lunedì 11 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog - Il credito al consumo


La pubblicità spesso ci induce a credere che chiunque possa permettersi di acquistare anche i prodotti in apparenza più inaccessibili e non sia un problema trovare il denaro per approfittare delle varie offerte o superofferte propinate dalla pubblicità televisiva, da ditte di vendita per corrispondenza, da grandi magazzini, mobilifici, negozi di apparecchi elettronici, ecc.

Conseguentemente appare che qualsiasi bene o servizio, può essere acquistato "a credito", o come si sul dire anche a “piccole rate” che poi cominceremo a pagare “tranquillamente” più in avanti nel tempo anche se ad oggi non abbiamo il denaro necessario per procedere al pagamento dell'intero acquisto, o meglio anche se lo avessimo, ci fa apparire comunque più conveniente l'acquisto previo finanziamento per rendere meno forte l’impatto economico del nuovo acquisto sulla nostra reale ed attuale situazione economica.

Queste forme di finanziamento, sono conosciute come "credito al consumo" ed è pertanto importante stabilire le condizioni vincolanti per le cessioni di beni e servizi, definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo, cominciando dalla stessa definizione.

Cos'è il credito al consumo?
Il credito al consumo è quindi la concessione di un prestito con dilazione del rimborso in forma rateale da parte di un soggetto autorizzato (banca - società finanziaria) a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (cd. consumatore).

In questo senso è importante ricordare che "consumatore" per il nostro codice è soltanto ed esclusivamente una persona fisica e non sia titolare di un'impresa individuale o familiare, né eserciti una professione intellettuale o un'attività economica in regime di autonomia. Sono pertanto sempre da considerarsi consumatori quanti, lavoratori dipendenti, pensionati, persone fisiche che non svolgono alcuna attività economica, si rapportino con un professionista come definito dall'art. 3 lettera c del Codice del Consumo.

Ne consegue per contro, che le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o un'attività gestionale autonoma (cioè imprenditori individuali-liberi professionisti) possono essere qualificati come consumatori soltanto se il contratto che concludono con il professionista non è ricollegabile nemmeno indirettamente all'attività che svolgono.

Le regole sul credito al consumo si applicano ai finanziamenti fra i 154,94 ed i 30.987,41 euro.

Fatta questa breve premessa, esporremo brevemente alcune nozioni fondamentali riguardo al credito consumo iniziando dalla distinzione fondamentale dei due tipi di credito Disponibili che sono:
  • crediti finalizzati: il consumatore prende a prestito una somma determinata di denaro per l’acquisto di un bene specifico che deve essere indicato in contratto
  • crediti non finalizzati: il consumatore richiede una somma in credito ma il soggetto erogatore non si preoccupa di controllare la destinazione di detta somma
Per la validità del contratto di credito al consumo la legge prevede alcuni requisiti fondamentali che sono:
  • nome del soggetto erogatore (banca o finanziaria) e i dati identificativi del consumatore che lo richiede
  • ammontare e modalità del finanziamento
  • numero, importi e scadenza delle singole rate
  • indicazione di TAN (Tasso annuo nominale) e di TAEG (Tasso annuo effettivo globale) detto anche ISC (Indicatore sintetico di costo)
  • importo e causale di oneri esclusi dal TAEG
  • eventuali maggiori oneri in caso di mora
  • eventuali garanzie richieste
  • eventuali coperture assicurative del credito e non comprese nel TAEG
  • descrizione analitica dei beni o dei servizi acquistati (in caso di credito cd. finalizzato)
  • prezzo di acquisto in contanti, prezzo da contratto e importo di eventuale acconto (sempre in caso di credito finalizzato)
  • nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali
  • il contratto deve essere stipulato per iscritto altrimenti è nullo.
Opportuno evidenziare anche quali siano le forme più diffuse di credito al consumo e le troviamo principalmente in:
  • prestito personale rateale
  • prestito finalizzato
  • carte di credito a saldo
  • carta di credito revolving
  • carte prepagate
  • cessione del quinto dello stipendio
Quando si procede all'acquisto di un bene tramite finanziamento con le modalità sopradescritte è importante ricordare che in realtà si pongono in essere due contratti distinti.
Il primo contratto intercorre tra noi e il venditore del bene che vogliamo acquistare, mentre il secondo intercorre fra noi e la società finanziaria o la banca che ci concede il finanziamento per l'acquisto di quel bene se trattasi di acquisto finalizzato, una serie di beni non definiti se trattasi di finanziamento non finalizzato. È importante tenere presente questa duplicità di rapporti per calcolare attentamente ed esattamente il costo reale del bene (o dei beni) che andiamo ad acquistare.

Per quanto riguarda infine la possibilità di rimborso anticipato di credito al consumo è utile ricordare che questo può essere effettuato in genere in qualsiasi momento; in tal caso dovranno essere saldate le rate non ancora pagate fino a quel momento oltre il capitale residuo più un'eventuale penale non superiore all'1% del residuo. Per particolari categorie di credito al consumo - vedi le cessioni del quinto dello stipendio - l'estinzione anticipata può essere particolarmente onerosa, a seguito dell'integrale addebito di spese accessorie (es di intermediazione o di assicurazione).

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