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sabato 25 luglio 2026

“Il tuo treno è arrivato in ritardo. Hai diritto a un indennizzo”. E' smishing!

Fonte: comunicato stampa
8 luglio 2026
Molti lettori ci segnalano di aver ricevuto un SMS, apparentemente inviato da Trenitalia, che invita i passeggeri a richiedere l’indennità di viaggio per un presunto ritardo del treno utilizzato.

La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l'inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una “quota di verifica” per procedere con la richiesta di indennizzo.


Il consiglio:

Verifica se hai diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail.

sabato 3 febbraio 2024

Inps: la truffa passa attraverso finti messaggi

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2024
 Attraverso l’invio di messaggi che fingono di provenire dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la nuova campagna di smishing mira a impossessarsi dei dati sensibili degli utenti che cadono nella truffa. 

La falsa comunicazione informa il destinatario del messaggio che “per continuare a recepire i suoi benefici presso INPS” è necessario aggiornare i propri dati sul portale raggiungibile tramite un link allegato. Seguendo le istruzioni indicate, la vittima si troverà su un falso sito che utilizza colori e loghi dell’Istituto e viene indotto a fornire all’impostore informazioni anagrafiche, copia del documento d’identità, della tessera sanitaria e selfie con il documento.

Il consiglio

Gli SMS inviati da INPS non contengono mai link. 

Accedere ai servizi online dell’Istituto esclusivamente dal portale ufficiale https://www.inps.it/

sabato 4 novembre 2023

“Il tuo pacco è stato consegnato al centro di spedizione” - ecco l'ultimo tentativo di truffa

Fonte: comunicato stampa
24 ottobre 2023
È in atto una nuova campagna di “smishing” diretta ai fruitori di acquisti online che scelgono per la consegna note aziende di spedizione. Di seguito agli SMS realmente inviati all’acquirente dal corriere, la vittima riceve un messaggio truffa che viene visualizzato nella stessa chat delle precedenti comunicazioni, rendendo credibile il mittente. 

Il falso messaggio avvisa l’acquirente che il pacco è arrivato al centro di spedizione e lo invita a cliccare su un link allegato per visualizzare le istruzioni per il ritiro. Il raggiro prosegue con una chiamata sull’utenza della vittima, al fine di persuaderla a eseguire ulteriori pagamenti. Grazie alla tecnica dello “spoofing”, il truffatore con l’utilizzo di computer e dispositivi informatici, può “scegliere” il numero che apparirà sul display della vittima e mostrarsi come un addetto alla consegna. 

IL CONSIGLIO

La maggioranza delle truffe sono veicolate tramite link allegati a messaggi che reindirizzano l’utente su falsi siti.

È preferibile inserire le proprie credenziali di accesso esclusivamente su App e siti ufficiali evitando di fornire dati personali e bancari cliccando su link ricevuti tramite SMS o e-mail. Se ricevi la chiamata di un presunto corriere verifica le sue richieste contattando direttamente la società di spedizione.

domenica 4 luglio 2021

Frode on line "smishing vishing". La banca può rimborsare il cliente per il danno subito

Il fenomeno degli illeciti on line è in rapido aumento, a causa dell'inevitabile incremento del commercio elettronico e, quale logica conseguenza, delle transazioni on line.

Di recente, sono in aumento le denunce per furti di dati personali o i prelievi illeciti dal conto corrente on line a seguito di furto della password, attraverso sms o telefonate farlocche.

Stiamo parlando del fenomeno dello smishing e del vishing, particolari forme di attacchi telematici volti a rubare i dati bancari del cliente e svuotargli il conto.

Esiste, sul punto una responsabilità della banca? deve l'intermediario bancario predisporre delle forme di controllo e protezione idonee ad evitare (o comunque limitare) questo fenomeno?

L'Arbitro bancario finanziario è intervenuto, di recente, in una vicenda avente ad oggetto il furto di una somma di denaro sul conto corrente del cliente a seguito di un episodio di smishing e vishing.

- Smishing - vishing: il nuovo ladro digitale

Lo smishing consiste una particolare forma di attacco telematico che si sviluppa attraverso degli sms, inviati dall'autore del reato con lo specifico scopo di appropriarsi illegalmente dei dati bancari della vittima, al fine di prelevare i soldi dal conto.

La condotta è usualmente connotata dall'invio di un link attraverso il messaggio che, se cliccato dalla vittima, reindirizza l’utente su una landing page allestita per raccogliere informazioni personali.

Vishing consiste, invece, di una distinta condotta criminale caratterizzata da un contatto vocale (da qui la definizione "voice phishing") basato su messaggi vocali preregistrati creati con il principale obiettivo di carpire informazioni personali o somme di denaro dal consumatore attribuendo alla richiesta illecita un tono ufficiale ed urgente (esempio, la telefonata con cui si informa il cliente che il proprio conto corrente è stato violato, con appropriazione di somme di denaro).

- Il ruolo della banca - onere di controllo - la decisione dell'ABF

In quest'ottica, quale ruolo assume la banca, ossia l'intermediario bancario che ha un onere di controllo rispetto alle operazioni che avvengono sul conto corrente del cliente?

La recente decisione dell'ABF ci aiuta a rispondere al quesito appena proposto, chiarendo che il professionista deve attivarsi se riscontra anomalie sul conto corrente del cliente, e comunque predisporre sistemi di sicurezza idonei a limitare il fenomeno sopra descritto.

Nel caso di specie, l'organismo giudicante ha ritenuto sussistere molteplici carenze nella condotta tenuta dalla banca, tra le quali risultano le seguenti carenze:

- mancata attivazione dell’sms-alert; 

- mancato blocco delle operazioni individuate come sospette dalla banca; 

- omessa attivazione dei sistemi di allarme nel caso di operazioni a rischio di frode ex art. 8 del D.M. 112/2007; 

mancato blocco dell’operazione da parte dell’intermediario a seguito di tempestiva segnalazione da parte del cliente; 

- utilizzo di un indirizzo IP estero per le operazioni.

Tutte queste condotte carenti da parte della banca hanno configurato una sua responsabilità per i danni patiti dal cliente, non avendo l'intermediario posto in essere tutte le cautele idonee a tutelare il consumatore, evitando l'esecuzione (o la prosecuzioni) di condotte illecite sul conto corrente di quest'ultimo.

Di conseguenza, la banca è stata condannata a rimborsare il cliente della somma sottratta dai ladri digitali.

Di seguito, la decisione dell'ABF.

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