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venerdì 12 giugno 2026

Auto a noleggio online, l'offerta perfetta che può trasformarsi in una truffa

Trovare online un'offerta conveniente per il noleggio di un'auto è ormai una pratica comune. Bastano pochi clic per confrontare prezzi, scegliere il veicolo e avviare la procedura contrattuale. Proprio questa semplicità, però, può trasformarsi in un'opportunità per i truffatori.

La recente vicenda emersa a Mantova ne rappresenta un esempio significativo. Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla denuncia di due persone accusate di aver creato un sistema fraudolento legato al noleggio di autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori avrebbero utilizzato siti internet, profili social, recapiti telefonici e documentazione apparentemente professionale per convincere i consumatori della serietà dell'attività proposta.

Una cliente, fidandosi dell'offerta ricevuta, avrebbe effettuato diversi bonifici per oltre 4.000 euro senza ottenere la consegna del veicolo promesso. Solo successivamente sarebbe emerso che dietro l'apparente società di noleggio non vi era alcuna attività reale.

La vicenda non rappresenta un episodio isolato, tant'è che abbiamo potuto trattarlo già anni addietro (vedi qui). 

Negli ultimi anni le truffe online nel settore automobilistico sono aumentate, sfruttando la crescente diffusione dei servizi digitali e la tendenza dei consumatori a concludere contratti a distanza.

lunedì 1 giugno 2026

Recensioni on line: le nuove regole tuteleranno mercato e consumatori?

Torniamo a trattare un argomento, le recensioni online, abbastanza delicato, in quanto i commenti - più o meno genuini - lasciati da altri consumatori possono condizionare la scelta di un ristorante o di un hotel. 

Il problema, però, è noto da anni: non tutte le recensioni sono autentiche, e già ne abbiamo parlato nella famosa vicenda Tripadvisor (vedi qui), primo vero punto di discussione di questo fenomeno, ossia di commenti costruiti, giudizi pilotati, vere e proprie campagne di recensioni acquistate e che hanno progressivamente minato la fiducia dei consumatori, alterando anche la concorrenza tra le imprese.

Avevamo fornito alcuni suggerimenti per difendersi da questa pratica scorretta (clicca qui), ma la recente novità normativa entrata in vigore il 7 aprile 2026, dovrebbe consentire una maggior veridicità degli interventi on line, introducendo regole specifiche e dettagliate in materia di recensioni online, almeno nei settori del turismo e della ristorazione.


- Una disciplina che arriva dopo anni di interventi “indiretti”

Come anticipato in precedenza, le recensioni false non erano affatto lecite neppure prima e il nostro ordinamento già prevede norme di contrasto, ma in modo indiretto.

Il Codice del Consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, tra cui rientra anche la diffusione di recensioni non veritiere o manipolate, sanzionando anche le piattaforme che favoriscono queste condotte, come accaduto nella vicenda Tripadvisor, o più di recente con Trustpilot (vedi qui).

I ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno evidenziato come il sistema è costruito su principi generali, che richiede interventi caso per caso, successivi e che non sempre possono tutelare i soggetti danneggiati dai commenti falsi.

Negli ultimi anni è sorta l'esigenza della creazione di una disciplina specifica che chiarisca ciò che è lecito e cosa no, fornendo dei paletti chiari ed indiscutibili.

domenica 26 aprile 2026

Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente

L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).

Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.

Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.

Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).

La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.


- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”

Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.

Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore. 

In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.

Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva. 

Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.

Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.


- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma

È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.

Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.

Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025

sabato 18 aprile 2026

Indagine Internet mobile in Italia: cosa dicono i dati AGCOM

Nel 2025 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato i risultati della nuova campagna di misurazione della qualità delle reti mobili in Italia, nell’ambito del progetto “Misura Internet Mobile”. Il rapporto fornisce una fotografia tecnica dello stato delle infrastrutture e delle prestazioni delle reti cellulari nel nostro Paese.

Nel complesso i dati mostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto agli anni precedenti, grazie alla diffusione delle reti 5G e ai continui investimenti degli operatori nelle infrastrutture. Le velocità di download e upload registrate nei test sono in molti casi elevate e indicano che la capacità tecnica delle reti è cresciuta in modo significativo.

