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domenica 16 agosto 2026

Booking.com è responsabile se l'hotel è irreperibile? Una sentenza apre ad una nuova tutela dei consumatori

Visto che siamo nel periodo estivo, non può mancare la segnalazione di una recente pronuncia che riguarda la prenotazione di una vacanza attraverso la più nota piattaforma: booking.com (se hai bisogno di un chiarimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Prenotare una vacanza online significa affidarsi alle indicazioni pubblicate sulla piattaforma, arrivando ad attribuire loro un valore di informativa precontrattuale

Se tali informazioni sono errate, incomplete o addirittura conducono ad una struttura irreperibile, chi deve rispondere del danno?

La risposta a questo quesito viene offerta dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Verona (n. 94 del 22 gennaio 2026), la quale ha affrontato una classica vicenda che vede protagonisti i consumatori a caccia di una casa per la destinazione vacanziera.


1.- Il caso

Nella vicenda portata alla visione del giudice, il consumatore aveva prenotato tramite Booking.com sia il volo sia il soggiorno presso una struttura ricettiva estera.

A causa del ritardo dell'aereo, il consumatore arrivava oltre l'orario previsto per il check-in, nonostante avesse ripetutamente cercato di contattare la struttura utilizzando i recapiti indicati sulla piattaforma, senza ricevere alcuna risposta.

Giunto a destinazione, scopriva inoltre che le informazioni sulla localizzazione dell'alloggio erano insufficienti e che la struttura risultava, di fatto, irreperibile.

Tant'è, persa la prenotazione, il turista si trovava costretto a cercare un'altra sistemazione, provvedendo, in seguito, a chiedere il rimborso delle somme sostenute e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


2. La posizione di Booking.com

Di fronte alle richieste del turista, la società si costituiva nel procedimento, negando la propria responsabilità rispetto alla vicenda accaduta al consumatore.

Secondo Booking.com eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente alla struttura ricettiva, richiamando una clausola delle proprie condizioni generali che escludeva qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite dagli operatori presenti sulla piattaforma.


3. Giudice di Pace di Verona

Il Giudice di Pace respinge le difese proposte dal professionista, accogliendo le domande svolte dal consumatore.

La sentenza parte da un principio fondamentale: Booking.com svolge attività di mediazione tra consumatore e fornitore del servizio.

Proprio per questo motivo, anche Booking è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 1759 del codice civile, che impongono al mediatore di fornire informazioni corrette e di operare con la diligenza qualificata richiesta al professionista.

Secondo il Giudice, nella vicenda di cui trattasi, la piattaforma avrebbe dovuto verificare almeno che:

  • la struttura esistesse realmente;
  • fosse operativa;
  • i recapiti telefonici fossero effettivamente funzionanti;
  • le informazioni pubblicate fossero ragionevolmente attendibili.

Non era sufficiente limitarsi a pubblicare i dati caricati dall'albergatore senza alcun controllo.

Un altro punto fondamentale affrontato dal giudice veronese è la condizione contrattuale limitativa della responsabilità di Booking.com.

Il Giudice di Pace, presa visione delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto vessatoria, ai sensi degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo, la clausola che escludeva ogni responsabilità di Booking.com.

Una simile previsione determina infatti un significativo squilibrio tra professionista e consumatore e limita illegittimamente i diritti di quest'ultimo.

Essendo contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla piattaforma, la clausola non poteva produrre effetti nei confronti del consumatore.

Ulteriore aspetto meritevole di richiamo è il riconoscimento in favore del ricorrente del danno da vacanza rovinata contestato alla piattaforma digitale.

Mentre Booking.com aveva nel frattempo rimborsato il costo del soggiorno non fruito, riteneva non dovuto il danno derivante dalla vacanza compromessa.

Il Giudice ha riconosciuto che il consumatore aveva subito un concreto disagio: arrivato nel luogo di destinazione, si era trovato senza un alloggio disponibile, costretto a cercarne uno alternativo nel pieno della vacanza.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha condannato Booking.com al pagamento di 600,00 euro a titolo di danno da vacanza rovinata.




La pronuncia supera una concezione ormai datata delle piattaforme digitali come meri intermediari "neutrali".


Questa sentenza ribadisce un principio: una piattaforma digitale è un intermediario che deve rispondere per tutte le informazioni che fornisce al cliente

Quando una piattaforma organizza l'incontro tra domanda e offerta, percepisce una commissione e gestisce l'intera esperienza di prenotazione, non può limitarsi ad ospitare passivamente le informazioni inserite dagli operatori.

Essa assume precisi obblighi di correttezza, trasparenza e controllo (di natura contrattuale), soprattutto nei confronti del consumatore, che ripone affidamento nell'affidabilità del servizio.

Cosa dovete sapere consumatori informati?

Quando la prenotazione effettuata tramite una piattaforma presenta gravi anomalie, il consumatore dovrebbe:

  • conservare tutte le prenotazioni e le comunicazioni;
  • effettuare screenshot delle pagine della piattaforma;
  • documentare i tentativi di contatto con la struttura;
  • conservare ricevute e fatture delle spese sostenute per trovare una sistemazione alternativa;
  • non rinunciare automaticamente ad agire contro la piattaforma solo perché le condizioni generali sembrano escluderne la responsabilità.

