Questa domenica vi proponiamo una non più recente sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha chiarito che in materia di telecomunicazione il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, tant'è che il mancato rispetto di tale condizione rende inammissibile la domanda.
La conciliazione è stato l'argomento trattato lo scorso mercoledì a Trentino inBlu Radio e come già ricordato durante la trasmissione radio, in materia di telecomunicazioni le parti devono obbligatoriamente cercare la conciliazione prima di andare davanti al giudice, come stabilito dalla Legge n. 249/1997
di seguito la sentenza.
Tribunale di Milano
Sezione XI Civile
Sentenza 31 maggio 2007, n. 6743
R.G. 66563/05
ha pronunciato la senguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
DA
AttoreCon l’avv. Achille Testori
ATTORE
CONTRO
Wind Telecomunicazioni s.p.a. Con l’avv. Massimo Bonomi
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l’attore esponeva: che in data 29.1.02 aveva concluso con Infostrada un contratto per l’utilizzo della rete Internet denominato Verde ADSL da utilizzare presso il proprio studio professionale; che in data 5.4.05 verificava che la linea non era più funzionante e a seguito di verifiche apprendeva che era stata sospesa per il mancato pagamento di alcune fatture per un errore nell’intestazione delle fatture imputabili a Wind; che a seguito di numerosi solleciti la linea veniva attivata solo il 28.4.05; chiedeva pertanto che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti dall’attore per l’interruzione del servizio.Si costituiva la convenuta eccependo l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione prevista dalla l. 249/97 e nel merito l’infondatezza delle domande. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda.
Quindi nell’udienza del 30.5.07 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte ed il giudice, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ordinava la discussione orale della causa e nella stessa udienza il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’azione proposta dall’attore nei confronti della convenuta deve essere dichiarata inammissibile.Ai sensi dell’art. 1 comma 11 legge 249/97 deve infatti ritenersi condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dall’attore il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all’autorità Garante per le telecomunicazioni 182/02 che ne disciplina le modalità di esperimento nel Corecom competente per territorio.
Né alla controversia in esame può farsi applicazione dell’art. 412 bis n. 3 c.p.c. che in quanto norma speciale dettata per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. non è suscettibile di applicazione analogica.
Ne consegue che la domanda dell’attore deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:dichiara inammissibile la domanda proposta dall’attore;
condanna l’attore a corrispondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 1.500 di cui € 1.000 per onorario.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 31.5.07
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico
Dott.ssa Rossella Filippi
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