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domenica 21 gennaio 2024

Videosorveglianza - no alla telecamera che riprende gli spazi pubblici

Questa domenica proponiamo la lettura di un provvedimento reso dal Garante per la protezione dei dati personali che ha affrontato una questione tutt'altro che rara, ossia la possibilità per il privato di poter installare una telecamera per la videosorveglianza che inquadri anche una zona pubblica.

Nel caso di specie, la telecamera era stata predisposta con finalità di sorveglianza di una zona privata, ma anche una zona pubblica - un parco - era oggetto delle riprese del dispositivo elettronico.

Occorre premettere che l'installazione di un dispositivo idoneo alla riproduzione video deve essere rispettosa delle norme previste in materia di tutela dei dati personali, in particolare laddove la telecamera viene installata in un ambiente esterno.

La predisposizione dell'apparecchio video non è soggetta a preventiva approvazione da parte dell'autorità pubblica, nemmeno il garante, ma deve rispettare una serie di liceità, proporzionalità, finalità e necessità.

Senza volerci addentrare troppo nelle linee guida stilate dal Garante, occorre che il dispositivo video sia installato per reale necessità, tutelando sia gli interessi del privato che di tutela della riservatezza dei terzi.

Per tale ragione, ad esempio, sussiste l'obbligo di conservazione del video per sole 24 ore, al massimo 48 ore, nonché l'obbligo di metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta per ragioni di indagine.

Si ricorda, a tal proposito, che anche per tali dati vi è l'obbligo di indicazione di un titolare chiamato a trattare le immagini e rispondere nel caso di violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento in oggetto riguarda la fattispecie ove la macchina da ripresa del video vada a impattare anche su un luogo pubblico, non solo sotto il profilo delle immagini, ma anche dal punto di vista audio, in quanto il dispositivo riprendeva anche le conversazioni di coloro che passeggiavano in quella zona.

Il Garante ha condannato questo tipo di condotta, evidenziando che la telecamera che riprende zone pubbliche deve rispettare i principi di liceità e necessità previsti dalla normativa nazionale, e nel caso di specie sono stati violati gli art. 5, par.1, lett. a), c) e 6, par. 1, del Regolamento, nonché l’art. 13 del Regolamento.

Qui di seguito il provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023 del Garante privacy. 

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