sabato 23 luglio 2011

Federcontribuenti avanza una proposta di legge d'iniziativa popolare sulla riscossione esattoriale

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE SULLA RISCOSSIONE ESATTORIALE

1) Modifica d.lgs.471, 472 e 473/1997 e successive integrazioni
Al fine di garantire il gettito erariale e previdenziale e consentire il rientro dei debiti erariali, contributivi, previdenziali, dei tributi e delle tasse anche di competenza degli enti regionali e locali sono abolite le sanzioni sui ritardati pagamenti per tutte le imprese che alla data d’iscrizione a ruolo del debito tributario o dell’iscrizione definitiva dell’avviso di accertamento quale titolo immediatamente esecutivo si trovino in uno stato di grave crisi economico-finanziaria, ovvero hanno avuto una contrazione media del proprio fatturato di oltre il 30%, abbiano subito da parte della pubblica amministrazione ritardi oltre i 180 giorni nei pagamenti, abbiano una situazione creditoria in cui almeno il 15% sia determinata da crediti difficilmente esigibili, hanno ricevuto richieste di rientro o di estinzione anticipata di linee di credito bancarie, il reddito sia inferiore al 20% del debito accumulato, per coloro che hanno un reddito d’impresa fino a 30.000 euro e comunque in tutti gli altri casi in cui l’impresa possa dimostrare una grave crisi economica derivante da condizioni oggettive di mercato;

2) Per i contribuenti non imprenditori si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti tributari e previdenziali a condizione che sia riscontrata una grave crisi economico finanziaria, commisurata all’entità del reddito familiare dedotto l’indebitamento esistente per finanziamenti, mutui e il sostentamento primario della famiglia. La norma si applica per i redditi fino a 50.000,00 euro dedotti le ulteriori somme di euro 7.500 per ogni componente familiare; Tali norme si applicano anche a coloro che hanno cessato l’attività d’impresa o la libera professione;

3) Qualora i contribuenti hanno in corso una rateizzazione di avvisi bonari, si procede a unificare i pagamenti ricalcolando le somme dovute secondo le modalità della presente legge;

4) Qualora il contribuente abbia presentato richiesta di sgravio all’ente impositore e vi è in corso la richiesta di rateizzazione, nelle more che lo stesso ente impositore si pronunci, la rateizzazione dovra’ essere accordata al netto degli importi da sgravare;

5) E’ consentita la sospensione dei pagamenti per la durata di un anno, ulteriormente estendibile nel caso del perdurare delle difficoltà economiche, e con decorrenza dalla data d’iscrizione a ruolo per coloro che si trovano:

Se soggetti non imprenditori:
a)   In stato di disoccupazione;
b)   In cassa integrazione guadagni a zero ore;
c)   In mobilità;
d)   In stato di inoccupazione;
      Se imprese:
a)   In stato di sospensione dell’attività per ragioni di crisi aziendali;
b)   In caso di applicazione della Cassa Integrazione a zero ore;

6)Sono esclusi dalla non applicazione delle sanzioni le imprese, gli imprenditori e i contribuenti che  hanno effettuato nell’ultimo triennio investimenti di natura finanziaria e patrimoniale non finalizzati allo sviluppo dell’azienda e necessari alla continuità aziendale, e per i contribuenti non imprenditori che abbiano effettuato investimenti finanziari e patrimoniali impiegando somme eccedenti il sostentamento primario della famiglia o il pagamento del mutuo per la prima casa; Sono inoltre esclusi dalla non applicazione delle sanzioni tutti coloro che a seguito di accertamento passato in giudicato hanno subito una rettifica della base imponibile reddituale superiore al 10% di quanto dichiarato e per rettifiche superiori a 25.000 euro se trattasi d’imprese e imprenditori e 10.000 euro se trattasi di contribuenti non imprenditori; Ai soggetti di cui all’art. 1 e 2 gli aggi esattoriali si applicano nella misura del 20% di quelli applicati al momento dell’iscrizione a ruolo.

7) Per le imprese di cui all’ art. 1 si intende rilasciabile il DURC alla sola condizione di avere  aderito alle presente legge e a condizione che successivamente siano rispettati i termini della rateizzazione;

8) La somma rateizzabile sia con il concessionario della riscossione che in via amministrativa con gli enti impositori non potrà eccedere il quinto del reddito dichiarato, salvo l’adesione volontaria da parte dell’impresa o del contribuente a versare una somma maggiore;

9) Gli interessi applicabili alle rateizzazioni non potranno eccedere il tasso legale d’interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione;

10) E’ abolita la norma che consente l’anatocismo in materia di riscossione erariali, anche per i ruoli non ancora rateizzati o in corso di rateizzazione precedenti all’approvazione del Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 ;

