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domenica 23 agosto 2026

Truffa trading su Telegram: la banca deve bloccare i bonifici? ecco cosa ne pensa l'ABF

Purtroppo, le truffe sugli investimenti online continuano a mietere vittime, come ricordano le cronache quotidiane, e come possiamo confermare dalle continue segnalazioni arrivate in associazione (sos@consumatoreinformato.it). 

Sempre più spesso tutto inizia con un messaggio su Telegram, una promessa di facili guadagni e una piattaforma apparentemente professionale sulla quale il consumatore vede crescere il proprio capitale. In realtà si tratta di un sistema studiato per convincere la vittima a versare somme sempre maggiori fino a quando il denaro scompare.

Questa, come altre, è una vicenda analizzata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con la decisione n. 3795 del 29 aprile 2026, chiamato a risolvere un quesito non secondario: nel caso di truffa, la banca può/deve bloccare i pagamenti fraudolenti?


1.- Il caso: oltre 22.000 euro trasferiti ai truffatori

Il consumatore viene contattato tramite Telegram con una proposta apparentemente innocua: ricevere piccoli compensi mettendo "Mi piace" ad alcuni video su YouTube.

Dopo i primi pagamenti realmente ricevuti, i truffatori conquistano la sua fiducia e lo convincono a registrarsi su una presunta piattaforma di trading gestita da falsi consulenti finanziari. Da quel momento iniziano le richieste di versamenti sempre più elevati, giustificati dalla possibilità di ottenere profitti maggiori o di sbloccare somme già investite.

Nel giro di pochi giorni il cliente effettua numerosi pagamenti attraverso tre diversi intermediari bancari per oltre 22.000,00 euro, salvo poi accorgersi di essere vittima di una frode.

Il truffato si rivolge alla banca per chiedere il blocco dei versamenti, disposti personalmente attraverso bonifici che seguivano le istruzioni ricevute dai truffatori.

Da questo punto di vista, il cliente contesta alla banca di non averlo protetto, in quanto avrebbe dovuto:

  • riconoscere l'anomalia dell'operatività;
  • attivare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  • bloccare o sospendere le operazioni;
  • collaborare più efficacemente nel recupero delle somme dopo la denuncia.


2.- La decisione dell'ABF: non esiste alcun obbligo della banca

La vicenda finisce sulla "scrivania" dell'ABF (Collegio di Milano) che respinge integralmente il ricorso con una motivazione particolarmente significativa.

L'ABF riconosce che la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari numerosi obblighi di controllo e di segnalazione, ma osserva che tali obblighi sono finalizzati soprattutto alla tutela dell'interesse pubblico nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questo non significa che ogni operazione sospetta debba essere automaticamente bloccata, in quanto le norme richiamate dal ricorrente non tutelano il cliente.

Secondo il Collegio, l'obbligo di astenersi dall'esecuzione dell'operazione nasce soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, ad esempio quando non è possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela oppure ricorrono specifiche situazioni individuate dalla legge.

In termini più semplici, non esiste un obbligo della banca ad operare controllo preventivo su ogni operazione del cliente.

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il tema del monitoraggio delle operazioni.

L'ABF richiama un proprio precedente secondo cui non esiste un generale obbligo per la banca di monitorare preventivamente tutta l'operatività del cliente, né di bloccare automaticamente bonifici solo perché ravvicinati o di importo elevato.

Diversamente si finirebbe per limitare ingiustificatamente la libertà del cliente di utilizzare il proprio denaro.

Solo in presenza di elementi certi ed indiscutibili di frode potrebbe configurarsi un diverso dovere di intervento e nel caso esaminato, invece, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non emergessero con sufficiente evidenza.

Sotto altro profilo, il cliente aveva eccepito la carenza del rispetto dei doveri di buona fede da parte della banca anche sotto il profilo del recupero delle somme oggetto di contestazione.

Il consumatore lamentava, infatti, che la banca non avesse collaborato adeguatamente dopo la denuncia, chiedendo l'attivazione del cosiddetto "recall" dei bonifici.

Anche sotto questo profilo l'ABF non ha ravvisato comportamenti colposi tali da giustificare un risarcimento.

