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domenica 20 luglio 2025

Si al piano del consumatore anche per debiti misti

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno riguarda il sovraindebitamento e la possibilità di accedere al piano del consumatore anche nel caso di debiti misti.

Tribunale di Napoli ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un soggetto sovra indebitato, nonostante questo avesse sia debiti personali (da consumatore) sia debiti legati a una pregressa attività imprenditoriale.

La procedura è stata ammessa per due motivi:

a.- i debiti personali erano prevalenti rispetto a quelli imprenditoriali;

b.- il debitore ha agito in buona fede, senza creare artificiosamente la propria situazione debitoria.

Cosa dice il Tribunale di Napoli


a) Sulla prevalenza dei debiti personali

Il Tribunale ha adottato il principio della prevalenza sostanziale, ovverossia se la maggior parte dei debiti è stata contratta per scopi personali (mutui, finanziamenti al consumo, spese familiari), si può accedere al piano del consumatore, anche se esistono altri debiti (ad es. verso l’INPS o fornitori legati a un’attività cessata).

Questo orientamento non è del tutto nuovo, avendo già trovato riscontro presso altri giudici lungo lo stivale.


b) La buona fede del debitore

Il giudice ha verificato che il debitore non ha aggravato volontariamente la propria situazione economica, né ha nascosto beni o alterato i documenti. Questo è un passaggio essenziale: chi vuole accedere alla procedura deve dimostrare di non avere agito con dolo o colpa grave.

Nella sentenza si sottolinea che il comportamento collaborativo del debitore e la documentazione completa hanno rafforzato la sua posizione.

La valutazione della buona fede del debitore è un requisito essenziale per accedere agli strumenti previsti dal Codice della crisi e l'approccio seguito dal giudice è quello di favorire il risanamento, ma senza sconti per chi agisce con malafede.

Tribunale di Napoli - Sez. Civ. VII^ - sentenza n. 78/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 29 ottobre 2023

L'omologa del piano del consumatore blocca il pignoramento dello stipendio

Questa domenica torniamo ad affrontare il tema sovraindebitamento del consumatore e conseguenze collegate all'approvazione del piano di pagamento dei creditori. 

Lo facciamo richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022, la quale ha affrontato le conseguenze collegate all'omologazione del piano del consumatore in relazione alle procedure esecutive in atto.

L'intervento è stato richiesto dal Tribunale di Livorno, il quale aveva sollevato la questione di legittimità dell'art. 8, comma 1-bis della L. 3/2012 – introdotto dall’ art. 4 ter comma 1 lett. d) del D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020, la quale prevede che: "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.".

La questione sottoposta al Giudice delle leggi ha riguardato la legittimità della norma, la quale possa prevedere di includere nel piano del consumatore crediti vantati da terzi, già accertati in sede giudiziaria e sottoposti ad azione esecutiva.

In termini più semplici, il Tribunale di Livorno si è posto il dubbio se sia corretto che un creditore che abbia già ottenuto un provvedimento esecutivo con l'assegnazione di somme del debitore (conto corrente, stipendio, pensione etc...) debba rinunciare a percepire dette somme, nel momento in cui il piano sia omologato.

La Corte Costituzionale, dichiarando infondata la questione sollevata dal giudice, ha di fatto sancito il principio secondo il quale anche per i debiti riconosciuti come definitivi e per i quali è in corso un piano di pagamento rateale (esempio, pignoramento dello stipendio), l'omologa del piano del consumatore, rende inefficacie il provvedimento del tribunale, con inclusione del credito residuo nel piano omologato.

Corte Costituzionale - sentenza n. 65/2022.

domenica 10 settembre 2023

Avvio della procedura di sovraindebitamento e decreto ingiuntivo: cosa succede?

Il provvedimento segnalato questa domenica ha ad oggetto il rapporto tra le varie procedure di sovraindebitamento e l'eventuale decreto ingiuntivo ricevuto dal debitore.

Abbiamo già trattato il tema sovraindebitamento (clicca qui per approfondimento) e ci limitiamo a ricordare che questa procedura, introdotta nel 2012, ha il fine di salvaguardare quelle persone che si sono, in buona fede, posti in una posizione di debiti tale da non poter essere integralmente onorate con il patrimonio o reddito prodotto.

La procedura di sovraindebitamento entra in funzione quando vengono rispettati due presupposti: a) il debito è stato contratto in buona fede dal debitore ("non si è posto volontariamente nella posizione di debito"); b) il debitore dispone di fonti di reddito idonee a consentire un piano di rientro.

