Segnalazione IVASS: Fidelis Insurance Ireland Designated Activity Company è una polizza contraffatta by Consumatore Informato
venerdì 9 gennaio 2026
domenica 2 novembre 2025
Fideiussione ≠ contratto autonomo di garanzia - la posizione della Cassazione
Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto delicato per i consumatori che, costretti a firmare contratti di garanzia forniti alla banca, si trovano in una successiva vicenda di difficoltà creditizia (per una valutazione dei vostri contratti bancari, scrivete a sos@consumatoreinformato.it).
Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), evidenziando che spesso la banca vi chiede una garanzia, facendovi firmare dei moduli poco chiari, con il rischio di acquisire maggiori rischi e limiti rispetto a quelli necessari.
Occorre ricordare che a fideiussione è la forma più “classica” di garanzia bancaria: il garante si obbliga insieme al debitore principale, ma la sua responsabilità è collegata a quella del debitore.
In termini più semplici, se il debitore principale non paga, la banca "bussa" alla porta del garante (fideiussore), ma quest’ultimo può rivendicare le medesime tutele che spettano all'obbligato principale: può opporre le stesse difese del debitore (per esempio: il debito è nullo, già pagato, prescritto). Inoltre la banca deve rispettare i tempi fissati dall’art. 1957 c.c., cioè agire entro 6 mesi, altrimenti perde la possibilità di pretendere i soldi dal garante.
Ben diversa è la vita per colui che sottoscrive un contratto autonomo di garanzia, in quanto con la firma della garanzia non gode delle medesime tutele: il garante si impegna a pagare subito, senza poter sollevare eccezioni, anche se il debitore principale contesta il debito. Qui non c’è accessorietà: la garanzia “vive da sola” e non dipende dal debito principale.
Questo tipo di garanzia è spesso usato nei grandi contratti tra imprese, negli appalti, nelle operazioni internazionali ed è richiesto dagli istituti di credito al fine di evitarsi successivi tentativi di evitare il pagamento da parte dei garanti.
E' facile comprende la grande differenza tra i due istituti: nel primo caso il garante ha degli scudi, nel secondo è praticamente indifeso.
- Cassazione ordinanza n. 14704/2025
La Suprema Corte ha voluto chiarire alcuni punti, partendo da una tipica vicenda ove il garante era un privato che aveva firmato due garanzie a favore di una banca:
- una fideiussione omnibus (cioè che copre più operazioni bancarie),
- una fideiussione specifica su un mutuo.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva detto classificato i due contratti come contratti autonomi di garanzia (e non fideiussioni) partendo dalla lettura delle clausole contenute all'interno.
In entrambi i contratti risultava la seguente dicitura “il garante paga a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” ossia una dichiarazione esplicita di rinuncia alle prerogative riconosciute al fideiussore, tanto da farle rientrare nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.
La Cassazione ha ritenuto la posizione della Corte di appello di Bologna errata, evidenziando che non può bastare la sola clausola “a prima richiesta” per poter escludere la natura di fideiussione di un contratto.
Secondo gli Ermellini, il giudice deve guardare l’intero contratto: se ci sono riferimenti alla solidarietà col debitore, al termine dell’art. 1957 c.c., alla parola stessa “fideiussione”, allora significa che resta una fideiussione classica.
Solo quando la garanzia è davvero indipendente dal debito principale, senza vincoli di accessorietà, si può parlare di contratto autonomo di garanzia.
La pronuncia assume una certa importanza per noi tutti, in quanto limita le banche che vogliono limitare i diritti dei consumatori inserendo la semplice dicitura “a prima richiesta” per trasformare la fideiussione in un impegno senza difese.
Grazie a questa difesa, invece, il garante viene più tutelato, in quanto l'istituto di credito deve rispettare termini e condizioni precise e il garante può far valere le stesse eccezioni del debitore.
- Attenzione a cosa si firma: alcuni consigli
Di seguito, vi proponiamo alcuni consigli prima di offrire una garanzia scritta in favore di terzi (amici, parenti, società etc.....).
Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile - Ordinanza n. 14704/2025
domenica 11 maggio 2025
La Cassazione dice basta al fideiussore/consumatore - abusiva la clausola di rinuncia ex art. 1957 c.c.
La Cassazione torna sulla questione relativa al prestatore di fideiussione, il quale deve ottenere tutte le tutele previste dal Codice del consumo, laddove non sia un professionista (vedi anche qui).
Con l’ordinanza n. 27558/2023, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha deciso di affrontare la questione relativa alla clausola contenuta nei contratti bancari di fideiussione e che contiene una deroga all’art. 1957 c.c..
E' noto, infatti, che i modelli dei contratti bancari prevedono la dichiarazione di rinuncia del fideiussore alla "rinuncia" al termine semestrale previsto ex art. 1957 c.c. consentito al creditore per agire verso il debitore principale, presupposto per l'azione verso il fideiussore.
Trattasi di una clausola standard, la cui deroga limita fortemente il fideiussore, al quale viene preclusa una forma di tutela prevista dal codice civile, ossia quella di vedere estinta la propria garanzia se il creditore non si attiva in tempo.
La Suprema Corte ha ritenuto di tutelare il fideiussore, laddove sia qualificabile come consumatore, considerando vessatoria la clausola che preveda la rinuncia al 1957 c.c.
Ma chi è il fideiussore-consumatore?
Si tratta, nella maggioranza dei casi, di un parente che presta la firma per aiutare un debitore originario, ma che non opera in modo professionale, ovverosia presta la garanzia per ragioni estranee alla propria attività economica o professionale.
Ed in tutte queste circostanza, la clausola contrattuale che priva il fideiussore-consumatore del termine di cui all’art. 1957 c.c., senza specifica trattativa individuale, è abusiva e quindi nulla, ex art. 33 Cod. Consumo così come chiarito dalla Cassazione: “Una siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (…)”
Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 27558/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo)
domenica 30 marzo 2025
Nessun obbligo di mediazione per le polizze fideiussorie
Questa domenica segnaliamo il recente provvedimento con il quale la Cassazione, dando seguito al suo orientamento, ha escluso l'obbligo di mediazione civile previsto dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010 per le controversie aventi ad oggetto una polizza fideiussoria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria non rientra nelle categorie di contratti per cui la mediazione è condizione di procedibilità, confermando un'interpretazione restrittiva del concetto di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", escludendo da questa categoria la polizza.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze (Cass. 31209/2022, Cass. 12883/2021) che già escludevano l’obbligo di mediazione per contratti che, pur avendo una funzione economica affine a quelli bancari, non rientrano formalmente in tale categoria, come ad esempio i leasing immobiliari e convenzioni di assegno bancario.
Quale implicazione pratica rispetto a questo orientamento? il consumatore può agire in giudizio senza dover esperire un tentativo di mediazione civile e, sotto altro profilo, viene ribadito il principio secondo il quale la polizza fideiussoria va distinta dai contratti bancari e assicurativi.
Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 1791/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
