giovedì 26 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il Codice del Turismo

Nella puntata di questa settimana abbiamo accennato alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal provvedimento presentato dal Governo a Palazzo Chigi in data 05 maggio 2011, meglio conosciuto come "Codice Riforma del Turismo". Con tale provvedimento, "il governo si propone di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Obiettivo di tale codice è quello di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività nel sistema Italia nel suo complesso".
Il provvedimento si compone di  sette titoli ed settantaquattro articoli.  Evidenzieremo di seguito soltanto alcuni cenni che riteniamo particolarmente importanti per quanto riguarda, gli effetti che tali disposizioni potrebbero avere nei confronti dei consumatori.

Titolo I
Oltre alle disposizioni di carattere generale, si evidenzia positivamente un nuovo e fondamentale princio, quello di garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza ulteriori aggravi del prezzo"

Titolo II
In questo titolo (che tra l'altro definisce le professioni turistiche) ci piace evidenziare, la prevista possibilità di organizzazione di percorsi formativi per giovani laureati e diplomati, tramite convenzione con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione, per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Titolo III
Questo titolo si occupa di riordinare il "mercato del lavoro ", pertanto riguarda più direttamente le imprese, le strutture ricettive e coloro che operano professionalmente nel settore turistico.

Titolo IV
Questo titolo è dedicato alle agenzie di viaggio, evidenziando un aspetto molto importante a tuela di possibili truffe perpetrate nei confronti dei consumatori; in particolare per quanto riguarda l'operatività e la disciplina delle agenzie operanti online, sottoponendo le stesse, alle medesime regole e controlli  cui sono soggetti le imprese di tipo tradizionale.

TitoloV
In questo titolo troviamo la definizione delle varie tipologie di prodotti turistici italiani.
Viene inoltre previsto l'obbligo da parte degli operatori della predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, tedesco e, preferibilmente cinese.
Meritano un cenno le norme che riordinano il cosiddetto "turismo sociale", nonché le norme previste per agevolare e incentivare l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali.

Titolo VI
Questo  titolo affronta la disciplina dei contratti tra turisti e operatori. Si prende atto, finalmente, che
il turista è un consumatore spesso non attrezzato per risolvere i problemi che si pongono durante la fruizione di servizi turistici, incline a subire pur di non perdere tempo prezioso della vacanza.  Conseguentemente, ne discende, che nella valutazione del danno, bisogna tenere presenti le specifiche esigenze che il viggio mirava a soddisfare, e che un'eventuale impedimento puo' frustrare.  In questo contesto, particolare rilievo assume la norma che introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata.

TitoloVII
Per quanto ci interessa più da vicino, in questa parte evidenziamo come il legislatore abbia voluto specificare quali strumenti di informazione devono essere  messi a disposizione del turista, nonché la disciplina della gestione dei reclami, rimandando la composizione delle controversie all'istituto mediazione.

Queste alcune considerazioni sono state fatte sulla base di quanto attualmente a nostra conoscenza e reso pubblico dal ministro del turismo.




2 commenti:

  1. Articolo molto interessante e informativo a mio parere.

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  2. Salve. La ringraziamo per il commento favorevole.
    Evidenziamo che il nuovo D.Lgs. 129/2011 ha introdotto novità in alcune tematiche già affrontate da Consumatore Informato attraverso il blog.

    - Danno da vacanza rovinata: il nuovo codice del turismo interpreta le sentenza della Cassazione e introduce una norma, l'art. 47, che meglio identifica il danno da vacanza rovinata "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta."

    - Multiproprietà: nuove norme in materia di vendita di multiproprietà (o diritti simili). Sono novità conseguenti alle normative europee.

    E' stata introdotta una disciplina per i contratti di scambio, di vacanza a lungo termine (superiore ad un anno) e vendita. Tale disciplina riguarda quei rapporti "misti" quale la vendita di punti vacanza, la rottamazione di multiproprietà, la permuta di diritti vacanza etc....

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