Il Collegio ricorda, infatti, che la banca dell'ordinante non è tenuta a comunicare i dati identificativi del beneficiario, poiché tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva della banca presso cui è aperto il conto del destinatario del pagamento.


3. Decisione non proprio condivisibile. La banca deve attivare degli strumenti di tutela del cliente

La decisione dell'ABF si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: quando il cliente dispone volontariamente i pagamenti, anche se indotto con l'inganno, non è sufficiente richiamare la normativa antiriciclaggio per affermare automaticamente la responsabilità della banca.

Il Collegio distingue correttamente tra gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, che perseguono prevalentemente finalità di interesse pubblico, e gli obblighi di protezione del singolo cliente, evidenziando come la normativa vigente non imponga agli intermediari un controllo generalizzato né il blocco automatico delle operazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il tema possa ritenersi definitivamente chiuso.

Le truffe attraverso falsi investimenti online presentano oggi modalità estremamente ricorrenti: contatti tramite Telegram o altri social network, versamenti di importo crescente in pochi giorni, richieste di ulteriori pagamenti per "sbloccare" presunti profitti e utilizzo di piattaforme abusive. Si tratta di schemi fraudolenti ormai ben conosciuti, che pongono inevitabilmente il problema dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle anomalie adottati dagli intermediari.

La stessa decisione lascia intendere che una responsabilità della banca potrebbe configurarsi qualora emergessero precisi indici di frode o un'operatività manifestamente anomala. Il punto diventa allora comprendere quali siano, oggi, questi indicatori e se l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio e dell'intelligenza artificiale non renda ragionevole attendersi, in futuro, standard di prevenzione sempre più elevati.

In altre parole, la pronuncia non afferma che le banche siano sempre esonerate da responsabilità nelle frodi di investimento, ma soltanto che, nel caso concreto, non sono stati individuati elementi sufficienti per ritenere violati gli obblighi posti a loro carico. È un'affermazione importante, che però non esaurisce il dibattito sull'evoluzione dei doveri di diligenza degli intermediari di fronte a fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.


La prima tutela resta sempre la prevenzione, questa è la scontata lezione che emerge da queta vicenda.

Quando un investimento promette guadagni elevati in tempi brevissimi, utilizza esclusivamente Telegram o WhatsApp per i contatti e richiede continui versamenti per sbloccare presunti profitti, ci si trova molto probabilmente davanti a una truffa.

Se il denaro è stato inviato volontariamente, ottenere il rimborso dalla banca è molto più difficile rispetto ai casi di operazioni non autorizzate. È quindi fondamentale interrompere immediatamente i pagamenti ai primi segnali di anomalia, presentare denuncia senza ritardo e chiedere subito alla banca di attivare ogni possibile procedura di recupero delle somme.

A parere di chi scrive, questa decisione rappresenta anche un invito a continuare a chiedere sistemi di prevenzione delle frodi sempre più efficaci: la tecnologia utilizzata dai criminali evolve rapidamente e anche gli strumenti di protezione del sistema bancario devono tenere il passo.

ABF - Collegio di Milano - Decisione n. 3795

sabato 25 luglio 2026

“Il tuo treno è arrivato in ritardo. Hai diritto a un indennizzo”. E' smishing!

Fonte: comunicato stampa
8 luglio 2026
Molti lettori ci segnalano di aver ricevuto un SMS, apparentemente inviato da Trenitalia, che invita i passeggeri a richiedere l’indennità di viaggio per un presunto ritardo del treno utilizzato.

La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l'inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una “quota di verifica” per procedere con la richiesta di indennizzo.


Il consiglio:

Verifica se hai diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail.

domenica 12 luglio 2026

La Cassazione tutela gli acquirenti stranieri: se l'agenzia punta al mercato estero, vale il foro del consumatore

In questo spazio digitale dedicato ai consumatori abbiamo, negli ultimi anni, parlato di tutela degli utenti italiani, principali lettori del blog, senza pensare (probabilmente errando) che esistono anche medesime tutele per gli stranieri che vengono ad acquistare beni e servizi in Italia.

Ed in particolare, le tutele dei consumatori stranieri si è pensato, in tema di acquisto di una casa, che le controversie tra l'agenzia immobiliare italiana e il cliente straniero dovesse essere decisa dal giudice del luogo ove è ubicato l'immobile, ossia in Italia.

