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domenica 3 giugno 2018

Sciopero selvaggio: si all'indennizzo del viaggiatore!

Esiste un diritto del passeggero di essere indennizzato nel caso di cancellazione del volo aereo originata da uno sciopero selvaggio!

Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato! 

Nel caso di specie, una compagnia aerea subiva l'assenza di molti lavoratori (con assenze formalmente giustificate da ragioni di malattia), trovandosi costretta a cancellare molti voli, con conseguente restituzione del prezzo dei biglietti ai propri clienti.

Alcuni viaggiatori hanno lamentato il danno sofferto dall'improvvisa cancellazione, e si sono rivolti al giudice nazionale chiedendo il ristoro dei danni sofferti.

Il Giudice comunitario, investito della questione da quello nazionale, ha richiamato il Regolamento CE n. 261/2004, norma che prevede, tra l'altro, le norme di assistenza e tutela dei consumatori nel caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco di un volo.

Occorre ricordare, come peraltro già affrontato in questo blog, che sono previsti precisi obblighi per i vettori, chiamati a riconoscere una  “compensazione pecuniaria” in favore dei consumatori.

E' altresì noto che tale dovere alla compensazione pecuniaria soffre un preciso limite: il viaggiatore non ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il disagio sia originato da circostanze eccezionali e quindi non prevedibili.


Un classico esempio di circostanza eccezionale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, caso in cui l'esclusione  all'indennizzo è usualmente opposta alla richiesta del viaggiatore.

Il quesito affrontato dalla Corte di Giustizia è il seguente: rientra tra le circostanze eccezionali anche lo sciopero improvviso dichiarato dai lavoratori di una compagnia aerea?

La risposta offerta dal Giudice comunitario è quella di negare tale carattere allo sciopero, seppur improvviso, dichiarato dai dipendenti della compagnia aerea.

Occorre peraltro osservare che la specifica fattispecie non appare idonea a creare un precedente valevole in ogni caso, in quanto lo sciopero era stato dichiarato a seguito di una improvvisa comunicazione dirigenziale circa una ristrutturazione aziendale, con ridimensionamento del personale.

Ed ecco che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in questa peculiare vicenda, di dover tutelare i viaggiatori e non la società che, di fatto, aveva dato origine allo sciopero dei propri dipendenti. Ciò sulla base di una semplice valutazione, ossia che la ristrutturazione societaria è un normale evento interno alla vita aziendale, il quale può dare origine anche a tagli del personale che devono, di conseguenza, essere previsti dalla società e comunque non possono essere classificati come eventi “imprevedibili” che “nulla hanno a che fare con l’attività del vettore”.

Non si tratta, in altri termini, di un evento esterno al controllo/gestione del vettore, il quale rimane vittima della situazione, trovandosi costretto a cancellare il volo aereo (come ad esempio, nel caso di instabilità politica di un paese).

Lo sciopero del personale, rientrando nel controllo della compagnia aerea, non può rientrare tra i presupposti che giustifichino la cancellazione del volo aereo, privando dell'indennizzo i viaggiatori.

Qui il provvedimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

lunedì 17 luglio 2017

Volo aereo - quali sono i miei diritti?

Abbiamo trattato l'argomento diritti del passeggero molte volte in questo blog, anche riportando sentenze, esperienze e dati emersi in questo settore.

Non vi nascondiamo, però, che le richieste di chiarimento e aiuto provenienti dai consumatori sono molteplici ed incessanti.

Ed allora, ancora una volta, facciamo un breve riassunto dei diritti che spettano al passeggero nel caso di inconvenienti che riguardino il volo prenotato con una compagnia.

domenica 23 aprile 2017

Danno da vacanza rovinata & trasporto aereo: ultime dal Tribunale di Bologna

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento caro a questo blog, ossia i diritti spettanti ai passeggeri rimasti vittime dei ritardi/cancellazioni dei voli per  i quali avevano acquistato il biglietto.

Abbiamo già  affrontato l'argomento, richiamando i principali diritti spettanti al passeggero che si trovi nella spiacevole situazione di veder cancellato il proprio volo aereo, dandovi alcuni suggerimenti pratici.

