giovedì 28 luglio 2011

Da Trentino inBlu al blog: condizioni generali del contratto di vendita dei pacchetti turistici.



Come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, i tour operator o fornitori di pacchetti turistici hanno dei precisi obblighi d’informazione nei confronti del consumatore, disciplinati tra l’altro dagli articoli 87 e 88 del codice del consumo che regolano rispettivamente le Informazioni del consumatore e il contenuto dell’opuscolo informativo che deve essere fornito al consumatore.

Una parte consistente di queste informazioni sono contenute nelle Condizioni Generali del contratto di vendita, che si trovano generalmente nella parte finale dei cataloghi che sono posti alla nostra attenzione. Spesso queste informazioni sono scritte con caratteri estremamente piccoli. 

Cercheremo in questa puntata, e nella prossima, di analizzarne le principali, ed evidenziarne eventuali problematicità presenti.

Nella parte iniziale delle Condizioni Generali di Contratto, solitamente è fornita la definizione di pacchetto turistico, e sono indicate le fonti legislative di riferimento del contratto, ed eventuali informazioni obbligatorie quali ad esempio quelle contenute nella “scheda tecnica”.

Tale scheda deve necessariamente indicare:

- Nome del Tour Operator/agenzia ed estremi dell’autorizzazione amministrativa

- Numero di polizza assicurativa R.C.

- Tempo e durata del catalogo proposto o del programma fuori catalogo

- Cambi di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno e valore

Seguono inoltre le informazioni previste al primo comma dell'articolo 87, che riguardano in particolare “le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno".

Molti operatori nelle condizioni generali di contratto prevedono che le indicazioni riguardanti il pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta, sono fornite dall'organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico, dall'articolo 87 comma due del codice del consumo, prima dell'inizio del viaggio.

Ciò non toglie che le informazioni disciplinate dall'articolo 87 comma due del codice del consumo, (qualora la sottoscrizione contratto non avvenga nell'imminenza della partenza) devono essere fornite per iscritto e riguardano:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero gli uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi di soggiorno di minore all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso d’incidente o malattia.

Il comma terzo dello stesso articolo prevede che qualora il contratto sia stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel primo comma devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

Qui potete ascoltare un estratto dalla trasmissione del 27 luglio 2011.

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