Le clausole inserite unilateralmente nei contratti online non sono sempre valide. Quando comprimono in modo eccessivo i diritti del consumatore possono essere dichiarate vessatorie e, quindi, inefficaci.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore responsabilizzazione delle grandi piattaforme digitali e rafforza la tutela di chi acquista servizi turistici online, ricordando che la fiducia dei consumatori non può essere sacrificata dietro una semplice clausola contrattuale.

lunedì 13 luglio 2026

Sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
25 giugno 2026
La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.

Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.

domenica 12 luglio 2026

La Cassazione tutela gli acquirenti stranieri: se l'agenzia punta al mercato estero, vale il foro del consumatore

In questo spazio digitale dedicato ai consumatori abbiamo, negli ultimi anni, parlato di tutela degli utenti italiani, principali lettori del blog, senza pensare (probabilmente errando) che esistono anche medesime tutele per gli stranieri che vengono ad acquistare beni e servizi in Italia.

Ed in particolare, le tutele dei consumatori stranieri si è pensato, in tema di acquisto di una casa, che le controversie tra l'agenzia immobiliare italiana e il cliente straniero dovesse essere decisa dal giudice del luogo ove è ubicato l'immobile, ossia in Italia.

Ma il contratto di intermediazione immobiliare è soggetto alle medesime regole che vigono per l'immobile ed in particolare soggiace al c.d. forum rei sitae

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026, hanno invece ribadito un principio destinato ad incidere profondamente sull'attività degli operatori immobiliari che lavorano con clienti esteri: quando il professionista orienta la propria attività commerciale verso il mercato di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il consumatore conserva il diritto di essere convenuto esclusivamente davanti ai giudici del proprio Paese di residenza.


1.- Il caso

La vicenda prende le mosse dal Lago di Garda dove possiamo trovare tante agenzie immobiliari che si propongono anche sul mercato estero per vendere gli immobili di una zona nota e di pregio.

Un'agenzia immobiliare riceve l'incarico di vendere un immobile, individua un potenziale acquirente tedesco attraverso il proprio sito internet, organizza la visita, non viene concluso l'affare, ma in seguito, il professionista viene a sapere che venditore e compratore concludono direttamente la compravendita senza corrispondere la provvigione.

L'Agenzia ha convenuto entrambe le parti davanti al Tribunale di Verona, invocando l'art. 1755 del codice civile, il quale stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

Il giudice di primo grado si esprime in senso favorevole all'agenzia immobiliare, ma acquirente e venditore propongono appello alla Corte d'Appello di Venezia, la quale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché entrambi i convenuti erano consumatori domiciliati in Germania e l'attività dell'agenzia risultava chiaramente rivolta anche al mercato tedesco.

La vicenda finisce davanti alla Suprema Corte di Cassazione: perchè?


2.- Le ragioni della Cassazione - la tutela del consumatore (anche se straniero)

La pronuncia degli Ermellini chiarisce un aspetto spesso poco considerato.

Al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia non è decisivo il luogo ove si trova l'immobile o dove viene svolta la mediazione, ma occorre piuttosto verificare se il professionista abbia scelto di rivolgersi anche ai consumatori di un determinato Stato estero.

Se questa strategia commerciale esiste, allora entrano in gioco le norme europee di tutela del consumatore previste dal Regolamento n. 1215/2012, che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del consumatore.

In particolare, sia la Corte di Appello che la Cassazione hanno dato applicazione all'art. 17 comma 1 lett. C) ossia: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: [...] c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività."

Quindi, al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia è necessario comprendere se l'agenzia immobiliare opera in modo specifico verso un mercato estero, valutando come viene veicolata la proposta commerciale.

La Cassazione precisa, sotto questo aspetto, che non basta avere un sito internet consultabile dall'estero, in quanto ad oggi qualsiasi pagina web è accessibile praticamente ovunque nel mondo e questo, da solo, non dimostra la volontà di operare in un altro Paese.

Per stabilire se un professionista si rivolga realmente ai consumatori stranieri occorre valutare una serie di elementi concreti che nel caso sottoposto ai giudici sono stati:

- il sito internet era disponibile anche in lingua tedesca;

- le recensioni provenivano prevalentemente da clienti stranieri;

- era indicato il prefisso telefonico internazionale;

- gli immobili erano pubblicizzati su portali tedeschi;

- l'oggetto sociale prevedeva attività anche all'estero;

- la stessa rappresentante dell'agenzia aveva confermato l'operatività internazionale della società.

Secondo la Cassazione, questi elementi coincidono proprio con gli indicatori elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per individuare un'attività commerciale diretta verso consumatori di altri Stati membri, così commentando: "[...] già per il solo fatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di Immobiliare Magri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in lingua italiana, ma anche nella versione in lingua tedesca. Inoltre, gli elementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sono irrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono in più punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunzia sopra indicata, il che consente di concludere che Immobiliare Magri aveva “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.".