Come interviene la procedura di sovraindebitamento in relazione alle procedure giudiziarie in corso?

E' noto che uno dei vantaggi di questa procedura sia quello di sospendere le procedure esecutive, come ad esempio un pignoramento, tant'è che quando viene presentata una istanza di sovraindebitamento, il debitore pignorato potrà avanzare al giudice dell'esecuzione la domanda di sospensione della procedura fino alla conclusione della conclusione concordata.

Ma questo effetto si produce anche nel caso di decreto ingiuntivo?

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha voluto chiarire che questo effetto non può trovare applicazione nel caso di provvedimento monitorio o di una sentenza di condanna.

Così il giudice di legittimità motiva l'assenza di alcun effetto sospensivo nel caso di decreto ingiuntivo:"[...] nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito; l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9".

Ricordiamo i limiti previsti da questi articoli della l. 3/2012:

- limite dell'ammissibilità (art. 7):

    il procedimento di sovraindebitamento non è ammissibile se:

          a. sono in corso altre procedure concorsuali;

          b. ha fatto ricorso al sovraindebitamento nei precedenti cinque anni;

          c. il provvedimento di sovraindebitmento è stato oggetto a provvedimento di                   

             sospensione/revoca/annullamento ex artt. 14 e 14-bis; 

          d. Il debitore non ha fornito documentazione  idonea a ricostruire ricostruire

             la sua situazione economica e patrimoniale;

          e. il debitore ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due  volte;

          f. limitatamente al piano del consumatore,  il debitore si è posto nelle condizioni per

            ottenere il sovraindebitamento  con  colpa  grave,  malafede  o frode;

- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione (art. 8)

- Proposta depositata al tribunale (art. 9)

Di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. Ordinanza n. 31521/2021.

domenica 14 maggio 2023

Sovraindebitamento - mutuo ipotecario e condizioni per l'esclusione della vendita della casa

La sentenza del Tribunale di Mantova che trovate di seguito ci consente di affrontare un tema molto delicato, ma tutt'altro che raro, che riguarda molti consumatori.

In particolare, possono essere interessati a questo argomento coloro che hanno avviato una procedura per la soluzione dei propri debiti con banche e fisco, attraverso il c.d. piano del consumatore.

- Piano del consumatore (l. 3/2012 - art. 24)

Questa procedura, introdotta con la l. 3/2012, consente alla persona che ha accumulato debiti durante gli anni di poter procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie (esdebitazione), potendo riprendere una vita normale.

Il Piano del consumatore è limitato alle sole persone fisiche e consente, quindi, la ristrutturazione delle posizioni, ma solo in favore di coloro che hanno contratto i debiti nella qualità di consumatori.

In termini più semplici, questa procedura è prevista solo per le persone che hanno contratto le obbligazioni (debiti) per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.

L'art. 6, comma 2, lett. a) della l. 3/2012 propone la definizione di sovraindebitamento che è "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Uno dei requisiti per accedere al piano è la sostenibilità del debito: il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata del debito.

Altro requisito richiesto per accedere al Piano del consumatore è la meritevolezza: il consumatore/debitore non deve ave colposamente determinato il proprio indebitamento.

La legge chiede al debitore, oltre all'illustrazione della propria situazione patrimoniale, è chiamato a comportarsi secondo buona fede e correttezza, al fine di favorire il successo della procedura di esdebitazione.

Uno dei punti più critici affrontati dagli organismi di gestione della crisi (OCC) riguarda l'eventualità che il debitore sia proprietario della casa e la possibilità di poter conservare l'immobile, nonostante l'adesione alla procedura.

- Piano del consumatore: si può mantenere la casa?

Il Tribunale di Mantova ha affrontato la questione, con il recente provvedimento che potete trovare di seguito, ove la procedura è stata attivata da due genitori i quali avevano accumulato un debito con le banche per poter finanziarie l'attività commerciale della figlia, poi interrotta causa malattia di quest'ultima.

Il giudice ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, presupposto per poter falcidiare tutti i crediti accumulati. 

A fronte delle richieste di rigetto avanzate dalle banche, il giudice ha ritenuto di doverle respingere ritenendo, tra l'altro, che la vendita dell'immobile non avrebbe consentito di appianare il debito per i consumatori, ma li avrebbe sottoposti a nuovi debiti dovendo trovare un'altra casa ove vivere, oltre a dover saldare il residuo del debito.

Il giudice, quindi, decide che: "ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;".