Tuttavia, per comprendere davvero cosa significhino questi numeri, è necessario distinguere tra due piani diversi: da una parte le prestazioni tecniche misurate in laboratorio o durante test specializzati, dall’altra l’esperienza reale che i consumatori vivono ogni giorno utilizzando il proprio smartphone.

la relazione contiene, peraltro, alcuni risultati sorprendenti che dimostrano come lo sviluppo delle linee internet avviene a macchia di leopardo, con una maggior evoluzione nel nord del paese, ma non in modo omogeneo e corretto, tant'è che ci sono zone del meridione che primeggiano per velocità di connessione.


a.- Come vengono effettuate le misurazioni - i risultati

La campagna si è svolta dal 1° settembre al 5 dicembre 2024 (pur riferendosi formalmente all'anno 2025), coinvolgendo 45 città italiane, cinque operatori — Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre — e quasi 220.000 test dinamici complessivi. 

I risultati globali delle misure statiche mostrano una velocità media di download di circa 331 Mbps e un Round Trip Time di 27,97 ms, all'esito di test effettuati nelle zone urbane. 

Le misure dinamiche urbane scendono a circa 269 Mbps, mentre quelle extraurbane si attestano intorno a 200 Mbps — un calo significativo non appena si esce dai grandi centri e che attesta il problema della diffusione della fibra in modo omogeneo su tutto il territorio.

Le rilevazioni della campagna AGCOM vengono effettuate tramite test su strada, i cosiddetti drive test, i quali non sono sempre attendibili nei risultati che offrono. I veicoli utilizzati per le misurazioni sono dotati di strumenti professionali e di terminali configurati per utilizzare la migliore tecnologia disponibile nel punto in cui avviene il test, ma non danno garanzia assoluta in merito alla ricezione internet.

Questo aspetto è importante per interpretare correttamente i risultati. I dispositivi utilizzati sono infatti smartphone di fascia alta, configurati in modo ottimale e collegati alla rete nelle migliori condizioni tecniche possibili.

I valori ottenuti rappresentano quindi la prestazione massima che la rete può offrire in determinate condizioni, non necessariamente la velocità che un utente medio riesce a ottenere nel normale utilizzo quotidiano.

Questi sono alcuni dei risultati determinati nella relazione che trovate in calce.



b.- Velocità teoriche e velocità reali

Negli ultimi anni le offerte commerciali degli operatori mobili hanno iniziato a pubblicizzare velocità molto elevate, soprattutto con l’arrivo del 5G. In molti casi si parla di connessioni in grado di raggiungere centinaia di megabit al secondo.

Nella pratica, però, la velocità effettiva dipende da numerosi fattori che spesso sfuggono al controllo dell’utente:

  • il modello e l’anzianità dello smartphone utilizzato;
  • la distanza dall’antenna e la qualità della copertura;
  • la presenza di ostacoli fisici o edifici;
  • il numero di utenti collegati alla stessa cella;
  • la congestione della rete nelle ore di maggiore traffico.

Il risultato è che la qualità della connessione può variare sensibilmente anche all’interno della stessa città o nello stesso quartiere. Non è raro che la velocità reale sia molto più bassa rispetto ai valori teorici indicati nelle offerte commerciali.

Per quel che riguarda lo sviluppo sul territorio nazionale della linea internet, non vi è un proprio disquilibrio nord/sud, in quanot alcune regioni meridionali come la Basilicata e la Puglia mostrano velocità di download dinamiche superiori a regioni settentrionali come il Friuli o le Marche. Questo dato controintuitivo si spiega probabilmente con la minore congestione delle reti in aree a più bassa densità di utenti — un effetto collaterale paradossale della disparità demografica.

Oltre alle differenze tra aree urbane ed extraurbanee (zone di montagna), anche le strade extraurbane restano il punto debole, come ad esempio sul percorso Messina-Palermo ove è stato registrato un RTT di quasi 61 ms, quello Trieste-Udine mostra un tasso di perdita dei pacchetti del 2,28%, e il tragitto La Spezia-Parma supera i 50 ms di latenza. 