I principi e le regole fornite dall'Unione Europea sono state seguite con puntualità dalle corti italiane, arrivate a tutelare il consumatore anche in fattispecie estreme (vedi il caso del vulcano islandese): esistono, infatti, anche dei diritti di assistenza ed informazione che gravano sulla compagnia aerea che fornisce un servizio pubblico.

Anche perché è oramai è consolidata la tendenza del consumatore di acquistare online - tramite siti che intercettano le principali compagnie aeree – biglietti relativi a tratte internazionali, e ciò a prezzi relativamente contenuti.

A dieci anni e più dalla predisposizioni di tutele contro i disagi sofferti dai consumatori per ritardi e cancellazioni di voli, si distingue questa recente sentenza del Tribunale di Roma, che recepisce indirizzi della Corte Europea oramai costanti.

1. IL CASO DI SPECIE
Si tratta del classico esempio di “vacanza rovinata”: un’intera famiglia prenota il volo presso la Compagnia “Iberia” per la tratta internazionale Bologna – Santa Cruz De Tenarife, con scalo a Madrid per un’ora e mezza. A causa di un inaspettato e prolungato ritardo di cinque ore all’aeroporto di Bologna, la coincidenza aerea a Madrid viene persa e, insieme ad essa, un giorno intero di vacanza.

La famiglia è costretta ad andare a Santa Cruz il giorno dopo.

Quale rimedio, dunque, è a disposizione per i gravi disagi (ansia e stress, tempo perso etc.) patiti dai passeggeri? 

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL PUNTO
Per problemi su ampia scala (disagi su tratte internazionali), ci vogliono risposte su ampia scala.

La materia in esame è di rilievo “europeo”: l’art. 941 codice della navigazione, per il trasporto aereo di persone e bagagli, fa rinvio alle “norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica”. Quindi, ci si riferisce agli artt. 5, 6 e 7 del  Regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 (vedi) che è la rodata risposta “comunitaria” ad un problema su larga scala: individuare e quantificare gli indennizzi per i ritardi e le cancellazioni dei voli su tratta internazionale (comunitaria o internazionale).

Il “succo” che si ricava da queste norme è la seguente: sono previste compensazioni pecuniarie del valore compreso tra Euro 250,00 e 600,00 (se del caso, anche di più, a discrezione del giudice italiano), quantificati a seconda della lunghezza della tratta e delle ore di ritardo (come minimo, tre ore), per i disagi patiti a causa di ritardi e/o cancellazioni dei voli (v. art. 7 del succitato regolamento). Solo se non si superano le tre ore di ritardo scatta la compensazione a metà (v. art. 7, co. 2).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha preso più volte posizione sull’argomento.

Ecco una breve panoramica:  

(1)  il regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 non è una semplice “grida di manzoniana memoria”, ma mira “tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.” (v. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza 17 marzo 2016, n. 145);

(2) sia il semplice ritardo, sia la cancellazione del volo danno diritto alla compensazione pecuniaria, perché il disagio patito dal passeggero, per perdita di tempo, è lo stesso (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 10 gennaio 2006 - causa C – 344/04); per “cancellazione” si intende addirittura il caso dell’aereo che decolla e poi rientra in aeroporto per avaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.);

(3) la compagnia aerea non indennizza solo se riesce a dimostrare che ritardo e cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali ed inevitabili quali, ad esempio, forte ed improvviso maltempo, scioperi, guerra, cataclismi, anche l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull etc.;

3. IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SUL PUNTO
Il giudice di prime cure romano, sulla scorta dell’abbondante giurisprudenza fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha condannato la Compagnia Iberia ad indennizzare la famiglia la cui vacanza è stata rovinata, per l’importo di Euro 1.200,00, e ciò in applicazione dell’art. 7, co. 1, lett. b) del succitato regolamento. L’indennizzo tiene conto, in particolare, del forte ritardo del volo (cinque ore in più del necessario per giungere a destinazione!), nonostante la Iberia avesse fornito un volo in sostituzione; del fatto che i passeggeri non hanno dimostrato di avere mangiato, soggiornato in albergo, o preso taxi o pullman a causa del ritardo del volo.

