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domenica 22 giugno 2025

Utilizzo illegittimo dati personali - corretta la sanzione del Garante Privacy

Non possiamo che essere d'accordo con il provvedimento n. 278 dello scorso 29 aprile 2025, con il quale il Garante Privacy ha sanzionato una società di intermediazione immobiliare per violazione dei dati personali.

Oggetto dell'intervento dell'Autorità garante è, ancora una volta, il marketing telefonico e l'uso improprio dei dati personali fatto da parte di professionisti, i quali sono più interessati a trovare nuovi clienti invece che trattare in modo adeguato le informazioni dei destinatari delle telefonate. 

Nel caso di specie, il Garante ha accertato diverse violazioni da parte della società, tra le quali la mancanza di controlli adeguati; gestione superficiale della privacy e una generale non conformità alle regole del GDPR. 

Sotto quest'ultimo aspetto, l'Autorità ha censurato la gestione delle informazioni operata dal professionista, il quale non ha saputo dimostrare di avere una organizzazione seria e responsabile dei dati personali.

La società è stata oggetto di sanzione per le seguenti carenze:

  • mancanza di controlli interni sui flussi dati;
  • assenza o incompletezza delle informative;
  • registri trattamenti non aggiornati o inesistenti.

Di fatto, la gestione della privacy è risultata, o almeno così ci pare di comprendere, improvvisata da parte di una società che tratta i dati personali dei consumatori con continuità periodica. 

Provvedimento Garante Privacy n. 278 del 29 aprile 2025.

sabato 5 ottobre 2024

Attivazione contratti non richiesti - Garante privacy sanziona Hera Comm

Fonte: newsletter
13 settembre 2024
Il Garante Privacy ha ordinato a Hera Comm S.p.A. il pagamento di una sanzione di 5milioni di euro per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 2.300 clienti nell’ambito della fornitura di energia elettrica e gas.

L’Autorità è intervenuta a seguito di numerose segnalazioni e reclami riguardanti la conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero, compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società.

In particolare, i reclamanti lamentavano di aver appreso dell’instaurazione del nuovo contratto, solo dopo la ricezione da parte di Hera di documentazione sottoscritta con firma apocrifa o di comunicazioni per aggiornare lo stato di attivazione della fornitura, senza aver mai avuto alcun contatto con la società. Alcuni reclami riguardavano inoltre l’inesatto o tardivo riscontro di Hera alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento privacy.

domenica 21 gennaio 2024

Videosorveglianza - no alla telecamera che riprende gli spazi pubblici

Questa domenica proponiamo la lettura di un provvedimento reso dal Garante per la protezione dei dati personali che ha affrontato una questione tutt'altro che rara, ossia la possibilità per il privato di poter installare una telecamera per la videosorveglianza che inquadri anche una zona pubblica.

Nel caso di specie, la telecamera era stata predisposta con finalità di sorveglianza di una zona privata, ma anche una zona pubblica - un parco - era oggetto delle riprese del dispositivo elettronico.

Occorre premettere che l'installazione di un dispositivo idoneo alla riproduzione video deve essere rispettosa delle norme previste in materia di tutela dei dati personali, in particolare laddove la telecamera viene installata in un ambiente esterno.

La predisposizione dell'apparecchio video non è soggetta a preventiva approvazione da parte dell'autorità pubblica, nemmeno il garante, ma deve rispettare una serie di liceità, proporzionalità, finalità e necessità.

Senza volerci addentrare troppo nelle linee guida stilate dal Garante, occorre che il dispositivo video sia installato per reale necessità, tutelando sia gli interessi del privato che di tutela della riservatezza dei terzi.

Per tale ragione, ad esempio, sussiste l'obbligo di conservazione del video per sole 24 ore, al massimo 48 ore, nonché l'obbligo di metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta per ragioni di indagine.

Si ricorda, a tal proposito, che anche per tali dati vi è l'obbligo di indicazione di un titolare chiamato a trattare le immagini e rispondere nel caso di violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento in oggetto riguarda la fattispecie ove la macchina da ripresa del video vada a impattare anche su un luogo pubblico, non solo sotto il profilo delle immagini, ma anche dal punto di vista audio, in quanto il dispositivo riprendeva anche le conversazioni di coloro che passeggiavano in quella zona.