La vicenda si è conclusa con l'approvazione del Piano del consumatore, ma senza la vendita della casa dei debitori.

Qui il provvedimento del Tribunale di Mantova.

domenica 20 maggio 2018

Si può uscire dai debiti con il piano del consumatore

Oggi esaminiamo insieme una pronuncia del Tribunale di Napoli, l'ordinanza n. 69 del 22 gennaio 2018 (puoi trovarla qui sotto), e ciò nell'ottica di fornirvi, a mano a mano, strumenti aggiornati e preziosi per scoprire uno nuovo istituto creato per aiutare il consumatore in difficoltà: il sovra indebitamento del consumatore.

Questo strumento, già varato dalla legge 3/2012 e s.m.i. nell'ambito delle crisi da sovra indebitamento e poco conosciuto, è stato introdotto dal legislatore con il fine risolvere i molteplici e drammatici casi di crisi di consumatori indebitatisi negli anni.

In tempi non sospetti, la nostra Associazione ha accennato agli aspetti più importanti di questo istituto (v. qui) oltreché al superamento delle prime ritrosie da parte dei giudici italiani nella sua applicazione (v. qui).

In estrema sintesi, questo istituto consente al debitore che si trova in una situazione di grave squilibrio tra i debiti ed i crediti di rivolgersi al giudice il quale, affidandosi ad un organismo di composizione della crisi ed anche contro l'opinione dei creditori, può sospendere procedure esecutive, tagliare/ristrutturare i debiti e convalidare (o, meglio, omologare) piani vantaggiosi per il consumatore e non troppo svantaggiosi per i creditori.

□     Il caso: questa vicenda è, purtroppo, drammaticamente comune nelle case italiane. Il debitore, sposato e con due figli, ha perso improvvisamente il lavoro, dovendo così fronteggiare un fitto di 600.00 euro mensili oltre a varie esposizioni verso gli istituti di credito. 

Per di più, le condizioni di salute della moglie sono via via peggiorate ed anche uno dei figli ha perso il lavoro: tale pesante situazione ha portato ad una separazione dei coniugi, con addebito delle spese mediche all'ex marito. 

Il debitore, senza patrimonio ma con la grazia di una pur minima entrata dovuta alla sua provvidenziale riassunzione nella pubblica amministrazione, si è avvalso dello strumento del piano del consumatore. 

□     Le criticità: a fronte di un piano tutto sommato appetibile per i creditori, la banca si è opposta, sostenendo che, in fondo, è stato il debitore ad indebitarsi oltre le proprie possibilità economiche. 

Tale rilievo critico è molto rilevante, poiché molti tribunali italiani si fermano a vagliare se il debitore merita o meno di accedere al piano del consumatore e non procedono oltre: spesso compiendo valutazioni simili a quelle del giudice fallimentare, giungono a ritenere che le ragioni di credito sia degne di più attenzione. 

Tuttavia, in questo istituto il profilo preliminare della meritevolezza è requisito costante ed ineludibile: deve sussistere la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria e questa non deve essere causata dalla condotta colposa del debitore. 

□     La pronuncia: proprio il dato sulla meritevolezza è quello più importante nella pronuncia in esame e ci consente di riallacciarci con quanto detto all'inizio.

Nel caso di specie, il giudice napoletano ha ritenuto testualmente che "la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovra indebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (...) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria".

In particolare, il giudice ha esaminato la tipologia di debiti contratti, la ragionevole prospettiva di volerli adempiere e la situazione personale del debitore, come evolutasi nel tempo. Da queste valutazioni è emerso, dunque, che il debitore "confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa".

□     Conclusioni: dalla pronuncia emerge una chiara distinzione tra vicende che, suo malgrado, riguardano il consumatore (es. difficile condizione familiare, perdita del lavoro etc.) e condotta colposa, il cui sintomo è dato, per esempio, dal contrarre debiti oltre la propria capacità di onorarli.

Ma non basta.

Più avanti, avremo modo di esaminare in dettaglio i requisiti e gli elementi di cui si compone un ricorso per la convalida del piano del consumatore.

Basti, ad ora, ricordare i seguenti requisiti:

     (1) essere consumatori;

     (2) squilibrio tra debiti, patrimonio e reddito; 

     (3) non avere originato con colpa tale squilibrio; 

     (4) disporre di un reddito pur minimo per fronteggiare, in modo agevolato, i debiti: in             caso contrario sarà più conveniente per i creditori procedere con i metodi tradizionali             (esecuzione forzata). 

Di seguito, puoi trovare l'ordinanza per esteso. 
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