domenica 2 gennaio 2011

Onemeet sanzionata per pratiche commerciali scorrette - Provvedimento n. 21655

Questa domenica la sentenza proposta ha ad oggetto un provvedimento sanzionatorio irrogato nei confronti del portale Onemeet per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.

L'AGCM ha riscontrato la violazione del Codice del consumo da parte di Onemeet nella commercializzazione dei servizi offerti.

L'aspetto interessante è che la stessa Onemeet era già stata oggetto di sanzioni amministrative irrogate dal'Autorità Garante del mercato solo un anno fa.

Abbiamo trattato l'argomento anche con il post "Cancellazione da onemeet: che fare?"

Di seguito il testo del provvedimento al quale, crediamo, Onemeet proporrà appello.
P76 - ONEMEET  - Provvedimento n. 21655

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 ottobre 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del

Consumo", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del

Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di

inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un

periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 20416 del 28 ottobre 2009 (caso PS1459), con la quale è stata

accertata l'ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Onemeet S.p.A. (di seguito anche Onemeet), consistente nella diffusione, attraverso il sito internet www.onemeet.net, di messaggi ingannevoli e omissivi con i quali la stessa promuoveva

abbonamenti ai propri servizi volti a favorire incontri per persone single;

VISTA la propria delibera n. 21204 del 9 giugno 2010, con la quale è stata contestata a Onemeet la

violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla

suddetta delibera 20416 del 28 ottobre 2009;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 20416, adottato il 28 ottobre 2009, l'Autorità ha deliberato

l'ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Onemeet, attraverso il sito internet www.onemeet.net.

2. In particolare, nella home-page di tale sito veniva promossa la possibilità per i consumatori di effettuare una prova di iscrizione gratuita e, successivamente, di acquistare un "pass" al costo di 27 euro. Erano, altresì, descritte tre distinte opzioni: "Abbonamento standard" al costo di 27 euro, "Abbonamento agevolato 3 mesi" al costo di 19 euro e "Abbonamento agevolato" al costo di 16,50 euro. Sotto ciascuna opzione vi era il link "Acquista pass" da cliccare per scegliere l'opzione desiderata. Scegliendo la prima opzione, corrispondente al costo di 27 euro, il consumatore accedeva alla successiva pagina web avente le seguente intestazione: "Prodotto selezionato: abbonamento mensile"; a seguire, vi erano i campi da compilare con i dati personali e le coordinate bancarie dei consumatori per le modalità di pagamento con carta di credito. Al fondo di tale pagina vi era un link con scritto "Accetto le condizioni di utilizzo", già precompilato, che ne comportava quindi l'automatica accettazione quando si attivava il "pass".

3. Solo successivamente il consumatore scopriva che, in realtà, non aveva acquistato l'accesso al servizio per un solo mese, ma si era iscritto ad un abbonamento annuale che prevedeva il pagamento mensile di 27 euro, da effettuarsi prevalentemente con addebito su carta di credito. Tale circostanza era riportata all'articolo 4 della voce "Contratto di abbonamento /Condizioni Generali", ove era specificato: "Il presente contratto avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Abbonamento". Tuttavia, per come era strutturato il sito, era possibile attivare il "pass" al costo di 27 euro senza leggere tali condizioni.

4. L'Autorità ha ritenuto ingannevole il suddetto messaggio pubblicitario, in quanto idoneo ad indurre in errore il consumatore medio circa il costo complessivo e la durata dell'abbonamento, pregiudicandone la capacità di effettuare scelte economiche consapevoli. In particolare, il suddetto messaggio, a fronte della particolare attrattiva destata negli utenti dal claim "iscrizione gratuita", rafforzata dalla dicitura "abbonamento mensile" riportata sulla pagina da compilare per iscriversi, è risultato ingannevole nella misura in cui ha indotto i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che fosse possibile abbonarsi al servizio anche per un solo mese. Viceversa, solo cliccando sul link "Accetta le condizioni di utilizzo", l'utente scopriva che l'unica tipologia di abbonamento era quella annuale e che le tre opzioni descritte si riferivano a modalità di versamento degli acconti di un abbonamento annuale.

5. Pertanto, con il provvedimento n. 20416, adottato il 28 ottobre 2009, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale in esame, diffusa dalla società Onemeet, fosse in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione, comminando a Onemeet una sanzione pecuniaria di 40.000 euro.