11) Sono aboliti per i soggetti di cui all’art. 1 e 2 gli interessi di mora, e gli oneri accessori;

12) La rateizzazione include senza alcun diniego da parte delle autonomie locali tutte le somme iscritte a ruolo o in carico agli enti impositori siano essi di natura statale, regionale, comunale o di qualsiasi altro ente;

13) Sono cancellate d’ufficio per coloro che aderiranno alla rateizzazione tutte le misure cautelari iscritte dai concessionari della riscossione, e potranno essere riscritte solo quando il contribuente non paghi consecutivamente cinque rate senza giustificato motivo;

14) Sulle rate pagate in ritardo e comunque entro 365 giorni dalla loro scadenza si applicano le sanzioni e gli interessi di cui alle norme sul ravvedimento operoso. Decade la rateizzazione qualora nel corso del periodo di pagamento si eccede il mancato pagamento di almeno 6 rate.

15) Durante il periodo della rateizzazione e per importi superiori a €. 50.000,00 il contribuente non potrà effettuare la vendita di immobili di proprietà che abbiano un valore pari a quello per cui sia stata effettuata la rateizzazione, fino alla totale estinzione del debito;

16) Modifica dell’art. 50 del Dpr 602/72:
Al fine di garantire il gettito erariale e i diritti dei contribuenti le misure cautelari dovranno essere commisurate all’effettiva entita’ del debito aumentato del 20% e potranno essere applicate successivamente all’invio da parte del concessionario della riscossione di una comunicazione di preavviso da inviare almeno 90 giorni prima dell’eventuale iscrizione ipotecaria, del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi, o di qualsiasi altra misura cautelare prevista dalla legge; Non si dà luogo a iscrizione di ipoteca sulla prima casa per debiti inferiori a €. 50.000 da calcolarsi al netto di interessi e ogni altro onere accessorio; Non si dà luogo a iscrizione del fermo amministrativo per somme inferiori a €. 5.000,00 da calcolarsi al netto di interessi e ogni altro onere accessorio; non si da corso a pignoramento presso terzi o ad ogni altra misura cautelare prevista dalla legge al di fuori dell’ipoteca e del fermo amministrativo per somme inferiori a €. 15.000,00 da calcolarsi al netto di interessi e ogni altro onere accessorio;

16) Se fra gli importi da rateizzare risultano ruoli prescritti, il concessionario al fine di inserire tali importi nella rateizzazione dovrà allegare e dimostrare al contribuente le relative relate di notifica che attestino l’interruzione dei termini della prescrizione stessa; in mancanza i ruoli s’intendono automaticamente sgravati;

17) Modifica dell’art. 48 bis del Dpr 602/72
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo,  il pagamento di un importo superiore a quindicimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.(1)
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (2).

18) Modifica dell’art.52 del Dpr 602/72:
La vendita all’asta dei beni e dei complessi aziendali dei contribuenti morosi dovrà svolgersi secondo le norme previste dal codice civile e la base d’asta dovrà essere determinata al valore commerciale dopo apposita perizia effettuata da un professionista terzo, che né dovrà giurare la congruità;

19) Modifica dell’art 57 del Dpr 602/72.
1. Sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

20) Modifica dell’art. 60 del Dpr 602/72:
 1. Il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo, quando  ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

21) Per le vittime del fenomeno estortivo o usuraio sono cancellate tutte le somme debitorie relative al periodo in cui il soggetto è stato vittima delle estorsioni e dell’usura. Saranno riconosciuti per detti periodi i contributi figurativi al fine di garantire il diritto alla pensione;

22) E istituito un’ osservatorio nazionale sulla riscossione al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in materia e per il monitoraggio dell’attività di Equitalia e di Serit Sicilia;

23) Ai concessionari della riscossione e riconosciuto un aggio esattoriale del 3% sulle somme riscosse e dello 0,20% sul non riscosso;

24) E’ abolita la norma prevista dall’articolo 29 DL n. 78/2010 (accertamento immediatamente esecutivo);

25) Sono demandate alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza Stato-Comuni(anci) la determinazione delle modalità operative relativamente agli art. 1 e 2 della presente legge;

26) Entro 180 giorni dalla pubblicazione delle presente legge Inps e Agenzia delle Entrate dovranno dismettere le loro quote di partecipazione nella società di riscossione Equitalia e in eventuali sue partecipate e cederle ad una società di partecipazione pubblica di scopo estranea a qualsiasi rapporto con i due enti impositori;

27) Il controllo dell’attività di Equitalia spa e dei concessionari della riscossione, nei confronti dei contribuenti, viene affidata ad un’autorità indipendente con potere sanzionatorio, che avrà il compito di vigliare ed ispezionare i concessionari per verificare la corretta attività e il rispetto dello Statuto del contribuente;

28) Il Presente provvedimento non prevede oneri a carico dello Stato ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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