Per chi viaggia, lavora in mobilità o vive in aree non metropolitane, la qualità percepita è strutturalmente diversa da quella delle grandi città, come già possiamo quotidianamente notare.


c.- Il punto critico della trasparenza

Dal punto di vista della tutela dei consumatori, uno dei problemi principali riguarda proprio la trasparenza delle informazioni sulle prestazioni delle reti.

Le campagne di misurazione svolte dalle autorità di regolazione servono a monitorare il funzionamento complessivo del mercato e a confrontare le prestazioni degli operatori. Tuttavia questi dati non rappresentano automaticamente la qualità del servizio che un singolo utente riceverà nella propria abitazione o nel proprio luogo di lavoro.

Questo può generare un divario tra le aspettative create dalla comunicazione commerciale e l’esperienza concreta degli utenti.


d.- Un altro problema: come può essere provato il disservizio

Un ulteriore aspetto riguarda gli strumenti a disposizione dei consumatori quando la qualità della connessione non è soddisfacente.

Nel caso delle connessioni fisse esistono sistemi certificati di misurazione che possono essere utilizzati per dimostrare eventuali prestazioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste. Nel settore della telefonia mobile, invece, la verifica del disservizio è spesso più complessa.

La qualità della rete mobile è per sua natura variabile e dipende da molte condizioni esterne. Questo rende più difficile dimostrare in modo oggettivo che la prestazione fornita dall’operatore sia realmente inadeguata rispetto al contratto sottoscritto.


e.- Il futuro delle reti mobili

Nei prossimi anni la diffusione del 5G e l’evoluzione delle infrastrutture dovrebbero continuare a migliorare le prestazioni delle reti mobili. Allo stesso tempo il traffico dati è destinato ad aumentare rapidamente, spinto da streaming video, servizi cloud e nuove applicazioni digitali.

La vera sfida non sarà soltanto quella di raggiungere velocità sempre più elevate, ma soprattutto di garantire stabilità del servizio e prestazioni affidabili anche nelle ore di maggiore utilizzo.

Per i consumatori questo significa che la qualità della connessione non dovrebbe essere valutata solo sulla base della velocità massima teorica, ma anche sulla continuità del servizio, sulla copertura effettiva e sulla trasparenza delle informazioni fornite dagli operatori.

Di seguito, il report di AGCOM.

lunedì 13 aprile 2026

Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot

Fonte: comunicato stampa
23 marzo 2026
La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.

Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.

sabato 4 aprile 2026

Netflix condannata: aumenti illegittimi degli abbonamenti e rimborsi fino a 500 euro

La recente pronuncia del Tribunale di Roma contro Netflix, a seguito della brillante azione avviata dal Movimento consumatori, segna un passaggio rilevante nei rapporti tra piattaforme digitali e consumatori, rafforzando la posizione di questi ultimi a fronte dei progressivi aumenti disposti dalla multinazionale americana, leader nel settore dello streaming  (per maggiori informazioni/aiuto scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il giudice romano, infatti, ha dichiarato illegittimi gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati tra il 2017 e gennaio 2024, annullando le clausole contrattuali che li giustificavano, e che sono state considerate vessatorie e contrarie al Codice del Consumo.

Questa decisione consente, di fatto, ai consumatori di ottenere il rimborso per i maggiori costi sostenuti in questi anni, con una precisazione: Netflix ha già dichiarato che proporrà appello alla pronuncia del Tribunale di Roma e quindi l'esito del primo grado potrebbe essere ribalto con il giudizio di seconde cure.


a.- Il nodo giuridico: perché gli aumenti sono illegittimi

Al centro della decisione c’è una clausola contrattuale che consentiva a Netflix di modificare unilateralmente i prezzi senza indicare criteri chiari, oggettivi e verificabili.

Una previsione di questo tipo contrasta con gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, che impongono:

  • trasparenza,
  • equilibrio contrattuale,
  • prevedibilità delle condizioni economiche.

La violazione della norma inderogabile del Codice del Consumo comporta la nullità della clausola contrattuale, con conseguente inefficacia degli aumenti previsti da Netflix ai consumatori, i quali sono legittimati ad ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate negli anni.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

venerdì 13 febbraio 2026

Attenti alla "truffa della ballerina": arriva da whatsapp e può essere molto dannosa

Con questo nostro intervento torniamo a trattare il tema delle truffe digitale, in quanto sono in deciso aumento i tentativi di attacco nei nostri confronti, spesso attraverso i social network, ma di recente questo fenomeno si sta sviluppando attraverso WhatsApp.