6. Con richiesta di intervento pervenuta in data 15 marzo 2010, integrata il 14 aprile 2010, un consumatore ha segnalato di essersi iscritto ai servizi offerti da Onemeet, dopo aver ricevuto una e- mail che promuoveva un abbonamento al costo complessivo di 1 euro e di essersi registrato al sito internet in questione tramite un link indicato nella stessa e-mail. Secondo quanto segnalato, il consumatore ha realizzato che l'abbonamento era annuale solo dopo che gli era stato addebitato sulla carta di credito un importo di 27 euro, ulteriore a quello di 1 euro dallo stesso autorizzato. Nonostante la richiesta di recesso inviata dal consumatore a Onemeet, quest'ultimo ha continuato a sollecitare il pagamento delle successive rate dell'abbonamento, inviando e-mail con le quali si richiedeva, ai sensi dell'art. 8-bis della Condizioni Generali, un versamento di 216 euro per la cancellazione dell'abbonamento stesso.

7. Con richiesta di intervento pervenuta il 22 aprile 2010 un secondo consumatore ha rappresentato di aver ricevuto una e-mail che lo invitava a visitare il sito internet www.onemeet.net, con possibilità di accedere ai servizi di Onemeet per dieci giorni al costo di 3,90 euro. Dopo avere visionato tale sito, il consumatore si è registrato, pagando tramite carta di credito, e solo dopo aver scoperto che sulla carta di credito era stata addebitata una somma di 108 euro, in aggiunta ai 3,90 autorizzati, ha capito di aver sottoscritto un abbonamento annuale. Il consumatore, inoltre, lamenta che nel sito internet in questione non vi sono informazioni né riferimenti da cui si possa desumere che sono previsti solo abbonamenti annuali.

8. Sulla base delle rilevazioni effettuate nelle date 29 marzo, 13 aprile e 28 maggio 2010, risulta che nella home page del sito internet www.onemeet.net vi è un riquadro, intitolato "REGISTRATI ORA GRATIS", con i campi da compilare per registrarsi. Una volta compiuta la registrazione, l'utente "uomo cerca donna" riceve una e-mail che comunica la possibilità di contattare utenti donne, le quali, secondo quanto comunicato dallo "Staff Onemeet", presenterebbero profili di compatibilità. In tale e-mail vi è il link "Clicca qui" dal quale si accede ad una pagina web del sito internet www.onemeet.net che presenta un elenco delle utenti-donne che potrebbero essere contate. Per contattare tali utenti-donne, l'utente registrato deve prima abbonarsi e, a tal fine, cliccando su uno dei nominativi indicati nell'elenco accede ad una successiva pagina web dove sono presentate le diverse offerte del professionista. In particolare, nella rilevazione del 13 aprile 2010, le offerte sono presentate in quattro distinte icone, ciascuna dedicata ad una modalità di abbonamento, ossia:

- "Abbonamento Light per i primi 10 giorni" al costo di 9,90 euro;

- "Abbonamento standard a tariffa mensile" al costo di 27 euro;

- "Abbonamento agevolato per i primi 3 mesi" al costo di 57 euro; - "Abbonamento agevolato Prepagato 6 mesi" al costo di 99 euro.

9. A titolo esemplificativo, cliccando sull'icona relativa all'"Abbonamento Light per i primi 10 giorni" si accede ad una pagina nella quale è riportata, come intestazione, la scritta (a caratteri molto evidenti rispetto al contesto del messaggio): "offerta speciale [...] ABBONAMENTO 'LIGHT', euro 27 (cancellato con una barra), euro 9,90", seguita dalla scritta (a caratteri molto più ridotti): "la tariffa scontata è valida per i primi 10 giorni dalla data di attivazione del servizio" e dall'ulteriore informazione "Stai acquistando un abbonamento promozionale al servizio Onemeet alla tariffa scontata di euro 9,90 per i primi 10 giorni", con accanto il link "Vedi condizioni generali". Seguono i campi da compilare, con i dati personali e le coordinate bancarie per il pagamento con carta di credito, al fine di sottoscrivere l'abbonamento. Data la struttura della pagina internet, l'utente finisce per attivare un abbonamento annuale, credendo invece di avere sottoscritto un abbonamento per soli dieci giorni. Sono, infatti, riportate informazioni molto ambigue sulla natura delle offerte promosse. Inoltre, in nessuna parte del sito è precisato che l'unica tipologia di abbonamento è quella annuale e che le quattro opzioni descritte nelle icone rappresentano solo diverse modalità di versamento degli acconti per l'abbonamento annuale. D'altra parte, non vi è un passaggio obbligatorio alla pagina dove è riportato il "Contratto di Abbonamento/Condizioni di utilizzo", che descrive le condizioni contrattuali dell'abbonamento proposto, ma il consumatore può registrarsi direttamente senza averne preso visione.