4. COSA FARE? ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Anzitutto, è bene conservare la documentazione di tutte le spese ulteriori in conseguenze del volo cancellato o ritardato (es. per pernottamento in albergo, prenotazione di pullman, treni o noleggio auto, spese per i pasti), specie se la compagnia aerea non offre ristoro e albergo o un volo sostitutivo per giungere a destinazione. Tale documentazione è utile per provare il danno patrimoniale (vale a dire il pregiudizio economico e patrimoniale sofferto proprio per via del ritardo o della cancellazione), che si somma all’indennizzo previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Regolamento sopracitato. Infatti, quest’ultimo non esclude risarcimenti supplementari (art. 12, co. 1).

È bene, altresì, scrivere un reclamo alla compagnia aerea ove si chiede l’indennizzo degli importi sopra indicati:  se la compagnia aerea non risponde nel tempo debito, ci si può rivolgere all’ENAC, organismo governativo predisposto per il monitoraggio dei disservizi perpetrati dalle compagnie aeree, sia quelle europee, sia quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal.

In ogni caso, è consigliabile rivolgersi ad un legale che tuteli i diritti del passeggero dinanzi alla competente sede giudiziaria, in genere individuata nel foro di residenza del consumatore.

Di Seguito il testo integrale della sentenza.

venerdì 8 agosto 2014

Alitalia/Etihad: firmato l’accordo

Fonte: Ansa.it
L'Ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio, e il Ceo di Etihad, James Hogan, hanno firmato il contratto dell'accordo tra le due compagnie. L'accordo è subordinato all'approvazione da parte delle autorità europee.

L'investimento di Etihad in Alitalia è di 1,758 miliardi di euro per ristrutturare la compagnia italiana. Lo ha annunciato il ceo della compagnia degli Emirati Arabi James Hogan illustrando l'alleanza nel corso della conferenza stampa.

"Alitalia è adatta ad essere nostro partner ma dal punto di vista finanziario non funziona bene: non ci sono ricette semplici, noi abbiamo un piano triennale per tornare alla redditività. Vogliamo costruire e crescere insieme". Così il ceo di Etihad James Hoagn.

"Vogliamo un'azienda più sexy, con i migliori servizi possibile". Lo ha detto il ceo di Etihad James Hogan illustrando la partnership con Alitalia. Hogan ha spiegato che "nei prossimi tre mesi non ci sarà una vera rivoluzione ma un'evoluzione".

domenica 12 maggio 2013

Il vulcano islandese non giustifica l'omesso soccorso del vettore in favore del passeggero rimasto bloccato

La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.

L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.

L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.

domenica 2 dicembre 2012

Ritardo del volo aereo – rimborso escluso se il vettore dimostra che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali

La Corte di Giustizia torna ad affrontare la tematica inerente il risarcimento del danno spettante al viaggiatore per ritardo del volo, ribadendo l’interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004.

Secondo il giudice comunitario, nel caso in cui il volo aereo parta con tre o più ore di ritardo, il passeggero è legittimato a reclamare una compensazione pecuniaria a  mente dell’art. 7 del citato Regolamento n. 261/2004.

Il diritto di compensazione spetta al passeggero anche nel caso di cancellazione del volo aero, in quanto tale evento viene equiparato dal giudice alla perdita di tempo subita dall'acquirente di un biglietto aereo per ritardo della partenza dell’aereo mobile.

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, la Corte di Giustizia ribadisce altresì che il diritto di compensazione in favore del passeggero è escluso qualora il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato della partenza (o dell’arrivo) sia dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili che lo abbiano di fatto costretto a ritardare la partenza (o l’arrivo a destinazione) anche per ragioni di sicurezza.

Il vettore deve fornire adeguata prova di aver posto in essere tutte le misure idonee per limitare il disagio del passeggero, senza riuscire ad evitare o limitare il ritardo del volo aereo.

Risulta confermato, in conclusione, l'orientamento secondo il quale il vettore aereo può negare al passeggero la compensazione/rimborso del biglietto aereo se tale ritardo è dovuto a circostanza eccezionali ed imprevedibili.

Di seguito il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia lo scorso 23 ottobre 2012.

martedì 4 settembre 2012

Wind Jet - Consumatore Informato in aiuto dei turisti per il rimborso dei biglietti aerei

E alla fine Wind Jet si è fermata, o meglio ha lasciato a terra i molti turisti piemontesi che avevano acquistato i biglietti aerei per poter viaggiare verso la Sicilia nel periodo estivo.

