giovedì 10 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Il volo aereo

Questa settimana e la prossima prestiamo attenzione nel campo del trasporto aereo con la sottoscrizione del contratto di trasporto, evidenziando alcune attenzioni necessarie per non incappare in poco piacevoli sorprese, ed evidenziando i nostri diritti nel caso dei più comuni imprevisti.

Giova principalmente ricordare che al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il passeggero ha diritto di conoscere:

• Il nome della compagnia aerea che effettuerà il volo

• L’orario esatto del volo, l’indicazione di tempi e modalità per le operazioni di check-in.

• Il tipo di aeromobile che verrà usato per il volo

• Il codice di prenotazione

• Limiti e responsabilità della compagnia aerea in caso di lesione e decesso dei passeggeri

• Limiti e responsabilità in caso di danno o smarrimento del bagaglio.

Ulteriore diritti ai passeggeri derivano dalle situazioni anomale del viaggio dovute principalmente a:

Negato imbarco:

Il negato imbarco si configura qualora sia impedito al passeggero, munito di prenotazione confermata, in possesso di regolare biglietto aereo, e che abbia espletato correttamente le operazioni di ceck in di salire sull’aeromobile (es: nel caso di sovraprenotazione)

In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta ed alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% qualora sia offerta al passeggero la possibilità di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre, quattro ore l’orario previsto di arrivo del volo originariamente prenotato.

Naturalmente vi è il diritto al rimborso totale del biglietto.

Nel caso di mancato imbarco e accettazione di un volo successivo (riprotezione) il passeggero ha diritto all’assistenza ed in particolare a:

• Due chiamate telefoniche o messaggi

• Pasti caldi e bevande in relazione al tempo di attesa

• Adeguata sistemazione in albergo qualora si rendano necessari dei pernottamenti

• Trasferimenti da e per l’aeroporto

Ritardo prolungato.

Il ritardo prolungato si verifica qualora la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto a quella prevista e si protragga rispettivamente di:

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

Se il ritardo del volo supera le cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, qualora il passeggero giunga a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Cancellazione del volo:

Nel caso in cui l’aeromobile non parta, si prevedono le stesse modalità di intervento del negato imbarco dalla compensazione pecuniaria sino al rimborso del biglietto, la riprotezione e l’assistenza, ma con alcune importanti eccezioni.

• Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a cause di forza maggiore (cattive o proibitive condizioni climatiche, scioperi, motivi di sicurezza o provvedimenti delle pubbliche autorità).

• Nessuna compensazione è dovuta inoltre qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima.

• Altre ipotesi di compensazione non dovuta vi sono qualora: tra due settimane e sette giorni prima della partenza il passeggero sia informato della cancellazione e rifiuti un posto su un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originario e con arrivo non oltre quattro ore dopo l’orario iniziale previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza rifiuti un volo con partenza un’ora prima e arrivo due ore dopo.

Da precisare infine, al termine di questa prima breve parte, che le norme di tutela sovra esposte si applicano solamente ai voli in partenza da un aeroporto comunitario ed ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario e qualora la compagnia aerea sia comunitaria.


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