giovedì 7 luglio 2011

Da Trentino inBlu al blog: la prenotazione

Viaggiamo insieme.

In occasione delle vacanze estive la nostra associazione, in collaborazione con Radio TrentinoinBlu,  vuole proporre un percorso informativo riguardante alcuni aspetti importanti che possono “tornare utili” al consumatore che intenda usufruire di un periodo di meritato riposo.

Questa settimana affrontiamo il tema della prenotazione.


La prenotazione.

La prenotazione, quale rapporto giuridico è molto diverso nel suo contenuto da altri rapporti giuridici molto simili e che spesso sono oggetto di confusione. La prenotazione come ben sappiamo, trova frequente utilizzazione nella formazione dei contratti a rilevanza turistica quali l'albergo, il trasporto, il viaggio.



Si tratta di un rapporto giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto, propedeutico alla stipula del contratto definitivo, con la quale le parti non intendono vincolarsi ma vogliono solo “bloccare l'affare” ma riservandosi l'assetto definitivo ad un momento successivo.

Il nostro ordinamento conosce alcuni strumenti idonei a ciò, molto diversi tra di loro, che producono effetti radicalmente diversi dalla vera e propria prenotazione.

Questi strumenti sono:

Contratto preliminare regolato rispettivamente dagli articoli 1351 e 2932 del codice civile che disciplinano rispettivamente la forma e il contenuto nel contratto preliminare.

In particolare ai sensi dell'articolo 1351 C.C., il contratto preliminare è nullo se non ha fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Ai sensi dell'articolo 2932 C.C. per il contratto preliminare inoltre è prevista la possibilità di chiedere ”l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto” ed in particolare si prevede che, colui che è obbligato a concludere un contratto e non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile uno si è escluso dal titolo può tenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Ai sensi del secondo comma si ricorda che: "si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che la proposta non esegue la sua prestazione con l'onestà offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non si è ancora esigibile.


L'opzione invece è disciplinata dall'articolo 1381. C. C. “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarlo meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile agli effetti previsti dall'articolo 1329.

La proposta irrevocabile è disciplinata dall'articolo 1329 C.C.: "se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia la proposta salvo che per la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


Giova quindi ricordare che dal contratto preliminare sorge un obbligo a concludere il contratto, e che come tutti gli obblighi a contrarre può essere oggetto di esecuzione forzata in forma specifica a norma dell'articolo 2932 C.C.: Da parte dell'ente può esperire questo rimedio nei confronti di chi non adempie l'obbligazione a contrarre e chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza costitutiva che produca agli effetti del contratto non concluso, mentre l'opzione è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione(proposta irrevocabile ex articolo 1331) mentre l'altra si riserva la facoltà di accettare o meno.

Il patto di opzione infine, secondo l'articolo 1331 conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell'altra parte, non realizzabili per un determinato per il tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori richieste del proponente. L'opzione può essere a titolo oneroso o titolo gratuito.


La proposta revocabile, come l’opzione è idonea a costituire un negozio giuridico preparatorio ad un successivo assetto definitivo. Importante evidenziare che mentre nell'opzione l'irrevocabilità della proposta è l'effetto di un contratto (detto, patto di opzione) nella proposta revocabile l'irrevocabilità della proposta deriva da un atto del proponente.


Anticipando ciò che andremo a dire ricordiamo che tendenzialmente la prenotazione, è un contratto unilaterali essenzialmente gratuito.


Disciplina particolare è infine quella che riguarda la prenotazione di trasporto aereo.

In questo caso è utile fin da subito liberare il campo alcune ipotesi che seppur denominate nella pratica (prenotazione confermata) nulla hanno a che vedere con altri tipi di rapporti contrattuali e in particolare con la prenotazione alberghiera.

La prenotazione alberghiera.

Con il contratto di prenotazione:

• l’albergatore si impegna tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso.

• il viaggiatore acquista diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.

La prenotazione alberghiera, si inquadra nell'ambito dei rapporti giuridici preparatori. essi infatti è diretto alla stipulazione di un futuro contratto di alloggio.


Elementi del  del contratto di prenotazione alberghiera:

Contratto atipico: in quanto non trova espressa e specifica disciplina legislativa.

Contratto consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall'esercizio alberghiero

Contratto unilaterale: in quanto l'obbligazione che sorge dal contratto è quella che grava sull'esercizio alberghiero. Essa consiste nel tenere a disposizione l'alloggio per il viaggiatore prenotato con l'esclusione di altri.

Essenzialmente gratuito: il viaggiatore nulla deve quale corrispettivo per l'obbligazione dell'esercizio alberghiero

Forma libera: nella pratica è stipulata per telefono, anche se qualche volta se ne dà conferma prescritto soprattutto in relazione alla generale diffusione di telefax e posta elettronica, e soprattutto di Internet.

Di regola contiene un termine essenziale.

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