10. Più in generale, le modalità con cui viene promosso il servizio di Onemeet - con quattro distinte icone, ciascuna rappresentante ciò che sembra una tipologia distinta di abbonamento, riferendosi in realtà sempre all'iscrizione ad un abbonamento annuale - è idoneo ad indurre in errore il consumatore medio circa il costo complessivo e la durata del contratto, pregiudicandone la capacità di effettuare scelte consapevoli. Inoltre, il meccanismo dianzi descritto, che si fonda su una registrazione "gratuita", appare meramente strumentale ad agganciare il consumatore medio per indurlo a sottoscrivere in modo non pienamente consapevole l'abbonamento annuale.

11. Pertanto, con provvedimento del 9 giugno 2010, n. 21204, l'Autorità ha contestato a Onemeet di aver violato la delibera del 28 ottobre 2009, n. 20416.

12. Nel corso del procedimento, precisamente nelle date del 28 giugno, 15 luglio, 20 luglio e 12 agosto 2010, sono pervenute quattro ulteriori segnalazioni, nelle quali si lamentano profili analoghi a quelli contestati nel citato provvedimento n. 21204. In particolare, tutti i segnalanti affermano di avere ricevuto e-mail da Onemeet che promuovevano abbonamenti al sito internet in questione, per brevi periodi di tempo (dieci giorni o un mese), al costo di 1 euro e solo successivamente, da controlli effettuati sull'estratto conto della propria carta di credito, di essere venuti a conoscenza della circostanza che l'abbonamento sottoscritto è in realtà annuale. Nelle segnalazioni si lamenta la scarsa trasparenza con cui viene promosso l'abbonamento al sito internet www.onemeet.net.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

13. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 28 ottobre 2009,

n. 20416, è stato comunicato all'operatore pubblicitario in data 30 luglio 2010.

14. Quest'ultimo, con comunicazione pervenuta in data 16 agosto 2010 ha rilevato, innanzitutto, come il procedimento di inottemperanza sia stato avviato sulla base delle segnalazioni di "soltanto due consumatori su un milione che hanno confuso un'offerta in promozione con un abbonamento annuale". A tale riguardo, la Parte sostiene che "uno sparuto gruppo di persone [non possa] rappresentare un campione significativo di utenza affidabile cui dare ragione in merito ad argomentazioni del tutto infondate".

15. La Parte fa notare, altresì, che il sito internet in questione non è l'unico ad operare nel settore degli incontri su web, ma sono presenti numerosi concorrenti i quali applicano tipologie contrattuali assolutamente analoghe. Peraltro, a detta della Parte, sul sito www.onemeet.net sono presentate le offerte con "una trasparenza ben al di sopra della media dei siti concorrenti".

16. Secondo quanto riportato nella memoria della Parte, le affermazioni contenute nel provvedimento di avvio di inottemperanza, relative alla mancanza di trasparenza nelle modalità di promozione degli abbonamenti al sito www.onemeet.net, sono prive di fondamento. Infatti, "le condizioni di utilizzo e contrattuali sono ben visibili sia al link esterno CONDIZIONI/CONTRATTO sulla home page del sito", quindi prima di accedere alla sottoscrizione del contratto, sia in fase di eventuale iscrizione. Più precisamente, prima delle indicazioni recanti i campi da compilare da parte dell'utente, compare la dicitura: "stai acquistando un abbonamento promozionale al servizio Onemeet alla tariffa scontata di euro 9,90 per i primi 10 giorni. Al termine di questo periodo verrà applicata la tariffa standard che è riportata nelle condizioni generali". Alla luce della suddetta precisazione, la Parte ritiene che sia difficile sostenere che gli utenti non comprendano il contratto che stanno sottoscrivendo.