Abbiamo trattato di recente questo fenomeno, ossia il ghost pairing (vedi qui), ossia quando i truffatori si appropriano del tuo contatto Whatsapp e lo utilizzano per portare avanti altre truffe.

E' ciò che sta accadendo di recente, in quanto molte persone stanno ricevendo via Whatsapp un messaggio apparentemente innocuo: la foto di una bambina che danza, un testo emozionale che parla di un concorso, di un “corso gratuito” in palio e l’invito a votare tramite un link.

È quella che ormai possiamo chiamare “la truffa della ballerina”.

Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, pericolosamente efficace: si fa leva sull’emotività, sulla tenerezza e sul desiderio di aiutare qualcuno, soprattutto quando il messaggio sembra arrivare da un contatto conosciuto o da un profilo che appare affidabile.


Come funziona la truffa

Il messaggio tipico racconta una storia rassicurante: una scuola di danza, una finale di concorso, una bambina “bravissima”, il sogno di vincere un corso gratuito. Per votare, basta cliccare su un link esterno.

Quel link però: non porta a un vero concorso, ma rimanda a siti costruiti solo per ingannare, può chiedere di inserire credenziali social o email, può attivare abbonamenti indesiderati, oppure può installare software malevolo sul dispositivo.

In molti casi, dopo il clic, l’account della vittima viene usato per diffondere automaticamente lo stesso messaggio ad amici e contatti, facendo moltiplicare l’inganno a catena.


Perché funziona così bene

Questa truffa sfrutta tre leve psicologiche potentissime:

  • L’emozione: una bambina, un sogno, una gara. È difficile dire di no.
  • L’urgenza: “vota ora”, “manca poco alla finale”, “aiutaci”. Si spinge l’utente a non riflettere.
  • La fiducia: spesso il messaggio arriva da un profilo che conosciamo o sembra reale.

Risultato: si clicca senza controllare, e il danno è fatto.

sabato 7 febbraio 2026

Ghost pairing: la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta la fiducia (e i tuoi contatti)

Sempre più cittadini si rivolgono agli sportelli dei consumatori dopo aver scoperto che qualcuno ha messo le mani sul loro account WhatsApp. 

In molti casi non c’è stato nessun furto del telefono, nessuna password “indovinata” e nessun virus evidente, anche se subite dei danni con l'accesso illegale nel vostro telefono da parte di truffatori digitali.

La causa si chiama Ghost Pairing ed è una truffa subdola che sfrutta una funzione legittima dell’app: i dispositivi collegati.

In parole semplici, i truffatori non “rompono” WhatsApp, ma si limitano a convincere l'utente a dargli accesso da solo, senza rendersene conto, sfruttando la sua fiducia.


A.- Come funziona la truffa

L'atto telematico prende avvio con un messaggio che sembra normale e che arriva da un contatto che conosciamo: un amico, un collega, un parente

Questo contatto è, quasi sempre, a sua volta "compromesso", ossia è stato violato dai truffatori e viene utilizzato contro di voi.

Il messaggio contiene frasi studiate per far scattare curiosità o preoccupazione, per esempio:

“Ho trovato una tua foto online…”

“Guarda questo video, sei tu?"

"Ciao, come stai? Ti posso chiedere un aiuto?"

“C’è un problema con il tuo account, guarda qui”

Il messaggio è accompagnato da un link, all'apparenza innocuo, che viene cliccato, aprendo una  pagina che imita l’aspetto di un sito conosciuto e che chiede una presunta “verifica” per poter vedere il contenuto.

A quel punto viene richiesto di inserire un codice numerico. Sembra una normale procedura di sicurezza, ma in realtà quel codice serve a collegare un nuovo dispositivo WhatsApp: quello del truffatore.

Risultato? L’attaccante (il truffatore) ottiene accesso completo all’account:

  1. legge i messaggi
  2. ascolta le note vocali
  3. scarica foto e video
  4. scrive ai contatti fingendo di essere la vittima
  5. e usa l’account per truffare altre persone.