La decisione assume ancora maggiore importanza se confrontata con quella delle Sezioni Unite n. 18092 del 2024. In quella occasione l'agenzia immobiliare aveva pubblicato l'annuncio soltanto in lingua inglese su internet. La Cassazione aveva escluso la giurisdizione del foro del consumatore, osservando che l'inglese è una lingua internazionale e che la semplice presenza online non dimostra una strategia commerciale rivolta ad uno specifico Stato estero.

Oggi, invece, il quadro è completamente diverso: non c'è un solo elemento isolato, ma una pluralità di indizi che dimostrano una precisa scelta imprenditoriale di rivolgersi al mercato tedesco.


c.- Una decisione che va oltre il settore immobiliare

Il principio sancito dalla Suprema Corte va oltre il caso concreto e può potenzialmente interessare tutti i professionisti e le imprese italiane che promuovono stabilmente beni o servizi nei confronti di consumatori residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

Siti tradotti in più lingue, campagne pubblicitarie mirate, utilizzo di domini nazionali esteri, investimenti nel posizionamento online o una clientela internazionale non sono semplici strumenti di marketing: possono diventare elementi decisivi anche per stabilire quale giudice sarà competente in caso di controversia.

Chi acquista beni o servizi da un professionista che opera anche nel proprio Paese non è normalmente costretto ad affrontare un processo all'estero, con tutte le difficoltà economiche e linguistiche che ciò comporterebbe. Potrà invece difendersi davanti ai giudici del proprio Stato di residenza, riequilibrando il rapporto con il professionista.

È una tutela concreta che rende effettivo uno dei principi cardine del diritto dei consumatori europeo: chi sceglie di fare impresa su un mercato internazionale deve assumersi anche gli obblighi che derivano dalla protezione dei consumatori di quel mercato.


Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 22465/2026

venerdì 10 luglio 2026

Quali sono le ultime novità sull'indagine europea a Shein

E' passata sotto un generale silenzio l'indagine che lo scorso febbraio ha avviato la Commissione europea nei confronti di uno dei grandi operatori commerciali on line, Shein, che è stato accusato di alcune gravi condotte commerciali scorrette che potrebbero aprire nuovi preoccupanti scenari.

La Commissione europea ha dato avvio ad un procedimento formale contro il colosso cinese dell'ultra fast fashion per tre ragioni: prodotti illegali in vendita sulla piattaforma, meccanismi progettati per creare dipendenza, e algoritmi poco trasparenti. Non si tratta di una normale contestazione burocratica. È una delle prime grandi battaglie dell'UE per far rispettare le nuove regole del mondo digitale.


- Cos'è successo e perché adesso

Come anticipato, lo scorso 17 febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro Shein nell'ambito del Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo che impone obblighi precisi alle grandi piattaforme online in materia di trasparenza, sicurezza e tutela degli utenti.

Ad onor del vero, non ha sorpreso l'avvio della procedura da parte della Commissione, tenuto conto che già nel 2024 a Bruxelles erano partite richieste formali di informazioni a Shein, senza ottenere risposte soddisfacenti (vedi qui).

Ed anche nel 2025, la Commissione ha avuto modo di indagare in merito ai prodotti commercializzati e al metodo di business del gigante cinese, tant'è che il procedimento formale avviato qualche mese addietro, potrebbe portare anche misure provvisorie, obblighi correttivi e sanzioni economiche pesanti.

Occorre ricordare che questa piattaforma, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ovvero una piattaforma di grandissime dimensioni, è tenuta a rispettare obblighi più stringenti del DSA, proprio al fine di garantire un mercato comune trasparente e corretto.

lunedì 1 giugno 2026

Recensioni on line: le nuove regole tuteleranno mercato e consumatori?

Torniamo a trattare un argomento, le recensioni online, abbastanza delicato, in quanto i commenti - più o meno genuini - lasciati da altri consumatori possono condizionare la scelta di un ristorante o di un hotel. 

Il problema, però, è noto da anni: non tutte le recensioni sono autentiche, e già ne abbiamo parlato nella famosa vicenda Tripadvisor (vedi qui), primo vero punto di discussione di questo fenomeno, ossia di commenti costruiti, giudizi pilotati, vere e proprie campagne di recensioni acquistate e che hanno progressivamente minato la fiducia dei consumatori, alterando anche la concorrenza tra le imprese.

Avevamo fornito alcuni suggerimenti per difendersi da questa pratica scorretta (clicca qui), ma la recente novità normativa entrata in vigore il 7 aprile 2026, dovrebbe consentire una maggior veridicità degli interventi on line, introducendo regole specifiche e dettagliate in materia di recensioni online, almeno nei settori del turismo e della ristorazione.


- Una disciplina che arriva dopo anni di interventi “indiretti”

Come anticipato in precedenza, le recensioni false non erano affatto lecite neppure prima e il nostro ordinamento già prevede norme di contrasto, ma in modo indiretto.