Ma il contratto di intermediazione immobiliare è soggetto alle medesime regole che vigono per l'immobile ed in particolare soggiace al c.d. forum rei sitae

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026, hanno invece ribadito un principio destinato ad incidere profondamente sull'attività degli operatori immobiliari che lavorano con clienti esteri: quando il professionista orienta la propria attività commerciale verso il mercato di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il consumatore conserva il diritto di essere convenuto esclusivamente davanti ai giudici del proprio Paese di residenza.


1.- Il caso

La vicenda prende le mosse dal Lago di Garda dove possiamo trovare tante agenzie immobiliari che si propongono anche sul mercato estero per vendere gli immobili di una zona nota e di pregio.

Un'agenzia immobiliare riceve l'incarico di vendere un immobile, individua un potenziale acquirente tedesco attraverso il proprio sito internet, organizza la visita, non viene concluso l'affare, ma in seguito, il professionista viene a sapere che venditore e compratore concludono direttamente la compravendita senza corrispondere la provvigione.

L'Agenzia ha convenuto entrambe le parti davanti al Tribunale di Verona, invocando l'art. 1755 del codice civile, il quale stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

Il giudice di primo grado si esprime in senso favorevole all'agenzia immobiliare, ma acquirente e venditore propongono appello alla Corte d'Appello di Venezia, la quale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché entrambi i convenuti erano consumatori domiciliati in Germania e l'attività dell'agenzia risultava chiaramente rivolta anche al mercato tedesco.

La vicenda finisce davanti alla Suprema Corte di Cassazione: perchè?


2.- Le ragioni della Cassazione - la tutela del consumatore (anche se straniero)

La pronuncia degli Ermellini chiarisce un aspetto spesso poco considerato.

Al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia non è decisivo il luogo ove si trova l'immobile o dove viene svolta la mediazione, ma occorre piuttosto verificare se il professionista abbia scelto di rivolgersi anche ai consumatori di un determinato Stato estero.

Se questa strategia commerciale esiste, allora entrano in gioco le norme europee di tutela del consumatore previste dal Regolamento n. 1215/2012, che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del consumatore.

In particolare, sia la Corte di Appello che la Cassazione hanno dato applicazione all'art. 17 comma 1 lett. C) ossia: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: [...] c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività."

Quindi, al fine di decidere quale giudice deve decidere una controversia è necessario comprendere se l'agenzia immobiliare opera in modo specifico verso un mercato estero, valutando come viene veicolata la proposta commerciale.

La Cassazione precisa, sotto questo aspetto, che non basta avere un sito internet consultabile dall'estero, in quanto ad oggi qualsiasi pagina web è accessibile praticamente ovunque nel mondo e questo, da solo, non dimostra la volontà di operare in un altro Paese.

Per stabilire se un professionista si rivolga realmente ai consumatori stranieri occorre valutare una serie di elementi concreti che nel caso sottoposto ai giudici sono stati:

- il sito internet era disponibile anche in lingua tedesca;

- le recensioni provenivano prevalentemente da clienti stranieri;

- era indicato il prefisso telefonico internazionale;

- gli immobili erano pubblicizzati su portali tedeschi;

- l'oggetto sociale prevedeva attività anche all'estero;

- la stessa rappresentante dell'agenzia aveva confermato l'operatività internazionale della società.

Secondo la Cassazione, questi elementi coincidono proprio con gli indicatori elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per individuare un'attività commerciale diretta verso consumatori di altri Stati membri, così commentando: "[...] già per il solo fatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di Immobiliare Magri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in lingua italiana, ma anche nella versione in lingua tedesca. Inoltre, gli elementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sono irrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono in più punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunzia sopra indicata, il che consente di concludere che Immobiliare Magri aveva “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.".

La decisione assume ancora maggiore importanza se confrontata con quella delle Sezioni Unite n. 18092 del 2024. In quella occasione l'agenzia immobiliare aveva pubblicato l'annuncio soltanto in lingua inglese su internet. La Cassazione aveva escluso la giurisdizione del foro del consumatore, osservando che l'inglese è una lingua internazionale e che la semplice presenza online non dimostra una strategia commerciale rivolta ad uno specifico Stato estero.

