venerdì 14 gennaio 2011

Lehman Brothers: IntesaSanpaolo condannata al risarcimento del danno per omessa informativa

La banca deve informare il cliente delle oscillazioni intervenute sul titolo obbligazionario anche nel caso in cui questo sia stato inserito nel paniere di Patti Chiari.

Così almeno ritiene il Tribunale di Torino con una recente sentenza (Giudice dr.ssa Tassone) con la quale il giudice piemontese torna ad affrontare il tema della vendita dei titoli Lehman Brothers e la responsabilità delle banche  per i danni subiti dai risparmiatori (IntesaSanpaolo nella specifica fattispecie).

La vicenda

Una cliente si reca presso la filiale di IntesaSanpaolo nel 2007 per investire i propri risparmi in titoli sicuri e redditizi. Convinta dal funzionario della banca, la cliente acquista titoli Lehman Brothers, in quanto obbligazioni bancarie e quindi assolutamente sicure.

L'ordine di investimento, si legge dalla sentenza, presentava la seguente dicitura "Il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".   

La cliente, rassicurata dalla presenza del titolo tra quelli consigliati da Patti Chiari, si convinceva ad investire i propri soldi nelle obbligazioni bancarie Lehman Brothers.

Successivamente, IntesaSanpaolo informava la risparmiatrice che i titoli stavano soffrendo dei cali imprevisti sul mercato e quest'ultima, preoccupata per le oscillazioni intervenute sul titolo, richiedeva il disinvestimento integrale delle obbligazioni.

Solo parte dei titoli venivano venduti e la malcapitata investitrice vedeva sfumare tutti i propri risparmi con il fallimento della prestigiosa banca americana.

Il Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ritiene responsabile la banca per il danno subito dalla cliente.

IntesaSanpaolo, infatti, aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto alla risparmiatrice ogni possibile riduzione del valore dei titoli.

Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe informato tempestivamente la cliente di tale circostanza al fine di valutare se mantenere o meno l'investimento in Lehman Brothers.

Questo dovere informativo successivo, sostiene il giudice torinese, supera i normali obblighi di legge imposti al professionista nello svolgimento della propria attività e configura un nuovo obbligo convenzionale tra le parti.

Obbligo nascente dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

IntesaSanpaolo, quindi, si era impegnata a rendere noto alla cliente  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso affrontato dal giudice, il quale ha ritenuto IntesaSanpaolo responsabile per i danni sofferti dalla risparmiatrice.

Dalla violazione di questo obbligo convenzionale di informazione continuativa - così come viene definito dal Tribunale di Torino -  discende l'obbligo della banca di rimborsare la cliente del soldi investiti in titoli Lehman.

E' evidente che questa sentenza potrebbe aprire una nuova strada nelle cause intentate dai risparmiatori nei confronti delle banche per la vendita di titoli inseriti nell'elenco Patti Chiari e, ciò nonostante, successivamente caduti in default.

Si pensi, a tal proposito, anche ai titoli islandesi.

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