Il Codice del Consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, tra cui rientra anche la diffusione di recensioni non veritiere o manipolate, sanzionando anche le piattaforme che favoriscono queste condotte, come accaduto nella vicenda Tripadvisor, o più di recente con Trustpilot (vedi qui).

I ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno evidenziato come il sistema è costruito su principi generali, che richiede interventi caso per caso, successivi e che non sempre possono tutelare i soggetti danneggiati dai commenti falsi.

Negli ultimi anni è sorta l'esigenza della creazione di una disciplina specifica che chiarisca ciò che è lecito e cosa no, fornendo dei paletti chiari ed indiscutibili.

venerdì 29 maggio 2026

Sconti online: uno su tre è irregolare. Cosa sta succedendo davvero e come difendersi

L’ultima indagine europea sui prezzi online lancia un segnale chiaro: durante i grandi eventi di vendita, la trasparenza resta un problema diffuso. Lo “sweep” coordinato dalla Commissione europea insieme alle autorità nazionali ha analizzato 314 operatori in 25 Paesi, concentrandosi sulle pratiche adottate durante Black Friday e Cyber Monday.

Il risultato è preoccupante: solo il 40% dei venditori rispetta pienamente le regole europee sugli sconti, mentre almeno uno su tre presenta irregolarità vere e proprie. In un ulteriore 30% dei casi, le informazioni fornite risultano incomplete o poco chiare.


- Sconti poco trasparenti e strategie che confondono

Il quadro che emerge non riguarda solo violazioni formali, ma un problema più profondo: molte pratiche commerciali sono costruite per orientare – se non condizionare – le scelte dei consumatori.

Le norme UE sono nette:

    a.- lo sconto deve basarsi sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni;

    b.- il prezzo deve essere completo e comprensivo di tutti i costi fin dall’inizio;

    c.- le comparazioni devono essere chiare e non ingannevoli.

Eppure, l’indagine evidenzia criticità diffuse e consolidate negli anni, attestanti una realtà ben diversa dalle finalità perseguite dal legislatore europeo con le norme introdotte negli ultimi decenni, così come interpretate dallo stesso giudice comunitario.

L'indagine ha appurato, infatti, che nel 34% dei casi vengono usati confronti di prezzo poco trasparenti, spesso senza indicare chiaramente il riferimento, o eventuali limitazioni introdotte dal venditore.

E' stato accertato, inoltre, che nel 18% dei casi compaiono tecniche di pressione (timer, scarsità), spesso fuorvianti per il consumatore, indotto ad acquistare a condizioni non sempre trasparenti.

Infine, non sono pochi i casi di "drip pricing", pari al 10% dei casi, ovverosia la tecnica di marketing scorretta, mediante la quale viene pubblicizzato il prezzo del prodotto, non rilevando al momento dell'acquisto gli ulteriori costi o commissioni aggiuntive che vengono rese note solo nelle fasi successive del processo di acquisto.

Si tratta di meccanismi che incidono direttamente sulla capacità del consumatore di compiere scelte consapevoli, alterando il processo decisionale attraverso urgenza artificiale e informazioni incomplete.


- Un problema sistemico, non episodico

Quando una quota così ampia di operatori non rispetta le regole, non si può parlare di singoli comportamenti isolati, ma siamo davanti ad un fenomeno strutturale che mette in discussione l’equilibrio del mercato digitale e la tutela del consumatore.

Particolarmente insidioso è l’uso della pressione psicologica: offerte a tempo, countdown e messaggi di scarsità creano un senso di urgenza che spinge ad acquistare senza verificare davvero la convenienza.

Allo stesso modo, il “prezzo a pezzi” (drip pricing) compromette un principio fondamentale: il consumatore deve conoscere subito il costo reale dell’acquisto.

domenica 26 aprile 2026

Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente

L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).

Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.

Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.

Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).

La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.


- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”

Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.

Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore. 

In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.

Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva. 

Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.

Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.


- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma

È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.

Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.

Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025

lunedì 13 aprile 2026

Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot

Fonte: comunicato stampa
23 marzo 2026
La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.

Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.

venerdì 27 febbraio 2026

Pacchi low cost da Paesi extra-UE: aumentano i costi per i consumatori con i nuovi dazi?

Uno dei fenomeni che più si sono sviluppati negli ultimi anni è l'acquisto di prodotti a costi relativamente bassi da piattaforme on line extra-UE (ad esempio, temu), facilitata da alcuni vantaggi, in primo luogo il prezzo, ma anche la spedizione rapida e la scelta ampia. Ciò è stato favorito, in particolare, dalla esenzione di dazi doganali che, fino a fine 2025, era prevista per le spedizioni di valore inferiore a 150,00 euro.

Questa esenzione, però, è destinata ad essere superata dalle nuove norme che proporranno un significativo cambiamento che potrebbe riguardare anche noi consumatori.

Già con gennaio 2026, infatti, entrano in gioco due nuovi prelievi:

  • un dazio europeo fisso di 3 euro per determinate importazioni sotto soglia;
  • un dazio nazionale italiana di 2 euro per pacco, già operativa dal 1° gennaio 2026.