La cosa più pericolosa è che WhatsApp continua a funzionare normalmente sul telefono della vittima, la quale rimane ignara per giorni, addirittura settimane, fino a quando un amico li chiama dicendo: “non comprendo cosa mi hai scritto, mi puoi spiegare questa stranezza??…”.


B.- Perché è una truffa così efficace

La tecnica sta funzionando e creando danni non immaginabili, in quanto:

⇒ sfrutta la fiducia nei contatti in rubrica;

⇒ usa funzioni vere di WhatsApp, quindi non scatta nessun allarme automatico;

⇒ non blocca l’account e non dà segnali immediati evidenti;

⇒ permette ai truffatori di colpire a catena tutti i contatti della vittima.

In buona sostanza, una seppur minima distrazione può far cadere nella trappola il consumatore, il quale vede compromesso il proprio dispositivo e tutte le informazioni contenute al suo interno, le quali possono essere utilizzate dai malintenzionati per avviare altre condotte penalmente rilevanti.

sabato 20 dicembre 2025

False comunicazioni della Polizia - è truffa

Fonte: comunicato stampa
21 novembre 2025

In queste settimane molti cittadini stanno ricevendo SMS, apparentemente inviati dal proprio istituto bancario, che segnalano presunti problemi al conto corrente. Spesso, subito dopo, segue la telefonata su WhatsApp da parte di un numero sconosciuto, il cui profilo mostra l’immagine istituzionale di noti dirigenti della Polizia di Stato.

La novità della truffa è proprio questa: i criminali usano la foto del dirigente per apparire credibili e autorevoli nel momento in cui si presentano ai propri interlocutori e per convincerli a “mettere al sicuro” i propri risparmi seguendo le istruzioni ricevute. Di solito i truffatori chiedono di effettuare bonifici verso conti fraudolenti oppure di fornire credenziali, codici dispositivi e OTP.

Attenzione: si tratta di una truffa! Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini tramite WhatsApp, SMS o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente, né richiedono credenziali, dati personali o informazioni finanziarie.

Se ricevi messaggi sospetti, non rispondere e non aprire eventuali link; in caso di dubbi rivolgiti alla tua banca utilizzando esclusivamente i canali ufficiali e segnala subito l’accaduto alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di PS online.

venerdì 31 ottobre 2025

Preventivass: cos'è e e perché oggi non funziona

Diciamoci la verità, il libero mercato nel settore delle assicurazioni auto è una bella illusione e ad oggi non vediamo alcuna reale competizione tra le varie compagnie, con effettivi vantaggi in favore di noi consumatori.

Ed anzi, in un mercato assicurativo sempre più complesso, dove trovare la polizza più conveniente e adatta alle proprie esigenze può diventare un'impresa, strumenti come PREVENTIVASS dovrebbero rappresentare un valido aiuto per i consumatori, ponendosi dalla nostra parte con preventivi trasparenti e formati da parte di un soggetto terzo ed indipendente. 

Il progetto, sorto anni addietro, ad oggi non ha avuto alcun particolare successo ed è poco conosciuto tra i consumatori per le ragioni che proviamo ad analizzare di seguito.

lunedì 13 ottobre 2025

Scam: difendersi da una truffa digitale

La truffa digitale è un argomento sempre attuale anche alla luce degli ultimi eventi accaduti la scorsa estate, caratterizzata da ripetute denunce ricevute dalla Polizia postale dai consumatori. 

Purtroppo, ognuno di noi è sottoposto al rischio di ricevere un del tipo "Il tuo conto verrà chiuso tra 24 ore se non confermi i dati", oppure una chiamata dove ci viene promesso un guadagno stratosferico con un investimento minimo. Benvenuto nel mondo delle truffe moderne!

Di recente, inoltre, sono di moda le truffe attraverso whatsapp o instragram, ove il contatto è più "leggero" ed il truffatore riesce a celarsi con maggior facilità.

Quali sono i trucchi più in voga?
Non è una lista esaustiva, ma vi proponiamo i tipi di truffe on line più sviluppate nel 2025.

a.- La trappola dell'urgenza
Il sistema di truffa più diffuso si fonda sul creare panico nella vittima. 