Agosto caldo per i turisti torinesi che avevano programmato le proprie vacanze acquistando il ticket della compagnia aerea low cost.

Wind Jet ha interrotto il proprio servizio e molti turisti sono tornati a casa attraverso altre compagnie aeree che hanno fornito i propri voli, facendo pagare ai malcapitati viaggiattori  supplementi estremamente cari (tra i 150,00 e i 200,00 euro).

Molti consumatori si stanno rivolgendo alla nostra Associazione per poter ottenere il rimborso dell'importo speso per i biglietti aerei acquisiti con Wind Jet, nonchè per il risarcimento del danno per tutti i disagi sofferti in questo periodo.

Consumatore Informato si sta attivando per poter tutelare questi consumatori e consentire loro di poter ottenere quantomeno la restituzione dei soldi spesi per l'acquisto dei biglietti con Wind Jet.

Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.





giovedì 1 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog. Responsabilità del vettore aereo comunitario.

Quale è la responsabilità del vettore comunitario per i danni sofferti dal passeggero? questo argomento è stato oggetto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.

Il vettore vettore aereo comunitario, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione di Montreal, è responsabile anche per quanto riguarda il danno anche da ritardo, ai passeggeri ed ai loro bagagli consegnati a mano.
Sono a carico del vettore comunitario l'obbligo di:
a)      essere munito di valida licenza d'esercizio rilasciato dal paese membro ai sensi del regolamento  del Parlamento europeo e del consiglio.
b)      versare anticipi in caso di morte,(almeno 16.000 d.s.p) o lesioni del passeggero per far fronte ad impellenti necessità economiche
c)       metterle a disposizione passeggero che ne faccia richiesta le tariffe per trasporto dell'eccedenza di peso o un numero di bagagli diverso rispetto alla franchigia prevista
d)      assicurare la propria responsabilità civile a livelli adeguati
Il regolamento comunitario si estende anche alle ipotesi di cancellazione dei voli prevedendo un indennizzo minimo rapportato alla lunghezza chilometrica nel volo acquistato,  qualora di tale cancellazione non sia dato avviso per tempo ai passeggeri, salvo che la stessa sia dovuta ad eccezionale ed inevitabili circostanze.
Compensazione di euro 250 per tutte le tratte aeree fino a 1500 km
Compensazione di euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500km e 3500km.
Compensazione di euro 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle  ipotesi precedenti.
Il regolamento europeo prevede anche forme di assistenza del passeggero, come la messa disposizione di pasti e bevande e all'occorrenza di sistemazione alberghiera.
In ogni caso è espressamente fatto salvo il diritto passeggero che non abbia volontariamente o rinunciato al posto di esigere il risarcimento del danno effettivamente partito, dimostrato nell'ipotesi previste dal regolamento comunitario
Nelle ipotesi di vettore aereo interno il legislatore pone un regime di responsabilità per morte e lesioni personali (incluse quindi quel psichiche) nel passeggero, perdita avaria o ritardo nella riconsegna dei bagagli  richiamando il dettato comunitario ed uniforme in proposito e ponendo azioni integrative in tema di azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo, l'utente nel caso di ricorso.
La Legislazione nazionale prevede inoltre la possibilità per il passeggero di rimborsi totali o parziali del prezzo del passaggio già pagato qualora la partenza e la prosecuzione del viaggio sia impedita per fondate ragioni personali e familiari; trasparenza alla lista l'attesa; responsabilità per mancata esecuzione e prestazione del vettore, con prova liberatoria di aver usato la normale diligenza professionali nell'adozione.
Nel trasporto amichevole invece trova invece applicazione l'articolo 2043 del c.c. che pone a carico del danneggiato la dimostrazione anche solo per la semplice colpa del danneggiate.

Prescrizioni e decadenza. Per di estinzione dell'azione di risarcimento per iscritto in caso di ritardo avrebbe bagaglio consegnato che per far valere il diritto del passeggero giacimento danno sia della persona sia della bagaglio, l'azione deve essere promossa a pena di  decadenza entro due anni dall'arrivo dall'interruzione del trasporto.

giovedì 14 luglio 2011

Da TrentinoinBlu al blog: La prenotazione del pacchetto turistico.

