società di consulenza per i debiti, attiva sul territorio nazionale, se non altro per aver fatturato dieci milioni annui, riconoscendo la violazione di norme del Codice di Consumo durante la proposizione dei propri servizi ai consumatori.

Eppure, non vogliamo soffermarci troppo su cosa si occupano queste società, avendone già parlato a tempo opportuno (vedi qui). Per di più, il concetto stesso di fornire assistenza, sostegno e consulenza finanziaria o psicologica ai soggetti sovra indebitati è approdato in Italia dai paesi anglosassoni, dove da decenni è praticato con un certo distacco e raffinatezza.

Piuttosto, è meglio enfatizzare un aspetto poco affrontato dal provvedimento AGCM: il social web, per sua natura, è il terreno ideale per irretire i consumatori, che nemmeno si rendono conto di non operare scelte consapevoli. Anzi, più sono “informati”, meno sono consapevoli.

A tale riguardo, è di particolare interesse un appunto, contenuto a pagina 16 del provvedimento in commento, nel quale il Garante osserva che “oltre 20 milioni di cittadini nel 2019 hanno comprato tramite il web” e, secondo le fonti dell’Istat, “si tratta del 9% in più rispetto all’anno precedente e, quindi, Internet ha assunto una valenza sempre maggiore per i cittadini nell’attività di acquisto di beni e servizi”.

In altre parole, grazie allo smartphone – strumento che ha un’anima “democratica” perché accessibile e fruibile da tutti, specie in quest’anno di pandemia e di debiti – il mercato on line ci è venuto addosso, perché ormai, se c'è da risolvere un problema o da sciogliere un qualsivoglia interrogativo, viene naturale ricorrere alla rete. 

A maggior ragione, il ricorso alla consulenza on line, più rapida/immediata e gratuita, è una strada sempre più frequentata dai consumatori che si affidano alla tecnologia digitale per scovare nel proprio domicilio la soluzione più adatta alle proprie esigenze, anche quando si è indebitati fino al collo e non si sa come uscire da questa situazione. E qui viene il punto: la smodata frequentazione della rete, condizione psicologica tutt’altro che serena, comporta l’incapacità del consumatore di approdare a decisioni razionali e ponderate. Eccessiva è la mole di dati sconnessi che circolano in rete, di gran lunga superiore alla nostra capacità di “processarli”, in vista di scelte consapevoli. E, a nostro avviso, è persino insufficiente aggiungere dati più precisi attinenti al servizio.

“Uscire dai debiti”, più che con un bisogno, coincide con uno stato di necessità: e la rete, oggi, ha un ruolo decisivo nel conformare quella necessità e, quindi, nel definire il modo in cui soddisfarlo. E dare più informazioni non significa, anche, essere oggettivi: anzi, le peggiori insidie si nascondono nelle persuasioni occulte.  

Venendo al dunque, non si può ignorare il fatto che molti consumatori, nel nostro caso i sovra indebitati, pensano di risparmiare tempo e ulteriore denaro facendo affidamento a società reperite in rete (oppure in rete prima e coi call center dopo) che danno al consumatore la parvenza e l’illusione di ricevere servizi personalizzati e di avere la situazione sotto controllo.

L’insidia si nasconde nel fatto che le società di consulenza dei debiti danno informazioni molto dettagliate sui risultati che possono raggiungere tramite la loro intermediazione, ma soltanto quanto basta per agganciare i clienti (il c.d. “effetto aggancio”, vedi pagina 19, § 52 del provvedimento in commento).

Questo effetto è ricorrente, al limite del banale, nel marketing online: il consulente fornisce nel proprio sito informazioni molto rassicuranti e dettagliate (la “mole sconnessa di dati” di cui accennavamo poco sopra) che danno a chi naviga su internet l’idea di controllare la situazione, di essere in grado di scegliere tra più alternative valide tra loro. Anzi, il consumatore spesso reputa di poter utilizzare le informazioni che ha letto su quel sito per risolvere il proprio problema in autonomia; tuttavia, nella convinzione spesso errata di risparmiare, si rivolge al professionista, se non altro per accelerare i tempi. Ovviamente, le tariffe non vengono reclamizzate.

Tramite questo meccanismo (effetto aggancio), la società sanzionata nel provvedimento scaturito dalla nostra segnalazione ha intercettato, nel solo 2019, fino a 7.000 persone (v. pag. 11, § 27), cagionando un pregiudizio quantificato tra i 500.000 e 1.300.00 Euro (v. pag. 24, § 75).

