Come era ampiamente prevedibile, la giurisprudenza di merito si sta dividendo in merito alla legittimità della tassa governativa sul cellulare.
Avevamo già affrontato la questione alcuni mesi fa ("12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!"), evidenziando come questa linea avrebbe consentito al contribuente di non versare l'imposta e chiedere la restituzione di quella già versata.
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, però, ritiene legittima la tassa di concessione governativa "è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano da parte dei beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze, emesse dallo Stato , ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 " Disciplina delle tasse sulle concessioni governative`, costituisce la norma base di riferimento , tutt'ora in vigore che ha subito negli anni alcuni ritocchi normativi.".
Partendo da queste premesse, la CTR di Perugia ritiene legittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate e quindi dovute le somme.
Di seguito la sentenza.
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, però, ritiene legittima la tassa di concessione governativa "è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano da parte dei beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze, emesse dallo Stato , ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 " Disciplina delle tasse sulle concessioni governative`, costituisce la norma base di riferimento , tutt'ora in vigore che ha subito negli anni alcuni ritocchi normativi.".
Partendo da queste premesse, la CTR di Perugia ritiene legittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate e quindi dovute le somme.
Di seguito la sentenza.
Commissione Tributaria Regionale di Perugia
Sezione IV
Sentenza 28 marzo 2011, n. 89
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DI PERUGIA SEZIONE 4 riunita con l'intervento dei Signori:
QUARCHIONI PROF. ALFREDO Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull' appello n° 216/09depositato il 31/03/2009
- avverso la sentenza n° 232104/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA
controparte: COMUNE DI GUBBIO
PIAZZA GRANDE N.9 06024 GUBBIO PG
difeso da:
ROSIMINI AVV. CLAUDIO
C/O SERVIZIO AVVOCATURA E CONTENZIOSO COMUNE DI GUBBIO PIAllA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG
Atti impugnati:
AVVISO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE n° TM000005/2006 TASSE CC: GG. 2003
- sull'appello n° 248/09
depositato il 30/04/2009
- avverso la sentenza n° 232/04/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA
proposto dal ricorrente:
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
VIA CESAREGIULIO VIOLA, 48 00148 ROMA RM
difeso da:
PIZZONIA AVV. GIUSEPPE E TRIMARCHI AVV. LAURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTI
L'Agenzia delle Entrate di GualdoTadino, a seguito del p.v.c. redatto dalla
Guardia di Finanza di Gubbio del 03/10/2006 nei confronti del Comune di Gubbio
,emetteva un atto di accertamento n, TM000005/2006 con relativi interessi e
sanzioni per complessivi €. 17.374,55, per il recupero del tributo evaso dovuto
al mancato pagamento della tassa di concessione governativa per l'impiego di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico, relativamente
agli anni dal 2003 al 2006 .II Comune di Gubbio, presentava ricorso tributario in data 26/02/2007 , avverso il suddetto atto di accertamento , argomentando in sintesi che :
- l'atto de quo avrebbe dovuto essere emesso nei confronti del gestore Wind Telecomunicazioni s.p.a., società di cui il Comune stesso si avvale per il servizio di telefonia mobile, in quanto sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 64 D.P.R. 600/1973 e perciò diretta responsabile dell'ammanco nei confronti dell'erario;
- la non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 641/1972 vista l'abrogazione esplicita dell'art. 318 DPR 156/1973 dallo stesso art.21 richiamato,.
- il Comune di Gubbio , in quanto Ente pubblico, non sarebbe soggetto alla tassa di cui al presente giudizio;
- le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'applicazione delle disposizioni in esame legittimerebbero la non applicazione. delle sanzioni irrogate.
I primi Giudici di Perugia , con ordinanza n. 57/04/2007 disponevano l'integrazione del contraddittoria, con la chiamata in causa della Compagnia Wind di Telecomunicazioni S.p.A e successivamente con sentenza del 07/12/2007, accoglievano parzialmente il ricorso dichiarando non applicabili le. sanzioni irrogate e gli interessi e condannavano il gestore Wind Telecomunicazioni S.p.A in solido con il Comune di Gubbio al pagamento di quanto da questi dovuto all'Amministrazione Finanziaria e compensa totalmente fra le parti le spese.
Avverso la sentenza si appellava
Osserva infatti che la conclusione dei primi giudici sulla responsabilità in solido della tassa deriva da una errata ed illegittima lettura della normativa di riferimento, per essere il gestore telefonico del tutto estraneo al rapporto tributario de qua, che invece intercorre tra l'abbonato e l'amministrazione finanziaria.