17.Nella memoria, inoltre, la Parte afferma che nella successiva pagina di selezione della tipologia di acquisto dell'abbonamento viene nuovamente indicato in alto che "tutte le tariffe di abbonamento sono subordinate alle condizioni contrattuali con un periodo di validità di dodici mesi, escluso la tariffa infinity che ha validità illimitata". Con tale ultima informazione, secondo la Parte, diventa pressoché impossibile per gli utenti cadere in errore, e ciò sarebbe confermato dalla circostanza che solo due consumatori hanno segnalato all'Autorità.

18. Infine, Onemeet sottolinea come, in ottemperanza alla citata delibera, ora il consumatore che intenda sottoscrivere l'abbonamento, al termine dell'inserimento dei propri dati anagrafici e della propria carta di credito, deve dare nuovamente il proprio consenso spuntando la voce "dichiaro di aver preso visione e accettato le condizioni di utilizzo e abbonamento al servizio, di avere un'età

maggiore di 18 anni di essere a conoscenza dei termini e delle tariffe proposte. Per maggiori informazioni sull'uso , navigabilità e regole di comportamento si rimanda al link condizioni contrattuali".



III. VALUTAZIONI

19. Come risulta chiaramente dalla documentazione agli atti del procedimento, il comportamento

posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 28 ottobre 2009, n. 20416, in quanto la pratica ora oggetto di valutazione presenta contenuti sostanzialmente analoghi a quelli contestati.

20. Al riguardo, la versione del sito internet rilevata nelle date 29 marzo, 13 aprile e 28 maggio 2010, descritta in precedenza, per come è strutturata è idonea a confondere e ad indurre in errore il consumatore medio tra le varie offerte del professionista ("offerta speciale [...] abbonamento light"; "abbonamento light per i primi 10 giorni", ecc.) - che sembrano avere durata di soli dieci giorni o di un mese - e l'abbonamento ai servizi di Onemeet avente invece solo durata annuale. In particolare, come visto, nel sito internet in questione viene enfatizzata la possibilità di abbonarsi "alla tariffa scontata di euro 9,90 per i primi 10 giorni". Tale dicitura risulta ambigua e confusoria, in quanto, in assenza di ulteriori precisazioni, che vengono rinvenute solo aprendo il link relativo alle condizioni contrattuali, induce il consumatore a ritenere, contrariamente al vero, che sia possibile abbonarsi anche per soli dieci giorni.

21. Analogamente, diciture quali: "abbonamento standard a tariffa mensile euro 27.00" - "abbonamento agevolato per i primi 3 mesi euro 57,00 (-30%)" - "abbonamento agevolato prepagato 6 mesi euro 99,00 (- 40%)", in assenza di ulteriori precisazioni, inducono il consumatore a ritenere che sia possibile abbonarsi al servizio per un solo mese, per tre mesi (usufruendo di uno sconto del 30% come "premio fedeltà") o per sei mesi (beneficiando di uno sconto del 40% come "premio fedeltà"), mentre invece tali prezzi si riferiscono a diverse modalità di sottoscrizione di un abbonamento annuale e di versamento degli acconti.

22. Né vale a rimuovere i profili di ingannevolezza evidenziati la dicitura: "tutte le tariffe di abbonamento sono subordinate alle condizioni contrattuali con un periodo di validità di dodici mesi, escluso la tariffa infinity che ha validità illimitata". Sulla base della documentazione agli atti del procedimento, tale precisazione viene riportata, con caratteri assai ridotti e con scarsissima evidenza grafica rispetto al contesto del messaggio, nella pagina web contenente le icone che propongono le quattro offerte promozionali per accedere ai servizi di Onemeet. Si tratta di un'informazione contraddittoria con il testo riportato sulle icone stesse e insufficiente per rendere chiaro ed esplicito ai consumatori che l'"abbonamento light per i primi 10 giorni" al costo di 9,90 euro o che l'"Abbonamento agevolato per i primi 3 mesi" al costo di 57 euro non sono abbonamenti per soli dieci giorni o per soli tre mesi, come sembra evincersi dalla loro lettura, ma solamente il primo acconto di un abbonamento annuale, il cui costo verrà successivamente addebitato direttamente sulla carta di credito degli utenti. Né tale scritta informa chiaramente che l'abbonamento a Onemeet è solo annuale.