Oggi, invece, il quadro è completamente diverso: non c'è un solo elemento isolato, ma una pluralità di indizi che dimostrano una precisa scelta imprenditoriale di rivolgersi al mercato tedesco.


c.- Una decisione che va oltre il settore immobiliare

Il principio sancito dalla Suprema Corte va oltre il caso concreto e può potenzialmente interessare tutti i professionisti e le imprese italiane che promuovono stabilmente beni o servizi nei confronti di consumatori residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

Siti tradotti in più lingue, campagne pubblicitarie mirate, utilizzo di domini nazionali esteri, investimenti nel posizionamento online o una clientela internazionale non sono semplici strumenti di marketing: possono diventare elementi decisivi anche per stabilire quale giudice sarà competente in caso di controversia.

Chi acquista beni o servizi da un professionista che opera anche nel proprio Paese non è normalmente costretto ad affrontare un processo all'estero, con tutte le difficoltà economiche e linguistiche che ciò comporterebbe. Potrà invece difendersi davanti ai giudici del proprio Stato di residenza, riequilibrando il rapporto con il professionista.

È una tutela concreta che rende effettivo uno dei principi cardine del diritto dei consumatori europeo: chi sceglie di fare impresa su un mercato internazionale deve assumersi anche gli obblighi che derivano dalla protezione dei consumatori di quel mercato.


Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 22465/2026

sabato 11 luglio 2026

La Polizia postale avverte: nuove truffe verso i consumatori attraverso SMS

Fonte: comunicato stampa
26 giugno 2026
È in atto una campagna di phishing che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping.

I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM. Attenzione: non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online, ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento.

Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili.

I consigli:

•    Non cliccare sul link presente nei messaggi.

•    Non fornire dati personali o bancari.

•    Verificare sempre l'URL del sito web

venerdì 12 giugno 2026

Auto a noleggio online, l'offerta perfetta che può trasformarsi in una truffa

Trovare online un'offerta conveniente per il noleggio di un'auto è ormai una pratica comune. Bastano pochi clic per confrontare prezzi, scegliere il veicolo e avviare la procedura contrattuale. Proprio questa semplicità, però, può trasformarsi in un'opportunità per i truffatori.

La recente vicenda emersa a Mantova ne rappresenta un esempio significativo. Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla denuncia di due persone accusate di aver creato un sistema fraudolento legato al noleggio di autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori avrebbero utilizzato siti internet, profili social, recapiti telefonici e documentazione apparentemente professionale per convincere i consumatori della serietà dell'attività proposta.

Una cliente, fidandosi dell'offerta ricevuta, avrebbe effettuato diversi bonifici per oltre 4.000 euro senza ottenere la consegna del veicolo promesso. Solo successivamente sarebbe emerso che dietro l'apparente società di noleggio non vi era alcuna attività reale.

La vicenda non rappresenta un episodio isolato, tant'è che abbiamo potuto trattarlo già anni addietro (vedi qui). 

Negli ultimi anni le truffe online nel settore automobilistico sono aumentate, sfruttando la crescente diffusione dei servizi digitali e la tendenza dei consumatori a concludere contratti a distanza.

lunedì 1 giugno 2026

Recensioni on line: le nuove regole tuteleranno mercato e consumatori?

Torniamo a trattare un argomento, le recensioni online, abbastanza delicato, in quanto i commenti - più o meno genuini - lasciati da altri consumatori possono condizionare la scelta di un ristorante o di un hotel. 

Il problema, però, è noto da anni: non tutte le recensioni sono autentiche, e già ne abbiamo parlato nella famosa vicenda Tripadvisor (vedi qui), primo vero punto di discussione di questo fenomeno, ossia di commenti costruiti, giudizi pilotati, vere e proprie campagne di recensioni acquistate e che hanno progressivamente minato la fiducia dei consumatori, alterando anche la concorrenza tra le imprese.

Avevamo fornito alcuni suggerimenti per difendersi da questa pratica scorretta (clicca qui), ma la recente novità normativa entrata in vigore il 7 aprile 2026, dovrebbe consentire una maggior veridicità degli interventi on line, introducendo regole specifiche e dettagliate in materia di recensioni online, almeno nei settori del turismo e della ristorazione.


