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domenica 10 settembre 2023

Avvio della procedura di sovraindebitamento e decreto ingiuntivo: cosa succede?

Il provvedimento segnalato questa domenica ha ad oggetto il rapporto tra le varie procedure di sovraindebitamento e l'eventuale decreto ingiuntivo ricevuto dal debitore.

Abbiamo già trattato il tema sovraindebitamento (clicca qui per approfondimento) e ci limitiamo a ricordare che questa procedura, introdotta nel 2012, ha il fine di salvaguardare quelle persone che si sono, in buona fede, posti in una posizione di debiti tale da non poter essere integralmente onorate con il patrimonio o reddito prodotto.

La procedura di sovraindebitamento entra in funzione quando vengono rispettati due presupposti: a) il debito è stato contratto in buona fede dal debitore ("non si è posto volontariamente nella posizione di debito"); b) il debitore dispone di fonti di reddito idonee a consentire un piano di rientro.

Come interviene la procedura di sovraindebitamento in relazione alle procedure giudiziarie in corso?

E' noto che uno dei vantaggi di questa procedura sia quello di sospendere le procedure esecutive, come ad esempio un pignoramento, tant'è che quando viene presentata una istanza di sovraindebitamento, il debitore pignorato potrà avanzare al giudice dell'esecuzione la domanda di sospensione della procedura fino alla conclusione della conclusione concordata.

Ma questo effetto si produce anche nel caso di decreto ingiuntivo?

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha voluto chiarire che questo effetto non può trovare applicazione nel caso di provvedimento monitorio o di una sentenza di condanna.

Così il giudice di legittimità motiva l'assenza di alcun effetto sospensivo nel caso di decreto ingiuntivo:"[...] nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito; l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9".

Ricordiamo i limiti previsti da questi articoli della l. 3/2012:

- limite dell'ammissibilità (art. 7):

    il procedimento di sovraindebitamento non è ammissibile se:

          a. sono in corso altre procedure concorsuali;

          b. ha fatto ricorso al sovraindebitamento nei precedenti cinque anni;

          c. il provvedimento di sovraindebitmento è stato oggetto a provvedimento di                   

             sospensione/revoca/annullamento ex artt. 14 e 14-bis; 

          d. Il debitore non ha fornito documentazione  idonea a ricostruire ricostruire

             la sua situazione economica e patrimoniale;

          e. il debitore ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due  volte;

          f. limitatamente al piano del consumatore,  il debitore si è posto nelle condizioni per

            ottenere il sovraindebitamento  con  colpa  grave,  malafede  o frode;

- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione (art. 8)

- Proposta depositata al tribunale (art. 9)

Di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. Ordinanza n. 31521/2021.

domenica 20 settembre 2020

Sovraindebitamento: possibile la dilazione del debito. La scelta spetta ai creditori privilegiati

Questa domenica torniamo a trattare le le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nuovo mezzo concesso ai consumatori per affrontare in modo più sereno la crisi finanziaria accumulata verso banche, assicurazioni o enti pubblici (vedi qui per un approfondimento). 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, con un orientamento nuovo (definitivo?), ha previsto la possibilità per i creditori privilegiati di concedere una dilazione del pagamento da parte del debitore sovra indebitato, superando il termine di un anno dal giorno dell'omologazione.

La sentenza n. 17391/2020 chiarisce, infatti, che il debitore può sottoporre all'accordo tale peculiare estensione del pagamento dei creditori privilegiati, oltre il termine previsto ex art. 8, comma 4, L. 3/2012.

Tale possibilità, però, è sottoposta ad un limite, ovverosia a patto che “si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”.

La possibilità che l'accordo preveda un pagamento superiore all'anno dei creditori privilegiati non è di per sè irregolare, sempreché tale "violazione della norma" sia giustificata da valutazioni di merito avanzate dai soggetti legittimati ad ottenere la soddisfazione del privilegio, il quali possono votare in tal senso.

Di seguito, la sentenza n. 17391/2020 della Suprema Corte di Cassazione.

venerdì 22 gennaio 2016

Sovraindebitamento: una nuova via per cancellare i debiti e ripartire

In questo periodo di grave crisi strutturale che investe tutti i soggetti, dai piccoli imprenditori agli artigiani ai consumatori stessi, nasce una nuova e importante opportunità volta ad alleggerire, o addirittura cancellare, il pesante fardello costituito dai debiti.