23. Quanto poi alla dicitura: "stai acquistando un abbonamento promozionale al servizio Onemeet alla tariffa scontata di euro 9,90 per i primi 10 giorni. Al termine di questo periodo verrà applicata la tariffa standard che è riportata nelle condizioni generali", sulla base delle rilevazioni

effettuate nelle date 29 marzo, 13 aprile e 28 maggio 2010, cliccando su ciascuna icona, si entra nella successiva pagina web nella quale è presente solo il testo descritto al punto 9 del presente provvedimento che, nella rilevazione agli atti del procedimento, non riporta la frase "Al termine di questo periodo verrà applicata la tariffa standard che è riportata nelle condizioni generali" bensì la frase "Vedi Condizioni Generali".

24. Parimenti, non è sufficiente che il consumatore debba dare il proprio consenso spuntando la voce "dichiaro di aver preso visione e accettato le condizioni di utilizzo e abbonamento al servizio, di avere un'età maggiore di 18 anni di essere a conoscenza dei termini e delle tariffe proposte. Per maggiori informazioni sull'uso , navigabilità e regole di comportamento si rimanda al link condizioni contrattuali", in quanto, per come è strutturata la pagina internet e non essendovi un passaggio obbligatorio al "Contratto di Abbonamento/Condizioni di utilizzo", il consumatore può registrarsi direttamente senza averne preso visione.

25. Rispetto a quanto sostenuto nella memoria della Parte circa l'esiguità del numero di denunce ricevute dall'Autorità, si rileva, in primo luogo, che l'Autorità è dotata di un potere di intervento d'ufficio, specie in sede di inottemperanza. In secondo luogo, la circostanza che un fatto commerciale scorretto sia segnalato solo da un numero esiguo di consumatori non significa che la condotta sia stata limitata ai soli casi denunciati, ma ben può essere considerato un indizio di una pratica più ampia1. D'altra parte, il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza prende in considerazione non solo le segnalazioni pervenute, ma le rilevazioni effettuate sul sito internet www.onemeet.net nelle date 29 marzo, 13 aprile e 28 maggio 2010. Peraltro, nel corso del procedimento sono pervenute quattro ulteriori segnalazioni nelle quali si lamentano le modalità poco trasparenti con cui viene promosso l'abbonamento ai servizi fruibili tramite il sito internet di Onemeet.

26. Nessun pregio, infine, può attribuirsi all'argomento secondo cui il professionista ha adottato una pratica del tutto analoga agli standard di comportamento dei propri concorrenti, giacché "una simile condotta, pur essa lesiva dei consumatori e del mercato, risulta del pari censurabile" in quanto in violazione del Codice del Consumo2. In ogni caso, Onemeet era tenuta ad ottemperare alla diffida contenuta nella delibera n. 20416 del 2009.

27. In conclusione, anche l'attuale versione del sito internet, pur presentando lievi differenze di natura formale, ripropone un contenuto sostanzialmente inalterato rispetto a quello ritenuto ingannevole con la delibera del 28 ottobre 2009, n. 20416, in violazione della diffida ivi contenuta. Infatti, in tale sito vengono riportate quattro distinte icone, ciascuna dedicata a ciò che sembra una distinta tipologia di abbonamento per prezzo e durata, ma che invece si riferiscono sempre ad un abbonamento di durata annuale; inoltre, nel sito il consumatore medio viene agganciato mediante la proposta di una registrazione "gratuita".



IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai

provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.


29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riguardo alla gravità della violazione si considera la significativa capacità di penetrazione del messaggio, che essendo diffuso tramite sito internet è suscettibile di raggiungere e condizionare nelle proprie scelte economiche un numero rilevante di consumatori. In merito alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti risulta che la stessa si è protratta quantomeno nei mesi di marzo-maggio 2010.

31. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Onemeet una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60.000 € (sessantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;



DELIBERA



a) che il comportamento della società Onemeet S.p.A., consistito nell'aver violato la delibera del

28 ottobre 2009, n. 20416, costituisce inottemperanza a quest'ultima;



b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Onemeet S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).



La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.



Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.



Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

1 commento:

  1. Affrontiamo l'argomento nel nostro incontro con gli ascoltatori di Trentino inBlu radio programmato per il prossimo 14 ottobre.
    http://consumatoreinformato.blogspot.com/2011/10/torna-mr-dubvenerdi-14-ottobre-2011.html

    Se volete intervenire o raccontare la vostra vicenda, potete telefonare al numero verde 800175051 o scrivere a info@consumatoreinformato.it o diretta@trentinoinblu.it

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