In concreto, nel 2026 il consumatore che acquista online potrebbe dover sostenere pagamenti extra per dazi doganali che descriviamo qui di seguito.


(A)

 Dal 1° luglio 2026: dazio UE di 3 euro sugli articoli sotto i 150 euro

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l’abolizione della franchigia doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi.

Dal 1° luglio 2026 entrerà quindi in vigore un dazio fisso di 3 euro, con una particolarità importante:

 non si applica per spedizione,

 ma per ciascuna categoria merceologica dichiarata nel pacco (in base alla sottovoce tariffaria doganale).

Facciamo un esempio pratico per far comprendere il nuovo quadro normativo europeo

  • acquisto 3 magliette identiche → 3 euro totali (un’unica categoria)
  • acquisto 1 camicetta in seta + 2 in lana → 6 euro (due categorie diverse)

Questa novità comporta una riflessione, nel senso che  più il contenuto del pacco è “variegato”, maggiore sarà l’impatto del nuovo dazio.

La misura si applicherà alle vendite B2C (business to consumer) spedite direttamente da Paesi extra-UE ai consumatori finali e resterà in vigore, salvo proroghe, fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena riforma del sistema doganale digitale europeo.

Siamo abbastanza sicuri che il provvedimento si "consoliderà" diventando definitivo, con conseguente applicazione a tutte le importazioni provenienti da paese extra UE.

Secondo la Commissione europea, il volume dei piccoli pacchi diretti nell’UE è esploso negli ultimi anni (miliardi di spedizioni annue, in larga parte dalla Cina), con una percentuale significativa di sottovalutazioni dichiarate.

L’obiettivo perseguito dalle autorità comunitarie è duplice, in quanto si vuole tutelare le imprese europee dalla concorrenza a dazio zero, da una parte, e rafforzare controlli su sicurezza, ambiente e conformità dei prodotti.


(B)

Dal 1° gennaio 2026: il contributo fisso italiano di 2 euro a pacco

Dal 1° gennaio 2026, l'Italia ha introdotto – con la Legge di Bilancio 2026 – un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro proveniente da Paesi terzi.

Vi sono diversità rispetto alla norma comunitaria e, peraltro, ci si chiede se non vi potrebbe essere una inammissibile moltiplicazione fiscale a carico del consumatore finale.

A differenza della norma europea, l'imposizione si applica per pacco, non per categoria merceologica e colpisce sia le vendite B2C, ma anche le compravendite tra imprese commerciali (B2B) e quelle tra privati seppur prive di finalità commerciali (C2C).

Le ragioni per questa nuova imposizione sono abbastanza poco chiare, n quanto si parla di fondi destinati alla copertura delle spese amministrative doganali, ma già dalle prime settimane di entrata in vigore delle nuove norme si registra un forte calo delle importazioni presso le dogane italiane, con un evidente spostamento dei flussi verso altri Stati membri.

Il quesito è chiaro: la norma italiana è compatibile con le norme UE?

L’art. 26 del TFUE vieta dazi doganali e tasse di effetto equivalente tra Stati membri e nei confronti delle importazioni ed è noto l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ripetutamente  chiarito che costituisce tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente per il solo fatto che una merce attraversi la frontiera.

Nel caso di specie, chi vi scrive pensa che vi sia un effetto equivalente che rende illegittima la norma nazionale e che, dal 1° luglio 2026, determinerà una duplicazione di prelievi tributari, ossia 2,00 euro nazionali per pacco e 3,00 euro europei per categoria merceologica.

E quindi, ad esempio, se acquistiamo online da piattaforma extra-UE merce di due categorie merceologiche per euro 30,00 pagheremo costi aggiuntivi:

- 2,00 euro (fee italiana)

6,00 euro (3 euro × 2 categorie)

Totale extra: 8 euro, pari a oltre il 26% del valore dell’acquisto.

E' evidente, in conclusione, che glii acquisti extra-UE sotto i 150 euro non saranno più “neutri” sotto il profilo doganale, con aumento ricaricato sul consumatore finale.

Qui di seguito un box che sintetizza le questioni che abbiamo affrontato.

  • Da quando si paga il dazio di 3,00 euro?
Dal 1° luglio 2026 per gli articoli sotto i 150,00 euro provenienti da Paesi extra-UE.
  • I 3,00 euro si pagano per ogni pezzo acquistato?
No. Si pagano per ciascuna categoria merceologica. Più articoli identici = un solo dazio. Articoli diversi = più dazi.

  • Il contributo di 2,00 euro italiano è già in vigore?

Sì, dal 1° gennaio 2026, per ogni pacco sotto i 150,00 euro proveniente da Paesi terzi.

  • Si pagheranno entrambi gli importi?

Dal 1° luglio 2026, in linea generale, sì: il contributo nazionale per pacco e il dazio europeo per categoria.

  • Conviene ancora comprare fuori dall’UE?

Dipende dal valore dell’acquisto e dal numero di categorie presenti nel pacco. Per beni di basso importo l’incidenza percentuale può essere rilevante.

domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

sabato 4 ottobre 2025

L’Antitrust rafforza la tutela dei consumatori digitali: poteri speciali e misure d’impatto

Nuovi poteri per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiamata a sorvegliare il mercato digitale, verificando il rispetto delle regole per la tutela del consumatore.