Il truffatore lancia messaggi  del tipo "ULTIMO GIORNO!", "AGISCI SUBITO!" o "Il tuo account sarà bloccato tra 1 ora!".

E' evidente che il fine di questi messaggi è quello di creare senso di panico e fretta nella vittima, il cui cervello va in "modalità emergenza" e agisce per la tutela della posizione personale senza pensare che potrebbe trattarsi di una truffa.

                                                            REGOLA D'ORO
                                Se qualcuno ti mette fretta, è già un pessimo segno.
                              Le aziende serie ti danno sempre tempo per riflettere.


b.- Le offerte da sogno (che si trasformano in incubi)

In molti casi, il consumatore riceve un messaggio, anche via mail, ove viene prospettata una occasione unica del tipo "raddoppia i tuoi soldi in una settimana!" o "ultima chiamata per un nuovo modello di cellulare a soli 50 euro!". 

E' il classico caso di "troppo bello perché sia vero" ed infatti è probabile che si tratti di una fregatura. 

I truffatori puntano sulla nostra voglia di fare affari d'oro, ma ricorda: i miracoli economici non esistono (e se esistessero, non te li proporrebbe uno sconosciuto per messaggio).

In questi casi, occorre verificare se il venditore è un soggetto giuridico serio ed esistente, circostanza che potete verificare con una ricerca on line (qui un approfondimento).

Fatevi, inoltre, inviare i documenti contrattuali e verificare, attraverso un legale, se si tratta di una proposta seria e meritevole di attenzione.


                                                               REGOLA D'ORO
Quando ti propongono una offerta troppo vantaggiosa, rifletti prima di accettare
             Fatti inviare i documenti contrattuali e verifica la serietà del venditore

c. Fame di dati personali

Ricordatevi che: nessuna banca, operatore telefonico o ente pubblico ti chiederà mai password, PIN o codici via email o SMS. 

Mai. Se succede, è una truffa al 100%.

Questa regola vale anche nel caso di chiamate improvvise: "Sono di Poste Italiane, mi conferma il suo codice carta?". No, non sei di Poste Italiane, sei un truffatore!

I Dettagli che Tradiscono

I criminali spesso si tradiscono da soli:

  • Email da indirizzi strani: bancaonline@email.it invece del dominio della banca
  • Errori di italiano: "La sua carta è stata bloccata per motivi di sicurezza"
  • Loghi sgranati: se il logo della banca sembra fatto con Paint, non è la banca

Vi forniamo alcune informazioni/suggerimenti

Regola #1: Dubbio Prima, Verifiche Dopo

Non importa quanto sembri convincente il messaggio, la prima cosa che devi fare è chiamare la tua filiale o scrivere alla tua banca per avere un chiarimento.

Regola #2: Link? No grazie

Se il messaggio rimanda ad un link, questo è un segnale che si tratta di una truffa. Non cliccare mai su link di email o SMS sospetti. 

È come aprire la porta di casa a uno sconosciuto incappucciato. Se devi verificare qualcosa, vai direttamente sul sito ufficiale digitando l'indirizzo nella barra del browser.

Regola #3: Tecnologia aggiornata = scudo attivo

Tieni sempre aggiornati smartphone, computer e app. Quegli aggiornamenti noiosi che rimandiamo sempre? Sono pieni di patch di sicurezza che ti proteggono dalle ultime minacce.

Regola #4: Bodyguard digitale

Un buon antivirus è come avere un bodyguard che lavora 24/7. Non ti costerà una fortuna, ma ti può risparmiare un disastro. E ricordati di aggiornarlo con regolarità!

Regola #5: Passa parola (radio scarpa)

La cara e vecchia "radio scarpa" funziona sempre. Molto spesso se parli con amici e parenti, troverai qualcuno che ha vissuto questo tipo di esperienze e, quindi, può esserti di aiuto.

Potete anche googolare, ma spesso i truffatori nascondono le notizie on line, o le camuffano con altre notizie.

Alla fine, il miglior sistema di sicurezza sei tu. Se qualcosa ti puzza, anche solo un po', fermati e ricordati che on c'è fretta che tenga, non c'è offerta che scada, non c'è emergenza che non possa aspettare dieci minuti per una verifica.