Ovviamente, l’AGCM, per la funzione istituzionale che ricopre e per gli strumenti di cui dispone (gli articolo 21 e 22 Codice Consumo), può limitarsi a disporre di integrare le informazioni o di rimuovere quelle ingannevoli, come se i dati reperibili in rete si potessero trattare alla stregua di una pagina di quotidiano. Un quotidiano si legge in poco tempo, e si dispone di tempo sufficiente per riflettervi sopra; i dati circolanti su internet sono di una tale mole che, per essere processati, richiedono una macchina, un calcolatore.

Senza voler entrare in sviluppi futuri (sarebbe fin troppo facile parlare, ora, di società dominata dalla information technology e dall’intelligenza artificiale), ci limitiamo a segnalare l’esito favorevole ottenuto tramite la nostra attività di sensibilizzazione e, si spera, di educazione ad un uso consapevole dei servizi in rete.

AGCM - provvedimento n. 51/2020.

lunedì 3 agosto 2020

Notaio: ruolo sociale e responsabilità. Quale tutela per il consumatore

La professione notarile necessita di uno strumento semplice per ridurre il gap informativo che sussiste verso gli utenti finali – i consumatori, soprattutto – che si avvicinano per la prima volta ad operazioni economiche rilevanti e comuni: casa, mutui, successioni e diritto di famiglia. 

Il ruolo e l’attività del notaio, spesso, sono oggetto di luoghi comuni molto diversi dalla fluida realtà di una professione che, come molte altre in Italia, si è trasformata e ha dovuto adattarsi alle mutate esigenze della società.

Riteniamo interessante, sotto questo profilo, analizzare l’attività svolta dal notaio, le garanzie offerte ai consumatori e la sua responsabilità nel caso di inadempimento dei propri obblighi.

Abbiamo suddiviso il nostro intervento in tre punti  che illustrano –nei nostri intenti – alcuni temi: “le garanzie notarili”, “i diritti dei cittadini” e “le responsabilità”.

domenica 26 aprile 2020

Procura a vendere conferita a terzi - responsabile il notaio che non opera tutti i controlli necessari

Il notaio è professionalmente responsabile laddove conferisca a terzi la procura a vendere senza operare un controllo sul soggetto delegato. Questo il principio che emerge dalla recente ordinanza n. 7746/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito, rinviando la vicenda per la decisione più corretta.

Il Giudice di legittimità, infatti, ha valutato più correttamente la vicenda, alla base della quale vi era stata una truffa perpetrata da una donna che si era spacciata per venditrice attraverso l'esibizione di una procura speciale, così ingannando il compratore ed ottenendo da quest'ultimo una ingente somma a titolo di caparra confirmatoria. 

Nel caso di specie, come evidenziato dalla Cassazione, il notaio aveva perfezionato la procura sulla base della mera esibizione da parte della truffatrice della carta d'identità.

Documento ritenuto sufficiente dal professionista per accertare l'identità personale della parte, presupposto per conferire la procura per la vendita dell'immobile.

Secondo la Cassazione, non è sufficiente che il notaio ottenga la carta di identità o la tessera sanitaria per accertare l'identità e la buona fede del terzo delegato, ma deve, seguendo le regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, conoscere la parte, valutando la reale identità e formandosi tale convincimento anche attraverso  presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il notaio, per contro, deve motivare le ragioni per le quali ritiene che ha ritenuto legittimato il soggetto a cui ha conferito la delega, al fine di liberarsi dalla propria responsabilità professionale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 7746/2020.

domenica 5 aprile 2020

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

lunedì 26 agosto 2019

Consumatore on line: Antitrust disegna diritti e tutele per gli acquisti digitali

Il recente intervento dell'Antitrust ha chiarito le nuove linee di intervento del garante, a livello comunitario e nazionale, volto a tutelare i consumatori digitali, riconoscendo maggiore effettività ai propri diritti e tutele.

Il decalogo pubblicato da AGCM e che potete leggere di seguito, invero richiama dei diritti già riconosciuti dal corpo normativo creato negli ultimi decenni, ma è significativo che il principale controllore delle norme in questa materia abbia voluto ribadire le principali linee di intervento.

Così facendo, il Garante ha individuato le principali questioni critiche che riguardano i consumatori digitali, individuando le soluzioni che saranno adottate, al di là della norma generale.