Come già visto nella puntata precedente, la prenotazione è molto diffusa in campo turistico e alberghiero ed è caratterizzata da un contemperamento d’interessi che vede da un lato il desidero del turista di “bloccare l’affare", e dall’altra l’albergatore non lasciare posti vuoti.

Nei periodi stagionali, o nei pacchetti “tutto compreso”, la politica delle prenotazioni viene meno e quelle che si definiscono “prenotazioni” in senso tecnico non lo sono, infatti, spesso il consumatore va a stipulare veri e propri contratti definitivi. Infatti, nei contratti di villaggio turistico o “pacchetto tutto compreso” sono presenti dei costi che sono incompatibili con il rischio di perdita delle presenze, premesso che questa tipologia di contratti prevede la necessità di stipulare dei “contratti a cascata” necessari per l’esecuzione del pacchetto.

Infatti, nel caso di annullamento del pacchetto esso determina un danno superiore a quello che si produrrebbe nel caso di annullamento di semplice prenotazione alberghiera.

Possiamo notare, infatti, che spesso nei viaggi organizzati a circuito “ tutto compreso” è previsto dallo stesso contratto un numero minimo di partecipanti, senza il quale il viaggio non è proposto.

Come abbiamo già visto la vendita dei pacchetti turistici è disciplinata dal codice del consumo dall’art. 82 all’art. 100.

In realtà anche il codice del consumo in merito ai pacchetti turistici parla di “Prenotazione” all’art 86, lettera d, ma il termine è usato in maniera a-tecnica perché si prevede il versamento di “un importo comunque non superiore al 25% del prezzo, da versarsi al momento della prenotazione”. In realtà in questo caso non vi è stata prenotazione del pacchetto ma un vero e proprio acquisto. Infatti, lo stesso comma aggiunge che “il suddetto importo è versato a titolo di caparra” Infatti, il viaggiatore qualora eserciti il diritto di recesso avrà una perdita graduale dell’acconto versato, salvo il fatto che il recesso “dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.

Inoltre, nel caso di recesso la perdita percentuale della caparra è in proporzione al tempo entro il quale il diritto di recesso è esercitato, infatti, più si avvicina la data della partenza più alte sono le possibilità che il tour operator non riesca a sostituire la persona che esercita il diritto.

Solitamente inoltre nelle condizioni generali di contratto è sempre prevista la possibilità di una cessione del contratto in presenza della quale il rischio è annullato.

Ricordiamo che tra i diritti del consumatore vi sono pure:

• il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona, nel caso che sia impossibilitato ad usufruire del pacchetto Turistico, dandone notizia all'organizzazione o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza

• scegliere prima della partenza un pacchetto turistico equivalente o di qualità superiore senza supplemento, nei casi di recesso previste dal contratto, o per la cancellazione del pacchetto non per sua colpa. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo sia di qualità inferiore, il consumatore ha diritto al rimborso della differenza

• viaggiare a prezzo pattuito che non può essere variato salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto; in tal caso l'eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può essere applicato nei 20 giorni che precedono la partenza.

Modalità di reclamo:

Il consumatore deve far presente all'organizzazione o al suo rappresentante locale o all'accompagnatore turistico, qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali per consentire loro di trovare un tempestivo rimedio. Inoltre il consumatore può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.

Opuscolo informativo o catalogo:

L'organizzatore o il venditore devono consegnare al consumatore, se disponibile, l'opuscolo informativo, assicurando inoltre ogni tipo di assistenza. L'opuscolo consegnato deve contenere in modo chiaro e preciso alcune indicazioni inerenti il viaggio che vedremo di analizzare dettagliatamente prossime puntate.

giovedì 24 febbraio 2011

Da Trentino in Blu al blog: il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita delle lamentele sollevate dai turisti nei confronti dei tour operator per i disagi sofferti durante il periodo di vacanza acquistato. Questo argomento è già stato trattato la scorsa settimana ("Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici.") ed è stato evidenziato che con l'acquisto del pacchetto vacanza, il consumatore si affida alla professionalità al tour operator.