AGCM viene dotata di nuove leve normative e strumenti concreti per agire con più incisività contro le pratiche scorrette e per tutelare chi acquista online—anche quando l’azienda coinvolta opera da oltre confine.


1. Le radici normative: Decreto “Asset” e “Decreto legislativo 185/2021” (ECN+)

Quali sono stati i passaggi che hanno portato ad ampliare i poteri dell'Antitrust?

a.- Il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (noto come Decreto Asset), all’art. 1, comma 5, ha affiancato all’AGCM poteri storicamente rivolti solo al trasporto aereo—ma ora interpretati in termini generali per ogni mercato. In concreto, se un’indagine conoscitiva rileva “distorsioni alla concorrenza con pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre “ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata” per correggere il mercato .

b.- Va ricordato inoltre il Decreto legislativo n. 185/2021, di recepimento della Direttiva UE 2019/1 (ECN+), che ha rafforzato il sistema nazionale di tutela della concorrenza, attribuendo all’AGCM poteri d’indagine, strumenti sanzionatori e maggiore indipendenza operativa 

c.- Il Consiglio di Stato, con parere del gennaio 2024, ha chiarito che tali poteri non sono circoscritti al settore aereo, ma si estendono a tutta l’economia, dove l’Autorità rilevi anomalie strutturali. Successivamente, l’AGCM ha avviato una consultazione (marzo 2024) e ha pubblicato una propria Comunicazione interna per attivare l’attuazione pratica dei nuovi poteri espandendo la portata delle sue azioni 

venerdì 5 settembre 2025

Temu


                                                       Fonte: "Patti Chiari" - RSI

domenica 3 agosto 2025

Rivenditore auto on line sanzionato per violazione privacy

Ricevere email pubblicitarie non richieste è fastidioso, ma quando dietro questi messaggi si nascondono vere e proprie violazioni della privacy, è importante sapere che esistono strumenti di tutela. 

Lo dimostra il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha inflitto una sanzione di 45mila euro a un rivenditore di auto online per trattamento illecito dei dati personali a fini di marketing.


Cosa è successo?

La vicenda prende le mosse dal reclamo di un consumatore che, nonostante le ripetute richieste, continuava a ricevere numerose email pubblicitarie indesiderate. Il cliente, in particolare, lamentava che i messaggi arrivassero da indirizzi email sempre diversi, appartenenti a presunti "partner promozionali" della società, di cui però non aveva mai sentito parlare e a cui non aveva mai prestato il proprio consenso.

A seguito della segnalazione inoltrata al Garante, quest'ultimo ha avviato l'indagine.


Le irregolarità accertate

Dagli accertamenti del Garante sono emerse diverse criticità nel modo in cui il rivenditore gestiva i dati dei propri clienti. In particolare:

- Mancanza di controlli sui partner pubblicitari: la società non aveva predisposto adeguate misure per disciplinare i rapporti con i propri partner, i quali potevano così trattare liberamente i dati personali dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy.

- Assenza di un sistema di consenso valido: secondo la legge, per inviare comunicazioni promozionali è necessario ottenere un consenso espresso, chiaro e dimostrabile da parte dell'interessato. Tra le modalità più sicure c'è il cosiddetto double opt-in, un processo che richiede una doppia conferma da parte dell'utente prima di ricevere pubblicità. Nel caso in questione, questo meccanismo non era stato adottato.

- Diritti dei consumatori ignorati

Un altro aspetto grave evidenziato dal Garante riguarda il mancato rispetto delle richieste di opposizione da parte del cliente. Nonostante il consumatore avesse chiesto esplicitamente di non ricevere ulteriori comunicazioni, la società aveva semplicemente inserito il suo nominativo in una "black list" interna. Tuttavia, questo provvedimento si è rivelato inefficace, perché i partner esterni, non essendo stati correttamente gestiti, hanno continuato ad inviare email pubblicitarie.

venerdì 25 luglio 2025

La recensione è servita by "Patti Chiari"


Fonte: "Patti Chiari" - RSI

lunedì 23 giugno 2025

Influencer marketing - bene l'intervento dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
11 giugno 2025
Sanzionati Big Luca e Michele Leka perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria delle comunicazioni diffuse. Hanno invece presentato impegni, accolti dall’Autorità, Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo. Nello stesso settore, all’inizio dell’anno, l’Autorità aveva già concluso con moral suasion altri 4 interventi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Nei confronti dei primi quattro i procedimenti sono stati chiusi con impegni, mentre De Stefani e Leka sono stati sanzionati per complessivi 65 mila euro. Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024 perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “importanti guadagni facili e sicuri”, sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o dei servizi offerti.

lunedì 19 maggio 2025

Servizio delivery: la consegna a casa è ormai alla portata di tutti

Negli ultimi anni, il servizio di delivery ha conosciuto una crescita esponenziale, diventando un canale essenziale per l’acquisto di beni e servizi. 