Il Garante ha condannato questo tipo di condotta, evidenziando che la telecamera che riprende zone pubbliche deve rispettare i principi di liceità e necessità previsti dalla normativa nazionale, e nel caso di specie sono stati violati gli art. 5, par.1, lett. a), c) e 6, par. 1, del Regolamento, nonché l’art. 13 del Regolamento.

Qui di seguito il provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023 del Garante privacy. 

domenica 30 luglio 2023

Credibilità creditizia ed obbligo informativo

La credibilità creditizia è un elemento centrale nella valutazione del profilo dell'affidabilità elaborato dalla banca a cui si è rivolto il cliente per chiedere un finanziamento.

Usualmente, quando la banca conclude la propria indagine con un esito negativo, si limita a comunicare al cliente il proprio grado di inaffidabilità e il conseguente rifiuto nella concessione del credito.  

Il cliente ha diritto ad ottenere più informazioni sulla propria reputazione creditizia?

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene, come si evince dalla lettura del provvedimento n. 199/202, di dare risposta positiva al quesito appena posto, tant'è che l'intermediario bancario può essere condannato ad adempiere a tale obbligo.

Nel caso di specie, oggetto del provvedimento è la finanziaria Volkswagen Leasing GmbH (“VWL”), alla quale si era rivolto un consumatore per ottenere un finanziamento per l'acquisto di un veicolo.

A seguito del rifiuto opposto dalla finanziaria, il cliente aveva chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla propria affidabilità creditizia, cercando di comprendere quali report negativi avevano indotto l'intermediario finanziario a rigettare la richiesta di finanziamento.

VWL non dava pieno riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dal cliente, obbligando quest'ultimo a segnalare la vicenda al Garante privacy, chiamato a chiarire se esiste o meno un diritto del privato ad ottenere informazioni in merito al proprio merito creditizio.

Il Garante ha censurato la condotta tenuta da Volkswagen Leasing GmbH, in quanto contraria al diritto previsto dall’art. 15 del GDPR che così prevede: "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali [...]".

Il titolare dei dati personali ha il diritto ad ottenere informazioni, e copia dei documenti, che  riguardano i propri dati personali, in primis avere conoscenza su chi tratta i dati personali e come vengono trattati. 

L'accesso ai dati personali da parte dell’interessato deve essere completo e trasparente e l'intermediario non può limitarsi a rilasciare "[...] una descrizione generale dei dati [o] un semplice riferimento alle categorie di dati personali trattate", mentre è obbligato a fornire al cliente tutti i dati personali oggetto di trattamento, in modo completo, corretto e trasparente.

I dati, inoltre, devono essere aggiornati ed esposti in modo tale da consentire all'interessato di poter comprenderli e valutarli, al fine di accertare il rispetto della normativa di settore.

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto non sufficiente il mero richiamo alle banche dati private operato da VWL, in assenza di completa trasmissione dei dati, o ogni altra condotta tenuta dall'intermediario bancario che può rendere difficoltoso, o addirittura impedire, alla persona interessata di potere accertare la liceità e correttezza del trattamento dei propri dati bancari e la conseguente credibilità creditizia.

lunedì 1 maggio 2023

Garante privacy: ChatGPT garantisce la protezione dei dati personali dei consumatori italiani

Fonte: comunicato stampa
28 aprile 2023
OpenAI, la società statunitense che gestisce ChatGPT, ha fatto pervenire al Garante per la protezione dei dati personali una nota nella quale illustra le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell’Autorità contenute nel provvedimento dello scorso 11 aprile, spiegando di aver messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extra-europei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l’esercizio dei loro diritti.  Alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani.

