venerdì 29 aprile 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il nuovo codice della strada

Nella puntata del 27 aprile abbiamo parlato delle innovazioni recenti al Codice della Strada, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge 120, del 29 luglio 2010 recante disposizioni in materia di modifiche del codice della strada, sicurezza stradale e patente a punti.

In particolare si è evidenziato:

Aumento delle sanzioni amministrative: con ricorso al meccanismo di adeguamento biennale all’inflazione previsto dalla legge. Da gennaio gli importi delle contravvenzioni cresceranno del 3,5%.

Tale incremento non toccherà le multe che hanno subito un inasprimento con la precedente riforma del Codice della Strada, quali ad esempio per il superamento dei limiti di velocità per più di 40 km/h e guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti.

Introduzione dal 13 agosto dell'attestato di lucidità: per ottenere il rilascio di qualsiasi tipologia di patente o il rinnovo/revisione di quelle dei guidatori di professione, bisognerà presentare un certificato medico che dimostri il soggetto non faccia abuso di alcol e non assuma alcun tipo di sostanza stupefacente. Fino all’emanazione del decreto da parte del ministero della Sanità, è sufficiente un semplice certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.

Esame teorico: nell'esame a quiz per la patente il numero delle domande sale da 30 a 40. Come precedentemente, a ciascuna domanda si dovrà rispondere con un vero o falso. Per essere promosso, non si dovranno commettere più di quattro errori. Non si potrà sostenere l’esame in una lingua diversa dall’italiano ad eccezione della Valle D’Aosta e dell’Alto Adige, dove si potrà sostenere l'esame anche in francese, tedesco.

Visite mediche: per chi ha più di 80 anni, il rinnovo della patente vale per due anni (prima erano tre): serve una visita specialistica da parte di una commissione medica locale.

Per le persone tra 77 e 80 anni rinnovo vale fino all’80° compleanno se è un medico a rilasciare il certificato che attesta i requisiti necessari; oppure, fino a 82 anni se è una commissione medica locale a effettuare la visita.

Conducenti professionali: coloro che hanno compiuto 65 anni possono continuare a guidare autotreni e autoarticolati fino a 68 anni, ma ogni anno devono sottoporsi a una visita che certifichi l’esistenza dei requisiti fisici e psichici necessari.

Neopatentati: nel corso del primo anno dal conseguimento della patente B, si potranno guidare soltanto veicoli con una potenza massima di 70 kW e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t.

Patente per ciclomotore: obbligo di superamento di un’apposita prova pratica. Modificando l’articolo 116 del codice della strada, la legge n. 120/2010 ha stabilito tale obbligo per chi vuole conseguire il certificato d’idoneità alla guida dei ciclomotori. Ciò vale anche per la guida delle Minicar.

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