Il pacchetto vacanza consiste non solo nella prenotazione del volo aereo per una determinata località turistica, ma anche nell'organizzazione di ulteriori servizi quali la prenotazione presso la struttura alberghiera o l'offerta di altre attività collegate (escursioni, visite, etc.).
Non sempre, purtroppo, il periodo di vacanza si conclude in modo positivo per il turista che a volte riscontra delle carenze nell'organizzazione da parte del tour operator, oppure una qualità scadente del servizio offerto e comunque non corrispondente al livello pubblicizzato con il catalogo.
Ed ecco che il turista invece di trarre giovamente dal periodo di vacanza tanto desiderato, al ritorno si trova ancor più stressato di prima.

Lo stress e il disagio accumulati dal cliente originano la figura giuridica del “danno da vacanza rovinata”.

- Quali conseguenze se qualcosa va storto durante il viaggio?
E' evidente che i problemi sorgono durante il viaggio, ossia quando il cliente dovrebbe trarre il massimo giovamento dai servizi offerti con il pacchetto acquistato, ed invece si trova a dover “combattere” le inefficienze dell'organizzazione.
Cosa succede quando il volo aereo arriva con notevole ritardo? O quando l'alloggio che ci è stato riservato è fatiscente e tutt'altro che vivibile? O ancora quando determinati servizi, pubblicizzati come compresi nel pacchetto viaggio, sono extra e quindi devono essere pagati? O quando si incontrano disagi con la guida turistica?
Quelli descritti sono esempi nei quali il tour operator non esegue i propri obblighi o adempie parzialmente ai doveri contrattuali,così come previsti dall' art. 93 del Codice del consumo.

Ad esempio, è inadempiente l'organizzatore turistico che non preveda delle valide soluzioni alternative nel caso in cui la struttura prenotata non sia più usufruibile dal cliente.
Ed anche nel caso di problemi del volo aereo, è obbligo del tour operator quello di prevedere un volo alternativo, altrimenti egli risulta inadempiente dei propri doveri contrattuali.
In generale, quindi, il tour operator è inadempiente per i danni subiti dal turista durante il viaggio nel caso in cui non esegua correttamente i propri obblighi, a meno che tali danni non siano imputabili al consumatore o a causa di forza maggiore (il famoso evento imprevedibile).
Al di fuori di questi casi, il tour operator deve rispondere per i danni cagionati al cliente/turista che ha acquistato i pacchetti vacanze e non ha potuto usufruire dei servizi promessi.

Quali sono i danni risarcibili? Sicuramente è oggetto di risarcimento ogni danno subito da persone e cose e quindi, a titolo di esempio, deve essere risarcito il turista al quale sia stato smarrito il bagaglio durante il viaggio.
Questi sono considerati danni singoli e determinati che possono essere immediatamente risarciti al cliente. Esiste, invece, un danno complessivo sofferto dal turista e consistente nel c.d. danno da vacanza rovinata

- Il danno da vacanza rovinata

In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?
Quando partiamo per un periodo di riposo il nostro interesse è quello di trascorrere un periodo di relax, divertimento e distrazione con il solo fine di goderci il meritato periodo di ferie tanto sognato durante l'anno.
E' evidente che il nostro interesse risulta danneggiato nel momento in cui vediamo impedito tale diritto di godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

A differenza di altri danni, si veda lo smarrimento dei bagagli o la mancata predisposizione di un servizio garantito dal pacchetti-vacanze oggetto di offerta, il danno da vacanza rovinata riguarda il mancato godimento del periodo di vacanza da parte del turista e quindi un danno indefinito e di non facile determinazione/quantificazione.

Per tale ragione, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che il danno da vacanza rovinata rientra nell'area dei danni non patrimoniali e consiste nella perdita dell'opportunità di godere della propria vacanza.

Un danno a volte irreparabile e solo parzialmente risarcibile con una somma di denaro. Si pensi ad esempio al viaggio di nozze rovinato a causa della cancellazione del volo aereo o all'impossibilità di soggiornare nella struttura turistica prenotata con i pacchetti vacanze.

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, una figura di danno autonoma e diversa da quelle affrontate in precedenza.

