giovedì 14 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo

Con il recente D.Lgs. n. 141/2010 anche il legislatore italiano ha dato piena attuazione alle nuove norme comunitarie previste in materia di credito al consumo e contratti di finanziamento, introdotte attraverso la Direttiva 2008/48/CE.

In seguito all'entra in vigore della norma di attuazione, il CICR sta predisponendo l'emanazione di tutte le norme secondarie volte a garantire il pieno rispetto delle novità legislative.

In seguito, gli intermediari bancari (banche, finanziarie etc) avranno 90 giorni per adeguarsi al nuovo quadro normativo: i primi mesi del 2011 dovrebbero consentire una piena attuazione delle nuove regole previste in materia.

Perchè queste norme?
L'intento perseguito dall'Unione Europea attraverso la Direttiva 2008/48/CE è quello di uniformare il diritto in materia di credito al consumo e permettere una più efficacie tutela in favore della parte più debole di questi contratti, ossia il consumatore.

Non di rado, infatti, è accaduto che molti di questi contratti nascondevano al loro interno clausole poco trasparenti e volte a sfavorire il consumatore.

Le norme introdotte con la Direttiva mirano a consentire una maggiore trasparenza nei rapporti di credito consentendo, in primo luogo, l'esercizio di tale attività solo a soggtti affidabili e sicuri.

Vengono introdotti nuovi e più efficaci sistemi di controllo delle attività svolte dall'intermediario bancario e vengono previste sanzioni più incisive nei confronti dei soggetti trasgressori.

Le novità, invero, non si esauriscono a ciò, ma riguardano anche i consumatori, per i quali vengono previste positive novità.

Quali novità?
- In primo luogo, la norma stabilisce che le novità reolamentari riguardano tutti i contratti di credito al consumo di importo compreso tra € 200 e € 75.000,00: viene quindi ampliata la forbice dei rapporti finanziari di concessione di credito rientrante in questa disciplina;

- Vengono introdotte nuove e più stringenti norme in materia di pubblicità del servizio offerto. L'intermediario bancario è tenuto ad offrire annunci più chiari ed illustrati al fine di specificare tutte le condizioni contrattuali applicate per quello specifico rapporto (tasso, spese, TAEG, importo rate e montante);

- Il requisito di trasparenza non si esaurisce alla sola divulgazione delle caratteristiche del contratto, ma impone al finanziatore di aggiornare ed adeguare i dati forniti al potenziale cliente.;

- Viene ampliata la possibilità per il consumatore di acquisire la fonte delle informazioni creditizie sul suo conto da parte della banca;

Un aspetto molto importante è quello relativo al recesso dal contratto: il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni. L'esercizio del diritto di recesso, inoltre, deve essere gratuito;

- Cambiano le regole che riguardano il caso in cui il fornitore del bene e/o del servizio risulti inadempiente. In tal caso, ossia quando il vendore non rispetta il contratto ovvero i prodotti o i servizi sono viziati, il consumatore ha diritto al recesso e alla restituzione delle somme versate.

- Novità anche in materia di contratto di mutuo. In seguito all'entrata in vigore della riforma, la banca non potrà più prevedere nei nuovi contratti di mutuo modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, come ad esempio quella relativa al tasso di interesse applicato. Viene inoltre estesa la disciplina della portabilità del mutuo anche ai contratti nei quali il mutuatario non è un consumatore (i.e. società).

- Gli operatori commerciali (supermercato, negozio, store, catene) non potranno più promuovere ed offrire carte revolving, carte a saldo, anche fidelity in assenza di intermediario bancario.

- Infine, le nuove norme prevedono che l'invalidità del contratto principale di acquisto comporterà probabilmente anche la dichiarazione di invalidità del contratto di finanziamento (invalidità indiretta).

Entrata in vigore:
Come già detto, la riforma entrerà in vigore da quando il CICR emanerà le norme secondarie (entro 120 gg). In seguito, gli intermediari finanziari, ai quali viene comunque lasciata la possibilità di proporre osservazioni rispetto alle norme applicate, dovranno adattarsi entro 90gg.

Riteniamo plausibile che le nuove norme entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2011.

2 commenti:

  1. Molto bello e completo. Bello il logo.

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  2. Il logo non è nostro, ma appartiene a Trentino inBlu Radio, la stazione radio che ci ospita ogni settimana e con la quale abbiamo inizato iniziato questa stimolante e bella esperienza.

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