OpenAI, in particolare, ha:

•    predisposto e pubblicato sul proprio sito un’informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti, in Europa e nel resto del mondo, per illustrare quali dati personali e con quali modalità sono trattati per l’addestramento degli algoritmi e per ricordare che chiunque ha diritto di opporsi a tale trattamento;

•    ampliato l’informativa sul trattamento dei dati riservata agli utenti del servizio rendendola ora accessibile anche nella maschera di registrazione prima che un utente si registri al servizio;

•    riconosciuto a tutte le persone che vivono in Europa, anche non utenti, il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano trattati per l’addestramento degli algoritmi anche attraverso un apposito modulo compilabile online e facilmente accessibile;

•    ha introdotto una schermata di benvenuto alla riattivazione di ChatGPT in Italia, con i rimandi alla nuova informativa sulla privacy e alle modalità di trattamento dei dati personali per il training degli algoritmi;

•    ha previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate dichiarandosi, allo stato, tecnicamente impossibilitata a correggere gli errori;

•    ha chiarito, nell’informativa riservata agli utenti, che mentre continuerà a trattare taluni dati personali per garantire il corretto funzionamento del servizio sulla base del contratto, tratterà i loro dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi, salvo che esercitino il diritto di opposizione, sulla base del legittimo interesse; 

•    ha implementato per gli utenti già nei giorni scorsi un modulo che consente a tutti gli utenti europei di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali e poter così escludere le conversazioni e la relativa cronologia dal training dei propri algoritmi; 

•    ha inserito nella schermata di benvenuto riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un pulsante attraverso il quale, per riaccedere al servizio, dovranno dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori;

•    ha inserito nella maschera di registrazione al servizio la richiesta della data di nascita prevedendo un blocco alla registrazione per gli utenti infratredicenni e prevedendo, nell’ipotesi di utenti ultratredicenni ma minorenni che debbano confermare di avere il consenso dei genitori all’uso del servizio.

L’Autorità esprime soddisfazione per le misure intraprese e auspica che OpenAI, nelle prossime settimane, ottemperi alle ulteriori richieste impartitele con lo stesso provvedimento dell’11 aprile con particolare riferimento all’implementazione di un sistema di verifica dell’età e alla pianificazione e realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a informare tutti gli italiani di quanto accaduto e della possibilità di opporsi all’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi.

L’Autorità riconosce i passi in avanti compiuti per coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti delle persone e auspica che la società prosegua lungo questo percorso di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dati.

L’Autorità proseguirà dunque nell’attività istruttoria avviata nei confronti di OpenAI e nel lavoro che porterà avanti la apposita task force costituita in seno al Comitato che riunisce le Autorità per la privacy dell’Unione europea.

sabato 21 gennaio 2023

Areti sanzionata dal Garante privacy per violazione dei dati personali dei clienti

Fonte: newsletter
22 dicembre 2022
Qualificato per errore cliente “moroso” da Areti spa, la società che distributrice l’energia elettrica nella Capitale, non riesce a passare ad un altro fornitore e perde così il potenziale risparmio derivante dai vantaggi della liberalizzazione del mercato. Si rivolge allora al Garante per la privacy che, al termine di una articolata attività istruttoria, dichiara illecito il trattamento di dati effettuato dal distributore e ingiunge alla società il pagamento di una sanzione di 1 milione di euro.

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità è emerso che l’illecito trattamento ha riguardato altre migliaia di clienti.

L’impossibilità per l’utente di cambiare fornitore era derivata da un trattamento di dati inesatti e non aggiornati, dovuto a un disallineamento dei sistemi interni della società che ha comportato l’errata comunicazione in ordine ad una morosità in corso al Sistema informativo integrato (SII), la banca dati consultata dai fornitori prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

lunedì 11 luglio 2022

Privacy: Garante bacchetta le banche. Poca tutela dei dati personali dei clienti

Fonte: newsletter
30 giugno 2022
Le banche devono effettuare verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei propri clienti ad altre persone, anche perché soggetti in precedenza autorizzati a conoscerli, nel tempo potrebbero aver perso questa facoltà. Lo ha affermato il Garante per la privacy, definendo il procedimento avviato a seguito del reclamo di una ragazza all’epoca dei fatti già maggiorenne, che contestava a una banca la comunicazione dei dati del proprio conto corrente a suo padre. Tali informazioni erano state poi prodotte in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale.

Rispondendo alla richiesta di informazioni del Garante l’istituto di credito confermava quanto denunciato, ma a giustificazione dell’accaduto invocava la buona fede del proprio dipendente. Secondo la banca, infatti, l’operatore aveva consegnato al padre della reclamante copia della movimentazione del conto corrente della figlia perché in precedenza egli era autorizzato ad operare sul rapporto bancario, in quanto esercente la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età della ragazza. Inoltre la conoscenza personale del padre, un ex dipendente della banca, aveva indotto l'impiegato a ritenere il genitore ancora autorizzato ad accedere ai dati contabili della figlia, senza effettuare alcuna verifica.

domenica 5 giugno 2022

Recupero del credito e tutela del debitore: sanzionata la banca che viola la privacy

Il recente provvedimento del Garante Privacy ha ridisegnato i poteri spettanti al creditore, nel caso di specie una banca, e la legittima pretesa da parte del debitore di veder tutelata la propria riservatezza.