- Una disciplina che arriva dopo anni di interventi “indiretti”

Come anticipato in precedenza, le recensioni false non erano affatto lecite neppure prima e il nostro ordinamento già prevede norme di contrasto, ma in modo indiretto.

Il Codice del Consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, tra cui rientra anche la diffusione di recensioni non veritiere o manipolate, sanzionando anche le piattaforme che favoriscono queste condotte, come accaduto nella vicenda Tripadvisor, o più di recente con Trustpilot (vedi qui).

I ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno evidenziato come il sistema è costruito su principi generali, che richiede interventi caso per caso, successivi e che non sempre possono tutelare i soggetti danneggiati dai commenti falsi.

Negli ultimi anni è sorta l'esigenza della creazione di una disciplina specifica che chiarisca ciò che è lecito e cosa no, fornendo dei paletti chiari ed indiscutibili.

venerdì 29 maggio 2026

Sconti online: uno su tre è irregolare. Cosa sta succedendo davvero e come difendersi

L’ultima indagine europea sui prezzi online lancia un segnale chiaro: durante i grandi eventi di vendita, la trasparenza resta un problema diffuso. Lo “sweep” coordinato dalla Commissione europea insieme alle autorità nazionali ha analizzato 314 operatori in 25 Paesi, concentrandosi sulle pratiche adottate durante Black Friday e Cyber Monday.

Il risultato è preoccupante: solo il 40% dei venditori rispetta pienamente le regole europee sugli sconti, mentre almeno uno su tre presenta irregolarità vere e proprie. In un ulteriore 30% dei casi, le informazioni fornite risultano incomplete o poco chiare.


- Sconti poco trasparenti e strategie che confondono

Il quadro che emerge non riguarda solo violazioni formali, ma un problema più profondo: molte pratiche commerciali sono costruite per orientare – se non condizionare – le scelte dei consumatori.

Le norme UE sono nette:

    a.- lo sconto deve basarsi sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni;

    b.- il prezzo deve essere completo e comprensivo di tutti i costi fin dall’inizio;

    c.- le comparazioni devono essere chiare e non ingannevoli.

Eppure, l’indagine evidenzia criticità diffuse e consolidate negli anni, attestanti una realtà ben diversa dalle finalità perseguite dal legislatore europeo con le norme introdotte negli ultimi decenni, così come interpretate dallo stesso giudice comunitario.

L'indagine ha appurato, infatti, che nel 34% dei casi vengono usati confronti di prezzo poco trasparenti, spesso senza indicare chiaramente il riferimento, o eventuali limitazioni introdotte dal venditore.

E' stato accertato, inoltre, che nel 18% dei casi compaiono tecniche di pressione (timer, scarsità), spesso fuorvianti per il consumatore, indotto ad acquistare a condizioni non sempre trasparenti.

Infine, non sono pochi i casi di "drip pricing", pari al 10% dei casi, ovverosia la tecnica di marketing scorretta, mediante la quale viene pubblicizzato il prezzo del prodotto, non rilevando al momento dell'acquisto gli ulteriori costi o commissioni aggiuntive che vengono rese note solo nelle fasi successive del processo di acquisto.

Si tratta di meccanismi che incidono direttamente sulla capacità del consumatore di compiere scelte consapevoli, alterando il processo decisionale attraverso urgenza artificiale e informazioni incomplete.


- Un problema sistemico, non episodico

Quando una quota così ampia di operatori non rispetta le regole, non si può parlare di singoli comportamenti isolati, ma siamo davanti ad un fenomeno strutturale che mette in discussione l’equilibrio del mercato digitale e la tutela del consumatore.

Particolarmente insidioso è l’uso della pressione psicologica: offerte a tempo, countdown e messaggi di scarsità creano un senso di urgenza che spinge ad acquistare senza verificare davvero la convenienza.

Allo stesso modo, il “prezzo a pezzi” (drip pricing) compromette un principio fondamentale: il consumatore deve conoscere subito il costo reale dell’acquisto.

sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

domenica 18 gennaio 2026

Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti

La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).

La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.

In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.


1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo

Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali. 

Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.

La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista. 


2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione

La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.

L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:

A.- dell’esistenza del diritto di recesso;

B.- dei termini per esercitarlo;

C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.

Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.

