Dal 1° febbraio 2011 costerà di più al contribuente l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso; con la Legge di Stabilità approvata definitivamente il 7 dicembre dal Senato sono state aumentate le sanzioni nel caso in cui il contribuente, resosi conto dell’errore, intenda provvedere alla regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente. di Federico Gavioli Il Senato ha definitivamente approvato il Disegno di Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria) con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astensioni; il testo approvato a Palazzo Madama il 7 dicembre 2010, coincide con quello approvato dalla Camera dei Deputati nelle scorse settimane. In particolare l’articolo 1, commi da 18 a 21 della Legge di Stabilità (in corso di pubblicazione in G.U.), modificano l’ammontare di alcune sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in materia fiscale. Con la Legge di Stabilità il legislatore riporta le sanzioni applicabili, in caso di utilizzo del ravvedimento operoso, a quanto era previsto nel recente passato; a far data dal 1° febbraio 2011, infatti, le sanzioni saranno pari a un decimo del minimo se la regolarizzazione dell’omesso versamento viene effettuata entro trenta giorni, mentre in caso di regolarizzazione di violazioni di carattere sostanziale, compreso l’omesso versamento, effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari ad un ottavo del minimo. In caso di omessa dichiarazione se la stessa è presentata entro novanta giorni, la sanzione è pari ad un decimo del minimo. Nella tabella che si riporta è riassunta la nuova situazione che si presenterà a far data dal 1° febbraio 2011. • Novità sul ravvedimento operoso per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione aumenta da un dodicesimo ad un decimo del minimo; in termini percentuali per il c.d. “ravvedimento breve” la sanzione aumenta dal 2,5% al 3%; • per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione aumenta da un decimo ad un ottavo del minino; in termini percentuali per il c.d. “ravvedimento lungo” la sanzione aumenta dal 3% al 3,75%; • in caso di omessa presentazione della dichiarazione da effettuarsi, in ogni caso entro novanta giorni, la sanzione passa a un decimo del minimo; in pratica l’aumento va a 25 euro per ogni singola dichiarazione rispetto ai precedenti euro 21 (un dodicesimo del minimo). Prendiamo ora come riferimento l’ipotesi dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni per il ravvedimento operoso che sono previste dal 1° febbraio 2011; tramite due esempi pratici vediamo di comprendere meglio come opereranno le novità disposte dal legislatore: 1)se un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2010 (essendo irrilevante la proroga concessa dall’Agenzia delle Entrate al 5 ottobre 2010 per motivi tecnici) e provvede alla presentazione nei novanta giorni e cioè entro il prossimo 29 dicembre 2010, la sanzione è pari a 21 euro (un dodicesimo di 258 euro). Qualora da tale dichiarazione emerga, altresì, un omesso versamento di imposta, questa potrà essere regolarizzata entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (30 settembre 2011) con l’applicazione della sanzione ridotta del 3%, pari ad un decimo del 30 per cento; 2)se un contribuente a far data dal 1° febbraio 2011 non presenta una dichiarazione, ha tempo novanta giorni per provvedere alla sua regolarizzazione versando la sanzione di 25 euro, pari ad un decimo di 258 euro; se dalla stessa dichiarazione emerga un omesso versamento di imposta questa potrà essere regolarizzata entro il termine della dichiarazione successiva con il versamento della sanzione del 3,75%, pari ad un ottavo del 30%.
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