Ricorda: è meglio perdere un'occasione (quasi sempre falsa) che perdere i propri risparmi (sempre veri).

sabato 4 ottobre 2025

L’Antitrust rafforza la tutela dei consumatori digitali: poteri speciali e misure d’impatto

Nuovi poteri per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiamata a sorvegliare il mercato digitale, verificando il rispetto delle regole per la tutela del consumatore.

AGCM viene dotata di nuove leve normative e strumenti concreti per agire con più incisività contro le pratiche scorrette e per tutelare chi acquista online—anche quando l’azienda coinvolta opera da oltre confine.


1. Le radici normative: Decreto “Asset” e “Decreto legislativo 185/2021” (ECN+)

Quali sono stati i passaggi che hanno portato ad ampliare i poteri dell'Antitrust?

a.- Il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (noto come Decreto Asset), all’art. 1, comma 5, ha affiancato all’AGCM poteri storicamente rivolti solo al trasporto aereo—ma ora interpretati in termini generali per ogni mercato. In concreto, se un’indagine conoscitiva rileva “distorsioni alla concorrenza con pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre “ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata” per correggere il mercato .

b.- Va ricordato inoltre il Decreto legislativo n. 185/2021, di recepimento della Direttiva UE 2019/1 (ECN+), che ha rafforzato il sistema nazionale di tutela della concorrenza, attribuendo all’AGCM poteri d’indagine, strumenti sanzionatori e maggiore indipendenza operativa 

c.- Il Consiglio di Stato, con parere del gennaio 2024, ha chiarito che tali poteri non sono circoscritti al settore aereo, ma si estendono a tutta l’economia, dove l’Autorità rilevi anomalie strutturali. Successivamente, l’AGCM ha avviato una consultazione (marzo 2024) e ha pubblicato una propria Comunicazione interna per attivare l’attuazione pratica dei nuovi poteri espandendo la portata delle sue azioni 

lunedì 18 agosto 2025

Alfabetismo digitale: cosa (non) ci dice il rapporto AGCOM

La recente relazione di AGCOM sull'alfabetismo digitale ha disegnato un quadro variegato relativamente alla relazione tra gli italiani e il nuovo mondo digitale, lasciandoci un po' perplessi in merito alle conclusioni raggiunte. 

La relazione che trovate di seguito teorizza che il 90% degli italiani accede a Internet tutti i giorni, ma pur essendo perennemente collegati alla rete e ai social, secondo l'ultimo rapporto AGCOM sull'alfabetizzazione digitale e mediatica, pere che il "consumatore medio di connessione" sia impreparato ed esposto a rischi telematici a cui non sa come difendersi.


(1) Cosa ci vuol far sapere AGCOM

La relazione, che trovate in calce a questo nostro intervento, evidenzia come i consumatori abbiano una connessione adi internet variegata, ossia non solo attraverso il pc, ma anche (e specialmente) con smartphone, ma anche smart TV ed altri dispositivi di ultima generazione.

Nessuno è escluso da questo mondo digitale, anche se sapere usare un dispositivo non significa saperlo gestire in modo critico e consapevole. 

Secondo i dati proposti, solo il 7% degli italiani, ad esempio, ha un buon livello di alfabetizzazione algoritmica, ossia comprende davvero il ruolo che gli algoritmi hanno nel decidere cosa vediamo online. E più sale l'età e minore e maggiore è la percentuale di colo che non hanno nessuna o scarsissima consapevolezza su questi meccanismi.


(2) Disinformazione, odio e fake news: il far west dei contenuti

E' chiaro che il mondo digitale ha ampliato i contenuti proposti ai consumatori, riducendone l'attendibilità sia in merito alla provenienza che al contenuto, chiamando il fruitore ad un'analisi critica più approfondita.

Il dato proposto dalla Relazione è, sotto questo profilo, inequivocabile: il 43,5% degli italiani si imbatte frequentemente in contenuti di disinformazione. 

E qui casca l'asino: più della metà della popolazione vede fake news, hate speech, revenge porn, ma solo una minoranza sa come reagire e quali contromisure adottare. 