Tale fenomeno si è sviluppato a causa della maggior destrezza dimostrata dai consumatori nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche i recenti e gravosi eventi (vedasi vicenda Covid 19) hanno accelerato una tendenza presente nelle dinamiche commerciali. 

Esistono vari canali attraverso i quali il consumatore può scegliere tra diversi metodi di consegna a domicilio ed ognuno presenta specifiche caratteristiche e regolamentazioni, sempre rispettose delle regole introdotte, in primo luogo, dal Codice del consumo.

con caratteristiche e regolamentazioni specifiche. In questo articolo, analizzeremo i principali canali di delivery utilizzati, i diritti e gli obblighi dei consumatori e i limiti di questo servizio.

Senza voler affrontare i vari operatori presenti in questo settore, anche perché noti al pubblico, evidenziamo che esistono diversi canali del delivery, tra i quali esistono le piattaforme di food delivery; l' e-commerce con servizio di consegna; negozi fisici che prevedono un servizio di acquisto on line con consegna a domicilio; il market place on line (es. Facebook Marketplace o Subito.it).

Quali sono i diritti dei consumatori?

domenica 5 gennaio 2025

Esclusa la responsabilità di Booking per disservizi successivi alla conclusione del contratto

La sentenza oggetto di commento affronta diversi aspetti che riguardano uno dei nuovi intermediari on line più utilizzati dai consumatori - booking.com - e la sua responsabilità per eventuali eventi che abbiano portato alla cancellazione della prenotazione presso la struttura alberghiera.

Si osserva che di recente, AGCM aveva avviato un procedimento nei confronti di Booking, contestando alla multinazionale potenziali condotte abusive per aver  limitato l’autonomia delle strutture alberghiere italiane nella differenziazione delle tariffe applicate tra  booking.com e altri canali di vendita online. La procedura si è conclusa con degli impegni assunti dalla società e volto a garantire la libertà e trasparenza degli albergatori (vedi qui).

Tornando alla vicenda oggetto del nostro intervento odierno, vediamo gli aspetti più interessanti trattati dal Tribunale di Perugia in relazione alla vicenda Booking.

- Sulla giurisdizione italiana

La prima questione affrontata dal Tribunale riguarda l'eccezione preliminare sollevata dalla società olandese e relativa alla carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello olandese, ossia ove a sede legale Booking. Tale deroga deriverebbe, a detta del professionista, da specifico accordo concluso con il consumatore.

Il Tribunale di Perugia affronta la questione in modo approfondito, richiamando il Regolamento (UE) n. 1215/2012, norma che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Il giudice ricorda che la deroga alla giurisdizione deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non può risultare da un semplice richiamo alle norme contrattuale, come operato da Booking nella vicenda oggetto di causa.

Si rammenta, infatti, che per i contratti conclusi con i consumatori, la clausola che deroga la competenza del giudice italiano in favore di una giurisdizione estera non è valida, a meno che non sia stata oggetto di  negoziazione individuale, la cui prova grava sull'operatore professionale.

- Sulla non responsabilità di Booking

L'operatore professionale impugna la sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace, contestandola nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità per le informazioni errate fornite al consumatore e per non essersi attivato con una attività di controllo sulla veridicità ed attendibilità delle stesse.

In particolare, Booking evidenzia che le vicende accadute al consumatore successivamente alla conclusione del contratto non possono riguardare la piattaforma digitale, ma al più il rapporto tra consumatore e albergatore.

Il giudice accoglie la tesi svolta da Booking, premettendo che il ruolo svolto dall'operatore digitale rientra nel contratto di mediazione e consiste nella "[...]  messa a disposizione di una piattaforma on line all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti [...]".

Di fatto, Booking si limita a mettere in contatto le parti, traendo il profitto attraverso una percentuale percepita dall'operatore professionale.

Nel caso di specie, un consumatore aveva prenotato una stanza di albergo attraverso booking.com, ma non aveva potuto usufruire della vacanza a causa di un malore.

Tale circostanza, successiva ed imprevedibile, può configurare una risoluzione del contratto di ospitalità alberghiera per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. a causa dell'evento sopravvenuto, ma non può riguardare anche Booking, la quale non può rispondere per eventuali pretese avanzate dal consumatore.

Nella vicenda processuale di cui si discute, il consumatore aveva agito nei confronti della società olandese al fine di ottenere, come si legge nella sentenza, "il risarcimento del danno patito, corrispondente al prezzo sostenuto per l'acquisto del soggiorno presso la struttura di Genova.".

Tale danno sarebbe stato erroneamente posto a carico di Booking per non aver effettuato alcun controllo della operatività della struttura al fine di garantire il consumatore dalla possibilità di poter risolvere il contratto.

Il Tribunale esclude, al contrario, questa responsabilità a Booking, la quale ha sicuramente un generale dovere di informare le parti su eventuali questioni riguardanti il contratto che andranno a concludere, ma tale dovere di natura informativa si esaurisce qui, non potendo intervenire nella gestione del rapporto, o ancor più grave, rispondere per inadempimenti di altro operatore professionale.

