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lunedì 18 maggio 2020

Pignoramento immobiliare: la nuova conversione aiuta il consumatore a salvare la casa

La difficile congiuntura economica è caratterizzata dall'aumento delle procedure di pignoramento delle case dei consumatori, divenuti debitori delle banche a cui non riescono a corrispondere le rate mensili per il rimborso del mutuo.

Molti consumatori non sanno che durante il procedimento immobiliare che si conclude con la vendita della casa all'asta, è possibile per il debitore esecutato di poter bloccare il procedimento, attraverso la conversione del pignoramento, pagando così la somma dovuta al creditore (usualmente un istituto di credito).

Il procedimento di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è oggetto del nostro intervento, anche perché le recenti modifiche introdotte nel 2019 consentono al consumatore di "salvare la casa" con più facilità.

Andiamo a vedere le novità normative.

domenica 19 aprile 2020

Conversione del pignoramento - entro quanto può partecipare il creditore?

Il provvedimento oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto un procedimento molto in uso nella fase di esecuzione forzata mediante il pignoramento dell'immobile, ossia la conversione ex art. 495 c.p.c. (clicca qui per un approfondimento). 

Nel caso di specie, il debitore esecutato avanzava richiesta di conversione del pignoramento nel procedimento avanzato da un noto istituto di credito, ed al quale aveva tardivamente aderito altra banca. 

Il giudice, al fine delle determinazione della somma oggetto di pagamento rateale, teneva in considerazione sia il credito del creditore principale, sia quello del terzo tardivamente intervenuto nel procedimento esecutivo.

Il debitore principale aveva, sul punto, proposto opposizione, contestando la tardività dell'intervento del terzo, successivo alla domanda di conversione, e comunque l'irrilevanza rispetto alla conversione.

L'opposizione del debitore veniva respinta e quest'ultimo si rivolgeva alla Corte di Cassazione, censurando la decisione assunta dal giudice di merito.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso chiarendo sin da subito di non voler "distaccarsi dall'orientamento di questa Corte secondo cui, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza, fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.".

La Corte ha chiarito, sul punto, che tale orientamento è rispettoso del principio di par condicio creditorum con tutela di tutti i titolari di un credito, per il quale possano trovare soddisfazione attraverso i beni del debitore.

Ed in tal senso, il terzo che sia intervenuto nel processo esecutivo dopo l'istanza ex art. 495 c.p.c., ma prima dell'udienza di discussione è meritevole di poter partecipare al procedimento con soddisfazione del credito attraverso la conversione del pignoramento.

Ne consegue che ogni creditore può partecipare alla conversione del pignoramento, anche se il suo intervento è tardivamente proposto dopo l'istanza di conversione, ma prima della successiva udienza fissata dal giudice.

Cassazione Civile - Sez. VI^ Civ. - Ordinanza n. 411/2020.
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