giovedì 30 dicembre 2010

Commissione Tributaria di Reggio Emilia: è abusiva la condotta con la quale la banca acquista valori mobiliari con il solo fine di eludere il fisco

La recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 242.01.10 Pres. dr. De Robertis - Rel. Crotti) affronta il sempre attuale tema dell' abuso di diritto, proponendo una nuova chiave di interpretazione delle norme previste in materia (art. 37 bis DPR 600/1073) ed in particolare dei presupposti in base ai quali si può ritenere elusiva, e quindi vietata, la condotta con la quale il contribuente trae indebito vantaggio fiscale da una determinata operazione contabile.

La fattispecie affrontata dal giudice emiliano è particolare perché la ricorrente è un gruppo bancario di primaria importanza, CREDEM (Credito Emiliano), al quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato violazioni fiscali in relazione ad acquisti di valori mobiliari su mercati esteri.

Il giudice tributario è stato chiamato a verificare se le operazioni di acquisto di titoli finanziari brasiliani e britannici da parte dell'istituto di credito potessero integrare una condotta abusiva da parte di CREDEM per aver tratto un indebito vantaggio fiscale.

Operazioni prive, secondo l'accusa rivolta dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, di alcuna logica aziendale e tantomeno di qualsiasi vantaggio economico.

La Commissione tributaria ha respinto il ricorso presentato dal Credito Emiliano ed ha ritenuto le condotte poste in essere dalla banca elusive delle norme fiscali previste in materia di operazioni di borsa in valori mobiliari.

Il giudice tributario ha offerto una diversa lettura del concetto di abuso di diritto da parte del contribuente, allontanandosi dall'interpretazione tradizionale consolidatasi negli ultimi anni che ritiene elusiva ogni condotta con la quale il contribuente utilizza impropriamente un determinato istituto giuridico con il solo fine di aggirare la normativa fiscale e trarre un illecito vantaggio (cfr. Cass. SS.UU. 30055/2008).

La Commissione sostiene che l'operazione contabile è elusiva quando viene dal contribuente (a) posta in essere in assenza di valide ragioni economiche; (b) ha il carattere "abusivo del vantaggio tributario".

Secondo il giudice, infatti, "l'elusione non coincide con ogni risparmio fiscale non giustificato da valide ragioni economiche; essa ricorre solo quanto il vantaggio è abusivo perché ottenuto contro lo spirito, lo scopo e la <> delle norme cui consegue".

In altri termini, il comportamento è abusivo quando emerge con chiarezza che l'operazione non solo è priva di logica aziendale, ma deve anche perseguire una finalità esclusivamente elusiva delle norme fiscali.

Sulla tali premesse, la Commissione Provinciale tributaria di Reggio Emilia ha rilevato il carattere elusivo nelle operazioni finanziarie realizzate dal Credito Emiliano ed ha confermato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

fonte: http://www.federcontribuentitrento.it/

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