In subordine, chiede di accertare l'obbligo del Comune. di Gubbio di versare il tributo in qualità di obbligato principale ed il conseguente diritto di rivalsa di WINDnei confronti dello stesso, per ogni e qualsiasi somma che
Con appello incidentale, interviene anche il Comune di Gubbio ,chiedendo la pubblica udienza ed in via preliminare di ordinare la riunione del presente giudizio di appello R.G.A,n.248/2009 con quello di cui al R.G.A n.216/2009 pendente dinanzi alla medesima Commissione Tributaria Regionale, altro collegio, cosi come disposto dagli artt.29 e 61 del D.Lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 335 e 350 (3° comma) c.p.c.;
Nel merito, in riforma della impugnata sentenza chiede di disporre l'annullamento e/o la modifica degli atti avverso ai quali il Comune di Gubbio previo accertamento e dichiarazione che la Tassa di Concessione Governativa non é dovuta dal Comune di Gubbio per essere Amministrazione pubblica e quindi esonerata stessa e comunque privo della effettiva titolarità passiva della obbligazione tributaria, con conseguente condanna della Wind Telecomunicazioni S.p.A. al rimborso e quindi al pagamento nei confronti del Comune di Gubbio, salvo eventuale e successiva rivalsa, della. somma di € 8.494,78 e comunque degli importi da questo pagati.
In subordine di rigettare in ogni caso la domanda svolta dall'appellante Wind Telecomunicazioni S.p.A., nei termini più ampi della sua formulazione,, in quanto infondata e per l'effetto confermare in parte la sentenza appellata, chiedendo il pagamento in favore del Comune di Gubbio delle spese, dei diritti e degli onorari di causa di entrambi i gradi del presente giudizio.
Si costituiva altresì nel giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate, chíedendo,contrariamente a quando sostenuto dai primi giudici, di accertare l'inesistenza delle obiettive condizioni di incertezza così come richiesta dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e condannare pertanto le parti al pagamento delle sanzioni.
Il Collegio in seduta del 14/02/2001, preso atto che avverso la medesima sentenza è stato proposto appello con il numero di Ruolo R.G.A n°216/09, assegnato ad altro collegio stessa Sezione quarta e che il medesimo con. ordinanza del 21/02/11 soprassedeva alla decisione , trasmettendo gli atti al Presidente della sezione quarta per consentirgli di valutare la possibilità della riunione dei due appelli, il qui presente collegio rinvia la trattazione del presente giudizio all'udienza del 28/03/2011 , per decidere la richiesta di riunione.
Sopraggiungevano nel frattempo nuove memorie di appello delle parti ai fini della decisione e per la riunione dei due ricorsi:
Con memoria
Osserva inoltre che i due procedimenti (RGA. 216/09 e RGA 248/09), non hanno le stesse parti, né lo stesso oggetto e quindi chiede la massima cautela per possibilità di disporre la riunione dei due procedimenti, valutandone preliminarmente la ammissibilità e la procedibilità dell'appello preposto dalla Agenzia delle Entrate (R&A 216/09), in quanto proposto in violazione dell'art: 53, comma 2, bl.gs. n, 546/1992.
- Con memoria il Comune di Gubbio in via preliminare chiede di ordinare la integrazione del contraddittorio nei confronti della Wind Telecomunicazioni S.p.A nel giudizio di appello RGA 216/09 a cura e spese dell'appellante Agenzia dalle Entrate.
Nel merito di accogliere l'appello incidentale, dichiarando non dovuta la tassa ed in subordine di rigettare la richiesta delle sanzioni da parte dell'ufficio ed in ogni caso condannare l'Agenzia alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
Il Collegio, analizzata la documentazione agli atti prodotta dalle parti e ascoltate le medesime in udienza, ritiene preliminarmente opportuno di disporre la riunione dei due giudizi, RGA n° 21612009 e RGA n°248/2009 sia perché costituiscono appelli alla medesima sentenza ai sensi dell'art.273 c.p.c. con oggetto identico, sia per motivi di economia processuale e connessione.
Gli appelli proposti dalla Wind Telecomunicazioni e l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate nonché l'appello autonomo del Comune di Gubbio di cui ai giudizi RGA 216/2009 e RGA 248/2009 hanno infatti per oggetto le medesime questioni, che estrinsecano contestazioni di legittimità dell'accertamento TM000005/2006; in particolare la legittimazione passiva del Comune di Gubbio e della Wind Telecomunicazione al pagamento della Tassa dì Concessione Governativa per gli anni 2003 al 2006; ; la sussistenza dell'obbligo quantomeno di solidarietà a carico della Wind per il pagamento della stessa Tassa;la legittimità dell'esonero dalle sanzioni concesso dal primo giudice e contestata dall'Agenzia delle Entrate.