Una grande speranza per chi ha la volontà e la voglia di ripartire ma non sa nè da dove iniziare nè come farlo.

Consumatore Informato vuole essere particolarmente vicina a chi si trova nell' incapacità di affrontare le obbligazioni assunte spesso a causa della improvvisa perdita del lavoro o per situazioni di personale disagio o malattia.

 
- Definizione di sovraindebitamento

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 introduce una nuova disciplina che ha premesso di affrontare la problematica legata alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali già vigenti (quali ad es. il concordato preventivo).

In altre parole anche i soggetti definiti "non fallibili", con particolare riguardo alla figura giuridica di persona fisica, che attraversano periodi di particolare crisi pedurante che li pongono nella difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte, possono essere beneficiari di tale Riforma.

L’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 descrive così la figura di sovraindebitamento:

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

 
- Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti che possono essere beneficiare della procedura del sovraindebitamento sono, fra gli altri: l'imprenditore commerciale sotto-soglia, l'imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile, le società tra professionisti, i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi, il consumatore, ecc...

Solo il consumatore potrà accedere al piano del consumatore, tutti gli altri soggetti dovranno indirizzarsi verso altri due tipi di accordi:

- accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- liquidazione del patrimonio.


- La fattispecie del consumatore

Con il d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre2012, n. 221, in vigore dal 18 gennaio 2013 sono state introdotte delle sostanziali modifiche che riguardano proprio la figura del consumatore.

Per consumatore si intende colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.
Gli aspetti più rilevanti di questa modifica possono essere cosi sintetizzati:

- la definizione della figura del consumatore quale beneficiario di una apposita procedura (piano del consumatore);

- l’introduzione, oltre alla previsione dell’accordo nell’ambito della procedura di composizione della crisi, di una terza procedura, quella di liquidazione del patrimonio;

- l’introduzione, al termine della liquidazione e a determinate condizioni, della procedura di esdebitazione, sia pure soltanto per le persone fisiche;

- la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di determinate condizioni;

- la riduzione della soglia della maggioranza qualificata dei consensi necessari al raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi dal 70% al 60% con l’introduzione della regola in base alla quale la mancanza del voto vale quale voto favorevole (c.d. silenzio assenso).
(Fonte: Cons. Naz. dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento").

Il piano del consumatore presenta alcune significative differenze rispetto agli altri due tipi di accordo; quella più rilevante è che la proposta del consumatore non è sottoposta all' approvazione dei creditori.


- Come agire

Il primo step per il debitore, è quello di presentare al Giudice del Tribunale di competenza territoriale un' istanza per la nomina del professionista (ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3).

Il Giudice nominerà il Professionista (O.C.C. o Gestore) che, insieme al consulente del debitore, predispone la domanda, la proposta, il piano e la relazione attestativa sulla fattibilità del piano.

Il Giudice, valutata l’ammissibilità della proposta, dichiara aperta la procedura (verrà fissata un’udienza prima di quella di omologazione nella quale il Giudice prende atto delle maggioranze) e fissa l’udienza di omologazione, disponendo le comunicazioni ai creditori e le pubblicità previste dalla legge e dal decreto stesso.

Se l’accordo è raggiunto, l’O.C.C. redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori, allegando il testo dell’accordo.

Nei dieci giorni successivi, i creditori possono contestare l’accordo.

Trascorso tale ultimo termine, l’O.C.C. trasmette al Giudice la relazione, le contestazioni ricevute, il testo dell’accordo e l’attestazione definitiva di fattibilità del piano.

Risolte le contestazioni, il Giudice omologa l’accordo che deve avvenire nei sei mesi dalla presentazione della domanda.


- Quali effetti?

Il deposito della proposta di accordo sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo quelli sui crediti prelatizi che decorrono secondo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 del c.c..

Il decreto di apertura della procedura, invece, produce gli effetti del pignoramento.

Il decreto di apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive individuali (ma non quelle concorsuali) e dei sequestri conservativi, impedisce l’iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l’acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

La sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili.


- E in caso di mancato pagamento di tasse o tributi?

Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria, ma con alcune varianti.

L’articolo 7, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali.".

La proposta, in questo caso, va presentata “all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente".
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