giovedì 18 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il volo aereo

Questa settimana ci siamo soffermati sul volo aereo e sulle particolarità di qusto tipo di rapporto contrattuale.

Con il termine di contratto di trasporto di persone s'intende solitamente il negozio giuridico in cui un soggetto denominato vettore, si impegna trasferire, da un  luogo ad un altro persone o cose.
Secondo l'articolo 1678 c.c " con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Naturalmente, parlando di trasporto non vi è compreso  solo il trasporto vero e  proprio,  ma anche tutte le fasi di movimento del veicolo, le soste, le operazioni preparatorie o consequenziali al vero e proprio trasferimento. Infatti si considero come avvenuti durante il viaggio anche eventi dannosi che si sono verificati anche nelle fasi preparatorie del trasporto in senso stretto (soste e fermate del veicolo).
Per quanto ci riguarda in questa puntata  porremo particolare attenzione al trasporto di persone  con un cenno anche al trasporto del bagaglio.
Il  trasporto del bagaglio infatti è considerato una prestazione accessoria del  contratto di trasporto del passeggero. Per bagaglio, se non vi sono particolari indicazioni nelle condizioni generali di trasporto o specifiche pattuizioni contrattuali, si deve intendere quel complesso di oggetti  di carattere personale in senso lato che il passeggero desidera viaggino con lui contemporaneamente, così da poterne disporre nel corso del trasporto di averli ed immediata disposizione al momento dell’arrivo. Le tariffe e gli usi appaiono estremamente elastici in ordine al predetto carattere personale bagaglio così da ricomprendervi oggetti di uso professionale (strumenti di lavoro campioni eccetera) quante cose destinate al commercio il consumo purché di modeste quantità e dimensioni e con le convenientemente imballate.
Si distingue tra bagaglio a mano, di cui passeggero mantiene la custodia, e bagaglio consegnato al vettore di cui il vettore ne assume la custodia.
La responsabiliè del vettore nel traspoto aereo di persona è regolata principlmente da due normative:
  • Convenzione per l'unificazione di  alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre del 2003.
    Detta convenzione si applica ad ogni trasporto di aereomobile i cui punti di partenza e destinazioni, previste contrattualmente si trovino secondo le previsioni del contratto  sul territorio di due Stati entrambi i contraenti dell'una o dell'altra convenzione, oppure anche su quello di un paese contraente purché sia contrattualmente previsto uno scalo in un altro Stato .
  • Normativa comunitaria:
  • Regolamento (CE) n 261/2004 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • Decreto legislativo del 27 gennaio 2006 n. 69 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n 261/2004"

La convenzione di Montreal
La convenzione di Montreal  è caratterizzata da una presunzione di responsabilità del vettore aereo internazionale per morte e lesioni corporali del passeggero, oppure in caso di distruzione di perdita ed avaria del bagaglio consegnato.
Detta responsabilità può essere superata dal vettore dimostrando che gli eventi che hanno causato la lesione sono dovuti in  tutto o in parte ad imprudenza o negligenza del viaggiatore dei suoi aventi causa.
In caso di  risarcimento  del danno all'incolumità fisica,  superiore alla misura 113.120 d.s.p (diritti speciali di prelievo) è consentito al vettore aereo internazionale di dare prova liberatoria che il predetto danno è esclusivamente dovuto all'atto illecito o negligenza od omissione di terzi, rispondendo  comunque lo stesso vettore per l'intero pregiudizio patito dal trasportato anche nell'ipotesi di suo concorso  per  colpa propria o dei propri dipendenti.
Per il danno da semplice ritardo, il vettore ed internazionale può invece dare la prova liberatoria di aver adottato nell'occasione tutte le misure necessarie e possibili secondo il criterio della diligenza professionale per evitare il danno.
Per i pregiudizi all'incolumità fisica del passeggero il vettore aereo non beneficia di limitazioni di responsabilità.
Massimali invece sono previsti per il danno da ritardo del passeggero (4694 d.s.p.,) o per distruzione o perdita o avaria o ritardo per bagaglio consegnato da ciascun passeggero (1131 d.s.p.) salva la dichiarazione di particolare interesse dello stesso alla perfetta e puntuale riconsegna a destinazione  per bagaglio consegnato , fatta al momento dell'affidamento del stesso vettore.
Il ritiro senza riserve del bagaglio, comporta la presunzione semplice che lo stesso non ha subito danni. Inoltre qualora fossero danni occulti o non facilmente individuabili il consumatore deve presentare immediato reclamo scritto, entro e  comunque non oltre sette giorni della consegna.
E nulla ogni clausola contrattuale volta ad escludere la responsabilità del vettore o porre limiti inferiori a quelli fissati dalla convenzione di Montreal.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...