E quindi, mentre vengono ribaditi determinati diritti spettanti al consumatore e già conosciuti, in altri casi sono introdotti nuovi diritti e nuovi soggetti meritevoli di tutela.

Non può negarsi, sotto tale profilo, la novità introdotta con il decalogo di riconoscere come consumatori anche le imprese, in quanto la volontà di considerare come soggetti deboli anche per i soggetti commerciali rappresenta il nuovo orientamento voluto e ricercato a livello comunitario.

Altro aspetto primario ed innovativo riguarda la ricerca della maggior trasparenza possibile per le vendite digitali, con l'obbligo di indicare con chiarezza  i costi reali ed i servizi/beni offerti.

Il decalogo, infine, concentra la propria attenzione sulla tutela del consumatore post - vendita, prevedendo una maggiore tutela per il rimborso nel caso di bene malfunzionante, o la possibilità di cambio del prodotto o indennizzo per il servizio acquistato via internet.

Qui di seguito, trovate il decalogo di AGCM.

domenica 4 agosto 2019

Diamanti - esclusa la responsabilità della banca nella vendita di preziosi nella filiale

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019. 

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

domenica 14 luglio 2019

Diamanti - Banco Popolare condannato a Verona

Questa domenica vi proponiamo l'Ordinanza con la quale il Tribunale di Verona ha condannato il Banco Popolare al risarcimento del danno sofferto da due correntisti a causa della vendita di diamanti avvenuta presso una propria filiale da parte della società IDB.

La vicenda, ormai nota, è già stata trattata nel blog (vedi qui), evidenziando il ruolo attivo della banca nella vendita dei preziosi risultati, successivamente, ad un prezzo estremamente inferiore al valore reale.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it

Qui il provvedimento del Tribunale di Verona.

lunedì 27 maggio 2019

Diamanti - Banco Popolare condannato a risarcire i clienti


Da Verona arriva una grande novità per i consumatori che sono rimasti vittime della vendita di diamanti da parte di IDB con il decisivo contributo di alcuni importanti istituti di credito tra i quali il Banco Popolare.

La banca è stata dichiarata responsabile per il danno sofferto dai propri clienti, invitati presso una filiale del Banco per l'acquisto dei preziosi nel lontano 2011. 

La Banca è stata condannata al risarcimento del danno in favore dei consumatori, con il pagamento della differenza tra l'importo di vendita (più elevato) ed il reale valore dei preziosi (più modesto).

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it

1.- Premessa: la vendita dei diamanti in banca
Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), evidenziando che la vicenda è caratterizzata dalla condotta ambigua tenuta dalle banche, le quali hanno concluso accordi volti a favorire la vendita di diamanti ai propri clienti da parte di alcune società, tra le quali Intermarket Diamond Business.

Molti correntisti, come noto, sono stati invitati presso la filiale, sollecitati all'investimento del proprio capitale in un prodotto presentato come "bene rifugio", ma il cui valore effettivo era inferiore a quello di vendita.

Peraltro, la successiva dichiarazione di fallimento di IDB (vedi qui) ha definitivamente accertato il reale carattere della vendita dei diamanti, pietre vendute a prezzi fuori mercato e lontani dal valore reale.

domenica 24 marzo 2019

Diamanti e ruolo della banca: semplice vendita o sollecitazione all'investimento?

La recente vicenda della vendita di pietre preziose ad un valore superiore a quello effettivo a suscitato un vivace dibattito anche con riferimento al ruolo assunto dalle banche che hanno, attraverso i dipendenti delle varie filiali, sollecitato tali operazioni.

Abbiamo già trattato il tema in altri nostri interventi, evidenziando come non possa essere trascurata, nella vicenda che stiamo trattando, la condotta attiva di alcuni importanti gruppi bancari che hanno favorito la conclusione di quasi tutte le operazioni che hanno riguardato i diamanti (vedi qui).

La commercializzazione del prodotto come può essere inquadrata dal punto di vista della banca: sollecitazione ad operare un investimento (come prospettato in più circostanze ai malcapitati risparmiatori contattati) o semplice invito all'acquisto, concluso tra le società venditrici e gli acquirenti privati?

Occorre premettere - circostanza tutt'altro che secondaria - che i vari istituti di credito (BPM - Unicredit - Intesa Sanpaolo etc.…) avevano un accordo con le società venditrici, con il quale veniva pattuita una percentuale per ogni vendita conclusa all'interno dei locali della banca. Ecco, quindi, un primo interesse delle banche alla firma dei contratti di vendita.