- Suggerimenti pratici: cosa fare quando il viaggio viene rovinato dalla negligenza del vostro operatore turistico?

Alcuni suggerimenti pratici per chi si dovesse trovare nella mai augurata situazione di veder rovinato il proprio periodo di ferie a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

1. prendete nota scritta di tutti i disservizi incontrati durante il viaggio ed il soggiorno nella struttura. Portate con voi, ad esempio, il foglio informativo relativo al pacchetti-vacanze offerto al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto.

2. e' opportuno fotografare (o riprendere in formato video) tutti i disservizi al fine di dimostrare l'esistenza del danno lamentato;

3. se viaggiate con altre persone e queste lamentano il medesimo disservizio, può essere utile rimanere in contatto anche dopo il viaggio: l'unione (nella protesta) fa la forza;

4. se i disservizi incontrati sono estremamente gravi, non attendete la fine del viaggio, ma provvedete a lamentarvi – anche via posta elettronica – durante il periodo di vacanza;

5. l'art. 98 del Codice del consumo prevede che il consumatore può sollevare il reclamo per i disservizi incontrati durante il viaggio organizzato entro 10 giorni dal ritorno: non perdete tempo!

giovedì 10 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Il volo aereo

Questa settimana e la prossima prestiamo attenzione nel campo del trasporto aereo con la sottoscrizione del contratto di trasporto, evidenziando alcune attenzioni necessarie per non incappare in poco piacevoli sorprese, ed evidenziando i nostri diritti nel caso dei più comuni imprevisti.

Giova principalmente ricordare che al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il passeggero ha diritto di conoscere:

• Il nome della compagnia aerea che effettuerà il volo

• L’orario esatto del volo, l’indicazione di tempi e modalità per le operazioni di check-in.

• Il tipo di aeromobile che verrà usato per il volo

• Il codice di prenotazione

• Limiti e responsabilità della compagnia aerea in caso di lesione e decesso dei passeggeri

• Limiti e responsabilità in caso di danno o smarrimento del bagaglio.

Ulteriore diritti ai passeggeri derivano dalle situazioni anomale del viaggio dovute principalmente a:

Negato imbarco:

Il negato imbarco si configura qualora sia impedito al passeggero, munito di prenotazione confermata, in possesso di regolare biglietto aereo, e che abbia espletato correttamente le operazioni di ceck in di salire sull’aeromobile (es: nel caso di sovraprenotazione)

In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta ed alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% qualora sia offerta al passeggero la possibilità di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre, quattro ore l’orario previsto di arrivo del volo originariamente prenotato.

Naturalmente vi è il diritto al rimborso totale del biglietto.

Nel caso di mancato imbarco e accettazione di un volo successivo (riprotezione) il passeggero ha diritto all’assistenza ed in particolare a:

• Due chiamate telefoniche o messaggi

• Pasti caldi e bevande in relazione al tempo di attesa

• Adeguata sistemazione in albergo qualora si rendano necessari dei pernottamenti

• Trasferimenti da e per l’aeroporto

Ritardo prolungato.

Il ritardo prolungato si verifica qualora la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto a quella prevista e si protragga rispettivamente di:

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

Se il ritardo del volo supera le cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, qualora il passeggero giunga a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Cancellazione del volo:

Nel caso in cui l’aeromobile non parta, si prevedono le stesse modalità di intervento del negato imbarco dalla compensazione pecuniaria sino al rimborso del biglietto, la riprotezione e l’assistenza, ma con alcune importanti eccezioni.

• Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a cause di forza maggiore (cattive o proibitive condizioni climatiche, scioperi, motivi di sicurezza o provvedimenti delle pubbliche autorità).

• Nessuna compensazione è dovuta inoltre qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima.

• Altre ipotesi di compensazione non dovuta vi sono qualora: tra due settimane e sette giorni prima della partenza il passeggero sia informato della cancellazione e rifiuti un posto su un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originario e con arrivo non oltre quattro ore dopo l’orario iniziale previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza rifiuti un volo con partenza un’ora prima e arrivo due ore dopo.

Da precisare infine, al termine di questa prima breve parte, che le norme di tutela sovra esposte si applicano solamente ai voli in partenza da un aeroporto comunitario ed ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario e qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
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