Gran parte di noi, di fronte ad un contenuto falso e offensivo, evita il canale andando oltre.

Nel frattempo, minori e giovani si muovono in questo mare digitale senza bussola: tre su quattro hanno già avuto esperienza di contenuti pericolosi come sfide social estreme, cyberbullismo o contenuti sessuali indesiderati, così come riferisce l'Autorità. 


(3) Possiamo fare affidamento sulle istituzioni? Sì, ma…

Il rapporto AGCOM segnala che i cittadini, soprattutto i minori, nutrono ancora fiducia nella scuola e nelle istituzioni per la propria educazione digitale. Bene. Ma poi? 

Il 44% degli italiani non si rivolge a nessuno per avere indicazioni su un uso consapevole dei media ed anche il lettore di questo contributo può ben comprendere che il dato è inquietante  perché attesta il distacco tra i navigatori della rete e i soggetti pubblici, ossia coloro chiamati a controllare questo non più nuovo mondo.

La verità è che le iniziative, quando ci sono, sono spesso episodiche, scollegate e poco incisive. Si parla di tavoli di coordinamento, deleghe ai Corecom, progetti scolastici… Ma la sensazione concreta, per chi vive la rete tutti i giorni, è che si navighi a vista in un mare digitale senza regole.


(4) Svegliati consumatore: alfabetizzazione digitale è tutela, non accessorio

La verità che la Relazione non rivela è che il consumatore deve comprendere che l'educazione alla navigazione in rete, ossia l'alfabetizzazione digitale non è un fastidioso argomento da blog dei consumatori, ma è un necessario presupposto che consente di accedere ai contenuti digitali in modo corretto e sapendo come ci si può tutelare.

In altri termini, in questi casi vale ancor di più il solito antico modo di dire "sapere è potere".

Il tema dell'alfabetizzazione digitale viene spesso relegato a un problema "educativo", quasi fosse una questione scolastica, ma invero è, prima di tutto, una questione di tutela dei consumatori.

Chi non conosce la rete e gli algoritmi, e il loro funzionamento, è in una posizione di debolezza; chi non riconosce la disinformazione, chi non comprende le dinamiche dei social, è più esposto alle truffe online e agli abusi commerciali; chi non conosce la rete è soggetto al  consumo inconsapevole di contenuti illegali o comunque ad un'informazione drogata e manipolata.

Un consumatore informato è un cittadino che meglio si tutela, risultando meno vulnerabile alle insidie telematiche (c.d. cyber risk).

Sotto questo profilo, vanno bene i rapporti annuali e i tavoli con le associazioni, ma per tutelare davvero i consumatori serve ben altro che la relazione non individua in modo accurato.

Noi parliamo di formazione obbligatori nelle scuole con specifiche figure che non siano i docenti, a loro volta ignoranti telematici; campagne informative che spieghino con linguaggio chiaro come difendersi; una politica di pressione sui giganti digitali per rendere gli strumenti di controllo e personalizzazione veramente accessibili e comprensibili; sportelli territoriali, magari nei Comuni o nelle biblioteche, dove i cittadini possano ricevere assistenza digitale di base; una educazione digitale anche rivolta agli adulti e, soprattutto, per gli anziani, la fascia più vulnerabile e più dimenticata.

AGCOM ci consegna numeri che dovrebbero preoccupare tutti, non solo gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, in quanto il digitale non è un optional, è l'ambiente in cui viviamo ogni giorno. 

Sotto questo profilo chi vi scrive ritiene che non possiamo permetterci di lasciare milioni di persone inconsapevoli, disinformate e vulnerabili ed è necessario apportare correttivi idonei a prevedere una tutela nei confronti delle categorie più svantaggiate.

Chi tutela i consumatori deve alzare la voce: senza alfabetizzazione digitale, non c'è vera libertà di scelta, né sicurezza. E questo, lo ribadiamo, non è un problema da nerd o smanettoni. È una questione di diritti fondamentali.

Di seguito, la Relazione di AGCOM.

venerdì 8 agosto 2025

Qr code criminale


Fonte: "Patti Chiari" - RSI

venerdì 25 luglio 2025

La recensione è servita by "Patti Chiari"


Fonte: "Patti Chiari" - RSI
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