domenica 20 febbraio 2011

Il cliente ha diritto al danno per vacanza rovinata in caso di ritardo della partenza dell'aereo

Questo weekend torniamo sul tema del danno da vacanza rovinata, argomento di recente di recente dalla nostra associazione nel settimanale incontro radiofonico a Trentino inBlu.

La sentenza che vi proponiamo è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, il quale ha individuato l'esistenza di tale danno anche nel caso in cui il vettore ritardi ingiustificatamente la partenza.

La giurisprudenza nazionale, seguendo quella comunitaria, sta progressivamente allargando le fattispecie rientranti nella figura del danno da vacanza rovinata.

Di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Milano.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Milano, sezione seconda civile, dr. Saverio Madonna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (…)/09 Reg. Gen., promossa da

C.F., residente a T. (V.) in via (…), codice fiscale (…), elettivamente domiciliato in P.D. (M.), via (…), presso lo studio del dott. T.M., il quale lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

attore,

contro

La compagnia aerea A., con sede legale in (…), via (…), in persona del liquidatore pro tempore,

convenuta contumace

Oggetto: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 febbraio 2009 C.F. conveniva in giudizio, dinanzi al G.d.P. di Milano, la Compagnia Aerea A. S.p.A. in persona del liquidatore pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno microesistenziale e del danno patrimoniale, nella misura di Euro 850,00, di cui Euro 500,00 a titolo di risarcimento ed Euro 300,00 per le spese legali, comprensivo dell'importo di Euro 222,64, dallo stesso patiti nei viaggi aerei di andata e ritorno da Milano Linate a Trapani, a causa del ritardo dei voli, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Nello specifico parte attrice deduceva che:

per il viaggio di andata la partenza dall'aeroporto di Linate, del volo (…), prevista alle ore 18,25 del giorno (…), avveniva alle ore 00,30 e l'atterraggio all'aeroporto di T., previsto per le ore 19,55 dello stesso giorno, avveniva alle ore 02,00 del giorno successivo;

per il viaggio di ritorno la partenza dall'aeroporto di Trapani del volo (…), prevista per le ore 09,25 del giorno (…), avveniva alle ore 10,55, e l'atterraggio all'aeroporto di Milano Linate, previsto per le ore 10,55 dello stesso giorno, avveniva alle ore 13,00;

in data (…), a totale compensazione dei danni subiti, richiedeva alla convenuta compagnia aerea Ai. la somma di Euro 700,00;

in data 18 settembre 2008 la convenuta formulava una proposta di rimborso corrispondente ad un bonus/biglietto aereo per un viaggio su voli A.;

in data 15 dicembre 2008 la convenuta si poneva in stato di liquidazione, nominando l'amministratore delegato P.R. come proprio liquidatore.

All'udienza del 4 maggio 2009 la convenuta A S.p.A. benché ritualmente citata, non si presentava né si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.

Successivamente la convenuta stessa non si presentava neppure a rendere l'interrogatorio formale.

Sentito il teste indicato dall'attore, la causa, sufficientemente documentata, previ incombenti di rito, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 settembre 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata solo in parte e viene accolta nei limiti di seguito esplicitati.

Circa l'an debeatur, l'attore ha provato documentalmente la prenotazione del viaggio aereo descritto in narrativa, (doc. 1 fascicolo attore).

E' stato, altresì, provato, attraverso le dichiarazioni rese all'udienza del giorno (…) dal teste T.E. (della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare), il ritardo di circa otto ore della partenza dall'aeroporto di Linate del volo (…), avvenuta alle ore 02,00 circa del giorno (…), anziché, come prevista, alle ore 18,25 del giorno (…).

Il teste ha riferito, inoltre, di aver fatto "compagnia al sig. C. fino al momento dell'imbarco" e che lo stesso "era particolarmente contrariato perché la comunicazione del ritardo gli veniva data a Milano, dopo essere partito un'ora e mezza prima da D.".

Va, infine, evidenziato che nella missiva 09/09/2008 inviata al difensore dell'attore, la convenuta ha riconosciuto i disservizi dei voli in questione, comunicando di essere "disposta a rimborsare tutte le spese (...) strettamente legate alla permanenza in aeroporto e documentalmente comprovate" e dichiarando di essere "disponibile, in un ottica di mantenimento di buoni rapporti con la clientela, ad offrire anche il rilascio di un bonus/biglietto aereo per un prossimo viaggio sui voli A." (Cfr. doc. 2 fascicolo attore).

A fronte di siffatte allegazioni la compagnia A. S.p.A. che è rimasta contumace per l'intero giudizio e non si è neppure presentata a rendere l'interrogatorio formale, nessuna prova ha ex adverso dedotto, al fine di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione posta a suo carico.

Risulta, quindi, accertato il ritardo dei voli aerei prenotati dall'attore (otto ore di ritardo nel viaggio di andata del (…) da Milano Linate a Trapani; un'ora e mezza di ritardo nel viaggio di ritorno del (…) 2008) e lo stato d'ansia e nervosismo dello stesso, causati dall'attesa prolungata.

L'art. 19 della Convenzione firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 8541 del 1932), disciplinante il contratto di trasporto aereo, dispone espressamente che: "Il vettore risponde del danno per il ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli e merci".

La compagnia aerea convenuta, quindi, è responsabile del danno causato all'attore, in quanto non ha adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il contratto di trasporto, né ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno da ritardo.

Per ciò che attiene al quantum debeatur, il giudicante ritiene che nulla può essere liquidato a titolo di danno patrimoniale, in quanto parte attrice non ha offerto al riguardo alcuna prova specifica.

Non può essere accolta, altresì, la domanda di rimborso del biglietto pari ad Euro 222,64, poiché l'attore ha usufruito del trasporto.

Va, invece, riconosciuto all'attore il danno cosiddetto esistenziale, elaborato dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza in diverse pronunce, consistente in uno stato d'ansia, nervosismo e frustrazione causati allo stesso dall'attesa prolungata per il ritardo dei voli.

Con riguardo a tale danno, in mancanza di una prova certa circa la sua misura ed entità, si ritiene equo quantificarlo in applicazione dell'art. 1226 c.c., in complessivi Euro 300,00.

Pertanto, l'A. S.p.A. va condannata al pagamento, in favore di C.F., della predetta somma di Euro 300,00, cui vanno aggiunti ex lege gli interessi legali dalla data della domanda al saldo trattandosi di un debito di valore.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico della convenuta soccombente e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del parziale accoglimento della domanda relativamente al quantum e tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita e dell'attività svolta dal difensore dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) condanna A. S.p.A. in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento in favore di C.F. della somma di Euro 300,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;

2) condanna la convenuta medesima a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 918,93, di cui Euro 75,18 per spese, Euro 400,00 per diritti, Euro 350,00 per onorario ed Euro 93,75 per rimborso forfetario spese generali 12,5% ex art. 15 Tariffa Forense, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 13 ottobre 2009.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2010.







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