Atteso che queste circostanze costituiscono infatti il presupposto per l'applicazione del combinato disposto degli artt.61 e
Prima di procedere alle risposte sulle varie domande ed eccezioni formulate dalle tre parti in causa, si ritiene necessario procedere preliminarmente all'approfondimento di alcuni concetti.
La Tassa di Concessione Governativa, conosciuta anche. con l'acronimo TCG, è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano da parte dei beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze, emesse dallo Stato , ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 " Disciplina delle tasse sulle concessioni governative`, costituisce la norma base di riferimento , tutt'ora in vigore che ha subito negli anni alcuni ritocchi normativi.
Gli intestatari di un abbonamento di telefonia mobile devono corrispondere allo Stato €12,91 mensili se per uso affari, mentre € 5,16 se per i privati
Sulla tassa governativa di concessione ed in particolare quella inerente gli abbonamenti di telefonia mobile. è tornata recentemente a crearsi una "querelle interpretativa" che trova la giurisprudenza non sempre univoca su posizioni di merito diversificate , considerato sia la nebulosità della normativa in questione e sia l'assenza di pronunce di legittimità sulla questione che abbiano chiarito tutti i dubbi sulla materia.
La questione in generale investe tre aspetti, che si ripresentano anche nel caso della controversia di cui trattasi.
Un aspetto è quello riguardante il fatto che nel corso degli anni, il testo base di riferimento che regola la materia delle telecomunicazioni rappresentato dal D.P.R 641/72, ha subito qualche modifica con l'avvicendamento di numerose. norme, quali il D.P.R.156/73 ; D.M.n°33/1990, il Dlgs256/2003, norme che hanno modificato alcuni termini ed espressioni quali la "concessione" , la "licenza" o il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, creando confusione sul significato degli stessi termini, talchè la tassa governativa, appare da parte di alcuni non più dovuta;
L'altro aspetto che essendo lo Stato e le Amministrazioni statali esonerate dalla tassa, da parte di alcuni si accampa la tesi secondo cui anche le Amministrazioni Comunale, Provinciali e Regionali, patendosi considerare facenti parte della "governance" dello Stato, possano anch'esse rientrare tra tali esoneri quali pubbliche amministrazioni.
Da ultimo , essendo il gestore telefonico colui che contrattualmente fornisce il servizio materialmente, facendo da tramite per la concessione o licenza o documento sostituivo del servizio medesimo concesso dallo Stato, possa conseguentemente ritenersi soggetto passivo della tassa e funzionare come sostituto d`imposta.
Chiarito i termini delle questioni e passando all'analisi delle norme che disciplinano i presupposti della tassa, occorre rilevare innanzitutto che l'art. 1 (oggetto delle tasse), D.P.R. 26/10/1972, n. 641 statuisce che i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa;
· L'art. 13-bis D.P.R 641/1972- (Esenzioni)- citato, dispone invece chi né è esente " gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di/utilità sociale (onlus) e le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (comma 1) e che sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici derivanti da. disposizioni legislative o regolamentari (comma 2)”
· L'art. 215, Dlgs n. 259/2003: elimina la licenza d'esercizio «di cui all'articolo 318, D.P.R. 29/03/1973, n. 156 (Testo unico in materia postale di Bancoposta e di telecomunicazioni) per l'utilizzo del servizio radiomobile;
· L' art.3, D.L. 13/05/1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202/1991, nell'assoggettare alla tassa la licenza d'esercizio o il documento sostitutivo per l'impiego. di apparecchiature terminali per il servizio. radioelettrico, contiene un riferimento, oltre all'art. 318- D.P.R. n. 156/1973, disciplinante la licenza per l'esercizio di tale servizio, anche all'art. 3, comma 2, del DM 1310211990, n. 33, relativo al regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Quest'ultima, disposizione prevede che l'abbonamento telefonico stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell'attivazione dell'utenza, sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di stazione radio.
L'abbonamento telefonico costituisce cioè il "documento sostitutivo" della licenza che l'art. 21 del Testo e tariffa base individua quale presupposto della tassa di concessione governativa, alternativo alla licenza medesima.