Booking.com deve essere qualificato come mediatore, i cui obblighi primari risiedono nella fase di intermediazione, ossia quella che porta alla conclusione del contratto (prenotazione).

Successivamente a tale fase, il suo compito principale è quello di informare le parti coinvolte (consumatore e struttura ricettiva) di eventuali problemi o questioni emergenti, senza assumere responsabilità operative dirette nella risoluzione, a meno che non abbia assunto specifici obblighi contrattuali con il consumatore.

In conclusione, Booking non può essere costretta a dover risarcire danni per inadempimenti o vicende che esulano dal suo ruolo di intermediario e dagli obblighi che, leggendo la vicenda trattata dal giudice, risultano essere stati rispettati.

Tribunale di Perugia - Sentenza del 21 settembre 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 3 gennaio 2025

Calata la fiducia dei consumatori europei negli ultimi mesi

Gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati caratterizzati da una significativa contrazione della fiducia dei consumatori europei, così come certificato dall'Unione europea.

In particolare, lo scorso dicembre 2024 è stato certificato il peggioramento nel sondaggio  mensile realizzato dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea (DG ECFIN), la quale ha evidenziato la discesa della fiducia  a -14,5 punti, rispetto ai -13,8 punti registrati a novembre, dato peraltro già in calo. 

Da più parti, è stato evidenziato che questo calo sarebbe collegato alla contrazione della  propensione al risparmio e sugli investimenti dei cittadini europei, più propensi a mantenere la liquidità sul conto corrente, invece che destinare i risparmi verso investimenti in strumenti finanziari. 

Il dato è ancora più marcato in Italia, ove il risparmio gestito è solo 37,1% dei risparmi, inferiore a Germania (40,1%) e Francia (39,2%). 

sabato 7 dicembre 2024

Credit card surcharge - sanzione per Saglietti S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
7 novembre 2024
La società applicava un supplemento di prezzo per gli acquisti effettuati utilizzando carta di credito/debito o Paypal sul sito web raptor4x4.it.

Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del contrasto al credit card surcharge. L’Autorità ha irrogato a Saglietti S.r.l., attiva nella vendita online di accessori, macchine utensili e parti speciali per auto, una sanzione di 40.000 euro per aver imposto ai consumatori un supplemento di prezzo direttamente correlato all’utilizzo dello strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge), in contrasto con l’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo.

L’Autorità ha accertato che la società ha applicato maggiorazioni di prezzo pari a 3 euro per i pagamenti con carta di credito/debito e pari a 8 euro per quelli attraverso PayPal in relazione agli acquisti effettuati sul sito web raptor4x4.it.

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, mira a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

venerdì 8 novembre 2024

Trading on line truffa: i suggerimenti della Polizia postale

Fonte: Comunicato stampa
30 ottobre 2024
Falso trading online, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione che produce un guadagno illecito di milioni di euro, rappresentando, nel panorama delle frodi online, la truffa che genera il profitto più cospicuo, alimentando peraltro l’interesse della criminalità organizzata.

Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo dei fondi sottratti di oltre 111 milioni di euro.

I falsi investimenti finanziari vengono pubblicizzati con messaggi creati ad hoc, capaci di indurre gli utenti del web a fidarsi di proposte ingannevoli, grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende. Le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale rappresentano un prezioso strumento nelle mani dei cybercriminali: l’utilizzo di semplici software consente loro di realizzare video promozionali che riproducono voce e aspetto di amministratori delegati, politici, personalità amate dal pubblico, a cui vengono attribuite parole mai dette al fine di promuovere l’offerta.

La vittima dell’inganno viene “agganciata” al telefono, su social e siti d’incontri, indotta a comunicare i propri dati e infine persuasa a investire online, affidandosi ai consigli di un truffatore che si finge broker professionista con il versamento di una piccola somma iniziale. In un secondo momento, viene convinta a investire altro denaro, perché crede che il suo rendimento stia crescendo velocemente. L’ultima fase della truffa consiste nella richiesta del versamento di presunti “costi di sblocco” per recuperare il capitale investito, ma in nessun caso il denaro versato tornerà nella disponibilità della vittima.

L’arma più efficace per contrastare questo fenomeno criminale è la prevenzione. La realtà non è sempre quella che appare sulla Rete:

  • Non credere alla promessa di guadagni fuori mercato
  • Non condividere dati personali, bancari, credenziali di accesso con presunti agenti finanziari;
  • Verifica l’attendibilità chi ti propone l’investimento, visitando i siti della Consob e della Banca D’Italia;
  • Utilizza esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
  • La richiesta di un pagamento ulteriore, con il pretesto di sbloccare il capitale investito, è la modalità utilizzata dai cybercriminali per estorcere altro denaro che non verrà comunque restituito. 

Se ti riconosci in questa tipologia di truffa, fai subito denuncia: la tempestività è fondamentale per attivare gli accertamenti volti all’identificazione degli autori e al possibile recupero delle somme.

Per informazioni e segnalazioni rivolgiti alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it.

Qualunque cosa accada, hai diritto ad essere tutelato.

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