E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:

(1) 

il diritto di recesso è irrinunciabile

(2)

l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista

(3)

eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore

Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.

La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.

I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.

La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.

Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.

venerdì 7 novembre 2025

Gioco on line: attenti alla truffa delle false piattaforme

Fonte: comunicato stampa
24 ottobre 2025
Si avvisano gli utenti che sono in atto campagne di phishing ai danni dei giocatori online e degli utenti dei servizi di lotteria.

Per evitare di cadere vittima di truffe, si invitano tutti gli utenti a prestare la massima attenzione all’autenticità dei siti di gioco.

Prima di registrarsi, accedere o effettuare versamenti di denaro, è fondamentale verificare che il sito sia autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’unico ente che rilascia le concessioni legali in Italia.

Per informazioni e segnalazioni rivolgersi alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it 

venerdì 5 settembre 2025

Temu


                                                       Fonte: "Patti Chiari" - RSI

venerdì 8 agosto 2025

Qr code criminale


Fonte: "Patti Chiari" - RSI

venerdì 4 luglio 2025

sabato 21 giugno 2025

Dark Patterns: manipolazione digitale e tutela del consumatore

Torniamo a trattare i dark patterns, argomento che ha suscitato deciso interesse, e che rappresentata la nuova, e più estrema, forma di alterazione digitale della volontà dei consumatori e il loro repentino sviluppo ha costretto le autorità nazionali e sovranazionali ad intervenire per tutelare i mercati.

Ma cosa si intende per dark pattern e quali sono le difese previste in favore del consumatore? affrontiamo l'argomento ben sicuri che in seguito, dovremo necessariamente ritornare a trattare la questione.

- Dark patterns

Vengono usualmente definiti gli schermi oscuri (dark patterns), l'insieme delle tecniche o degli interfaccia creati nel web per manipolare, alterare o ingannare il consumatore, portandolo ad esprimere consensi, o comunque compiere determinate azioni che, se correttamente informato ed avvisato, no avrebbe mai conferito o realizzato. 

Si tratta, molto spesso, di schemi fondati su un insieme di interfacce digitali, come ad esempio pagine web o applicazioni mobili, il cui fine è quello di raggirare l'interesse dell'utente ed ottenere specifici vantaggi, la gran parte delle volte di natura monetaria.

- Tipi di dark patterns

Vi sono diverse tipologie di dark patterns, come ad esempio:

Sviamento: Gli utenti vengono guidati o spinti a compiere una determinata azione deviando la loro attenzione o utilizzando indizi fuorvianti. Ad esempio, rendendo difficile trovare un pulsante per annullare l'iscrizione o posizionando un annuncio camuffato da pulsante di download.

Costi nascosti: I dettagli relativi ai prezzi o alle sottoscrizioni vengono intenzionalmente oscurati o presentati in modo confuso per rendere difficile per gli utenti comprendere il vero costo di un prodotto o servizio. Ciò può includere l'aggiunta di articoli extra al carrello della spesa senza il consenso dell'utente o l'iscrizione automatica degli utenti a servizi a pagamento aggiuntivi durante il processo di acquisto.

Continuità forzata: Gli utenti vengono automaticamente iscritti o sottoscritti a un servizio o abbonamento senza un consenso chiaro o esplicito. Annullare l'iscrizione o optare per la disattivazione di questi servizi può essere intenzionalmente complicato o richiedere molto tempo, scoraggiando gli utenti dal farlo.

Roach Motel: È facile entrare in una determinata situazione o iscriversi a un servizio, ma deliberatamente difficile uscirne o annullare l'iscrizione. Questo è spesso riscontrato nelle prove gratuite che richiedono informazioni sulla carta di credito, rendendo difficile annullare prima di essere addebitati.

Prova sociale: Gonfiare falsamente la popolarità o le recensioni positive di un prodotto o servizio per creare un senso di urgenza o pressione sociale sugli utenti. Ciò può comportare la visualizzazione di testimonianze inventate o la manipolazione artificiale di valutazioni e recensioni.

Spostamento gentile: Spingere gli utenti verso una scelta o un'azione specifica progettando l'interfaccia in modo da favorire un comportamento desiderato. Ciò può includere opzioni predefinite che favoriscono il fornitore del servizio o rendere alcune scelte più evidenti di altre.

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