Tale ultimo Decreto Ministeriale 11°3311990, non essendo, a differenza dall'art. 318 del D.P.R, n. 156/1973, abrogato da. successive disposizioni,. costituisce il presupposto legislativo per ('applicazione, ai contratti di servizio radiomobile, della tassa di concessione governativa.
La norma tributaria del D.M. n. 33/1990, riconduce pertanto la debenza della tassa di concessione governativa a due presupposti tra loro alternativi; la licenza. d'esercizio, ora abrogata, oppure il "documento sostitutivo", che è costituito dall'abbonamento telefonico. La condizione di "abbonato" legittima ex se la pretesa tributaria.
Pertanto, a parere di questo Collegio e diversamente. da come propugnato dalla difesa dell'Ente Comunale, l'intervento legislativo del D.Lgs. n. 259/2003, in sede di approvazione del nuovo Codice delle comunicazioni non ha, in alcun modo, inciso sull'applicabilità -della tassa di concessione governativa;
Anche a voler ammettere, per ipotesi, che l'abrogazione del citato art.318 abbia comportato l'eliminazione delle licenze in relazione al mutamento di disciplina generale nella materia delle concessioni (con riferimento, peraltro, al rapporto tra Stato e gestori e non tra gestori e clienti, profilo, questo, idoneo ad indebolire ulteriormente la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente), resta fermo il fondamento normative, della tassa di concessione governativa costituito dal combinato disposto di cui aoVartk 3 del D.L. n. 151/91 e art.3, comma 2, del D.M. n. 33/1990.
Quindi, sintetizzando , il contratto di abbonamento telefonico continua a essere il presupposto per l'applicazione della tassa; il passaggio da una disciplina normativa fondata sulla concessione a una disciplina basata sull'autorizzazione non toglie valore, al fine che qui rileva, al contratto di abbonamento.
L'altro aspetto richiamato dall’ appellante incidentale, è quello secondo cui Enti pubblici , quali i Comuni,Provincie e Regioni , facendo parte.dell'Amministrazione. dello Stato in quanto facenti parte della "governance" del medesimo, né sono ugualmente esonerati.
La tesi non trova consenziente questo Collegio sia perché l’impianto normativo art. 13-bis D.P.R 641/72 ,non prevede espressamente gli Enti Pubblici tra i soggetti esenti , in quanto non qualificabili quali Amministrazioni dello Stato, in quanto dallo lettura costituzionalmente orientata dell'art. 114 della Costituzione, emerge che dall'art. 1, comma 2, del T.U. n. 165101 , i Comuni sono Enti distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato.
In merito invece alla domanda principale dell'appellante, secondo cui non è individuabile una disposizione che attribuisca ai gestori telefonici della telefonia mobile, la qualità di sostituti d'imposta configurando una loro responsabilità solidale per l'omesso o parziale versamento, da parte dell'utente, della tassa sulle concessioni governative. suddetta tesi trova consenziente il Collegio.
Il soggetto passivo delle tasse di CC.GG. è unicamente I'Intestatario , cioè l'utente della licenza o del documento sostitutivo e soltanto con tale soggetto intercorre il rapporto con lo Stato e conseguentemente il rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria. (art.30 D.M. Poste e Telec,n°197/97-ogni spesa, imposta ,tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto)
L'impianto normativa del settore ,infatti non prevede da parte del gestore del servizio alcuna funzione di sostituto di imposta , come espressamente sancito dalle norme per altri tributi, limitandosi quest'ultimo a fare d'interfaccia, tra l'utente finale e colui, lo Stato, che essendo unico titolare di ogni diritto o facoltà , a differenza di altri soggetti che necessitano di apposite autorizzazioni o licenze. per esercizio di determinate attività , ne è esentato insieme a tutte le Amministrazioni statali.
Per quanto sopra espresso ,ogni altro motivo ed eccezione si ritiene assorbito.
Stante comunque la obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono le norme investite , il Collegio accoglie in subordine la richiesta dell'appellante incidentale-Comune di Gubbio-dichiarando non applicabile le sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate nella memoria di costituzione in appello.
Per lo stesso motivo enunciato, appare equo e giusto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione decidendo sui ricorsi come sopra riuniti, casì provvede:
Accoglie l'appello della Compagnia Wind di telecomunicazione.
Rigetta l'appello del Comune di Gubbio e l'appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
Conferma nel resto la sentenza impugnata e dichiara compensate le spese di giudizio del Grado.
Perugia li, 28 Marzo 2011
Il Giudice Relatore-Estensore
Il Presidente del Collegio
Pietro Abbritti
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