A nostro parere, così come peraltro affermato da ben più prestigiose voci, in questo tipo di vendita il consumatore si è trovato di fronte due soggetti venditore: 

(1) la società specializzata nell’intermediazione e la vendita dei diamanti;
(2) l'istituto di credito che ha contattato telefonicamente il cliente; lo ha ospitato nei propri locali; ha fornito le garanzie in merito alla bontà dell'operazione anche attraverso materiale pubblicitario.

D'altro lato le banche stanno insistendo nell'affermare la propria estraneità al vincolo contrattuale concluso tra acquirente e venditore, limitando il proprio ruolo nelle varie vicende che stanno riguardando migliaia di consumatori italiani.

In questi ultimi tempi, al fine di identificare (qualificare) il ruolo della banca, si è cercato di esaminare la natura dell'operazione conclusa attraverso l'intermediazione dell'istituto di credito, ricomprendendola tra le operazioni finanziarie, o bancarie, od ancora una semplice vendita con la consulenza esterna dell'istituto di credito.

La prima opzione (operazione finanziaria) è stata di recente abbandonata sia dai tribunali che dall'arbitro per le controversie finanziarie (ACF) che ha dichiarato la propria incompetenza per tali vertenze.

Tale risultato prende le mosse da una risoluzione della Consob, la 13038246 del 6 maggio 2013, ove viene chiarito che perché si parli di investimento finanziario, con conseguente applicazione del quadro normativo di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF), nonché le relative norme di settore, occorre l'operazione includa tre elementi: l'impiego del capitale, l’aspettativa di rendimento di natura finanziaria, l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale.

I presupposti appena evidenziati non risultano nella vendita di diamanti, ove vi è il trasferimento della proprietà del prezioso dietro il pagamento di una somma corrispettiva.

A ciò si aggiunga, come osservato da più parti, che tali vendite non avvengono nemmeno attraverso i canali tradizionale utilizzati per la commercializzazione di bene finanziari e tale elemento rende ancor più remota l'applicabilità delle norme sopra citate.

La vendita di diamanti, e il ruolo della banca, non può altresì rientrare nell'ambito del diritto bancario, non trattandosi di operazione bancaria in senso stretto, così come osservato dalla Banca d’Italia, con un Comunicato del 14.3.2018 (vedi qui), seppur la commercializzazione sia avvenuta attraverso gli sportelli bancari.

Lo stesso Arbitro per le controversie bancarie, con la decisione 22690/2018 dell'ABF - collegio di Bologna, ha escluso l'applicabilità delle norme del Testo Unico Bancario, in quanto l'operazione non ha natura bancaria e finanziaria.

La stessa Banca d’Italia, con il comunicato sopra richiamato, ha peraltro evidenziato determinati doveri di condotta che i singoli istituti di credito devono assumere per tali vendite, assicurando adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l’effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. 

Tali osservazioni, peraltro, ci fanno sorgere il serio dubbio che tali operazioni sono viste dalla Banca d'Italia come parificate agli investimenti, visto l'invito rivolto alle singole banche di predisporre misure del tutto simili a quelle previste per gli investimenti finanziari.

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione che potete leggere di seguito, si è spinto ad evidenziare che sussiste un onere da parte della banca di verifica dell'adeguatezza dell'investimento oggetto di sollecitazione rispetto alle caratteristiche dell'acquirente.

E quindi, seppur formalmente la commercializzazione di diamanti rientra nel quadro normativo della compravendita, non può (o meglio non deve) essere ridotto il ruolo della banca, ed in particolare i propri doveri volti a tutelare l'acquirente e che in molte circostanze risultano essere stati violati. 

Non può non ritenersi che tale condotta tenuta dalla banca, la quale non abbia operato con prudenza e salvaguardando i diritti del cliente, possa addirittura essere configurata come pratica commercial scorretta ex artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo, ed in particolare vogliamo evidenziare proprio l'art. 21 che definisce le pratiche ingannevoli: “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, come ad esempio la proposta ad un prezzo non conforme al reale valore (lett. d).

E chi può negare che la banca abbia favorito la vendita di un bene (i diamanti) ad un prezzo ben superiore a quello reale? 

E quindi, non sussiste comunque un obbligo della banca - per non aver svolto il proprio ruolo - di risarcimento del cliente per il danno sofferto, ossia l'acquisto di diamanti ad un prezzo non congruo?

Qui la decisione dell'ABF - Collegio di Bologna.
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