Con la recente Ordinanza di ingiunzione n. 122 del 7 aprile 2022, il Garante della Privacy ha deciso di irrogare una sanzione amministrativa alla banca che, pur titolare di un credito verso un proprio cliente, aveva deciso di comunicare lo stato di insolvenza ai familiari, forse proprio per sperare di poter ottenere da questi ultimi la restituzione di quanto prestato.

L'Autorità garante ha condannato tale attività, delineando un limite tra il legittimo diritto del creditore e l'altrettanto diritto alla privacy del debitore.

Nel caso di specie, una banca aveva agito per il recupero del credito verso un proprio cliente, contattando la moglie per informarla dello stato di insolvenza del marito.

Quest'ultimo aveva contestato tale condotta alla banca, eccependo l'illegittimo trattamento dei dati personali, e la condotta scorretta tenuta dal professionista.

Nonostante le difese addotte dal professionista, il Garante per la Privacy le ha considerate insufficienti a giustificare l'illegittimo trattamento dei dati personali, accertando la violazione da parte del professionista del trattamento dei dati del cliente, con violazione Regolamento UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).

La banca, anche nel legittimo diritto di recupero del credito, è tenuta al rispetto degli interessi del debitore ed agire all'interno dei canoni di liceità, correttezza e pertinenza, adottando tutti i comportamenti ritenuti opportuni per tutelare il contraente debole e il suo diritto alla riservatezza.

Qui potete leggere il provvedimento del Garante Privacy n. 122 del 7 aprile 2022.

sabato 28 maggio 2022

Garante privacy sanziona le telefonate commerciali indesiderate. Maggiore tutela per i consumatori

Fonte: newsletter
19 maggio 2022
Il titolare del trattamento è sempre tenuto a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, nei tempi previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali. È quanto si evince da un provvedimento del Garante Privacy che ha sanzionato un’azienda commerciale per 20mila euro, non solo per aver utilizzato senza consenso i dati di un cliente per finalità promozionali, ma anche per le successive condotte tenute nei suoi confronti.

Come segnalato dall’Autorità, l’interessato, pur avendo nel corso di una prima chiamata promozionale, espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate, era stato nuovamente contattato dalla stessa azienda a fini di marketing. L’interessato aveva dunque deciso di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa privacy, e aveva chiesto all’azienda di conoscere l’origine dei dati e di cancellarli, richiesta a cui non era mai stato dato riscontro.

Inoltre, dopo l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’azienda (la cui casella PEC era perfettamente funzionante) non aveva mai risposto neanche alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dal Garante, determinando quindi un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa.

Ritenuto dunque illecito il comportamento dell’azienda, il Garante ha applicato la sanzione e ha ordinato al titolare di dare comunque riscontro alle richieste del reclamante.

lunedì 21 marzo 2022

lunedì 9 agosto 2021

Estate in sicurezza - i suggerimenti del Garante privacy

Fonte: Garante privacy
1. Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori

Non tutti vogliono apparire on line, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive. Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d'accordo, specie se si inseriscono poi anche dei tag con nomi e cognomi.

E’ abitudine diffusa condividere foto e video dei propri figli. E’ bene essere sempre consapevoli che le immagini dei minori pubblicate on line possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, semplici da usare e disponibili anche gratuitamente online, o posizionando semplicemente sopra una “faccina” emoticon), oppure limitare le impostazioni di visibilità delle immagini solo alle persone fidate.

2. Geolocalizzati anche in ferie? 

Per gli amanti della riservatezza che non vogliono far sapere dove sono durante le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network utilizzati.

3. I "social-ladri" non vanno in vacanza. 

Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota.

Il pericolo aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie.

Il suggerimento è innanzitutto quello di evitare di diffondere on line informazioni molto personali, come ad esempio l'indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento.

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