Di recente è intervenuto il Tribunale di Varese, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ed ha negato la possibilità per il condominio di installare un impianto di videosorveglianza
per riprendere aree condominiali comuni.
L'impianto di video sorveglianza non può essere predisposto nemmeno se il fine è la sicurezza dei singoli appartenenti del condominio, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti, a meno che non vi sia il consenso di tutti i condomini.
Il giudice ritiene prevalente il diritto di riservatezza (privacy) del singolo, rispetto alla sicurezza dei condomini.
Di seguito la sentenza.
Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Sentenza 16 giugno 2011, n. 1273
...omissis...
IN FATTO
Le parti sono tutte condomini dell’Immobile adibito ad uso abitativo e sito
in Varese alla via .. . Avendo subito alcuni tentativi di effrazione e degli
atti vandalici, il resistente p decideva, in uno con la moglie m, di installare
un impianto di videosorveglianza cui collegate tre telecamere: una, montata sul
pianerottolo del primo piano che inquadra parzialmente la porta di ingresso dei
ricorrenti (v. ricorso, pag. 1); una che riprende il portone e il garage; una
ultima che riprende la piccola porzione della vecchia serra.
I ricorrenti
chiedevano, in via cautelare, la rimozione dell’impianto di videosorveglianza,
in quanto destinato a riprendere e prelevare immagini degli spazi comuni e pure
dello spazio antistante il portone dei coniugi M P, di proprietà
esclusiva.
Le telecamere di cui si discute sono quelle contenute nei
documenti allegati al verbale di udienza del 10 giugno 2011: trattasi di
documenti che ha prodotto la parte resistente ma che devono ritenersi provati
nei fatti quivi racchiusi. Sulla base delle foto e delle specifiche tecniche
scolpite in tali documenti, infatti, il giudice ha interpellato il M presente in
udienza quanto alla corrispondenza delle allegazioni al suo impianto, ma questi
non ha inteso rispondere. Trattasi di comportamento che determina la prova del
fatto avverso perché: 1) è comportamento valutabile negativamente ex art. 116,
comma II, c.p.c. in quanto il titolare di un impianto è certamente a conoscenza
quanto meno della sua forma e del modello della video camera che utilizza ogni
giorno; 2) è comportamento valutabile ex art. 115, comma I, c.p.c. come omessa
contestazione specifica delle dichiarazioni avversarie.
Orbene, così
circoscritti i fatti, reputa questo giudice che il ricorso possa essere definito
senza istruttoria.
IN DIRITTO
La questione giuridica da
affrontare e risolvere è se il singolo condomino, uti singuli, cioè senza previa
delibera assembleare, possa installare a propria sicurezza un impianto di
videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversa su aree
condominiali comuni e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva
di altri condomini.
Va premesso che, almeno in sede penale, la questione
è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti
(Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44156 in Dir.
Pen. e Processo, 2009, 9, 1125), ha affermato che “non commette il reato di cui
all'articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita
privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di
tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare
le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune
dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei
condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell'esistenza delle
telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”; motivo per
cui
queste ultime non siano “neppure idonee a cogliere di sorpresa gli
altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati”. Il
Collegio ha precisato che: “La ripresa con una telecamera delle parti comuni non
può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata
dei condomini, poiché l’esposizione alla vista di terzi di un'area che
costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di
vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza,
anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano
state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò riprese”.
Vi è,
però, che la decisione del Collegio penale succitata si colloca nell’ambito del
diverso tema della tutela penale della riservatezza in ambito domiciliare,
seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite penali nella
sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006, e dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 149 del 2008 (su giudizio, peraltro, promosso con ordinanza del 25 gennaio
2006 proprio dal Tribunale di Varese). E, invero, la giurisprudenza di merito,
al riguardo, specifica come la mancanza di reato ex art. 615-bis c.p. non
rappresenta per ciò solo motivo di liceità della medesima condotta in sede
civile (Trib. Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, in atti): conclusione
corretta poiché l’art. 615-bis c.p. (e quindi Cass. pen. 44156/2008) si occupa
del domicilio e dell’art. 14 Cost., mentre il giudice civile, nei rapporti tra
condomini, guarda al diritto inviolabile alla riservatezza, e quindi all’art. 2
Cost. Sono beni giuridici diversi.
La decisione della Consulta sopra
richiamata contiene, tuttavia, taluni principi generali che è opportuno
sfogliare in via preliminare, al fine di reperire, nel caso di specie, la
soluzione che appare maggiormente corretta. In proposito, si deve difatti
osservare che, secondo la Consulta, l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto
due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da
determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come
diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso
delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità
del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non
tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico;
quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può
essere lesa – attraverso l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità
di un’intrusione fisica.
La Corte delle Leggi, nella sentenza 149/2008,
depurata dei riferimenti che non rilevano per l’odierno settore, puntualmente,
poi, osserva che in mancanza di una norma che consenta e disciplini il
compimento dell’attività di ripresa – soddisfacendo la doppia riserva, di legge
(quanto ai «casi» e ai «modi») e di giurisdizione, di cui all’art. 14, secondo
comma, Cost. – l’attività stessa dovrebbe ritenersi radicalmente vietata,
proprio perché lesiva dell’inviolabilità del domicilio, sancita dal primo comma
dello stesso art. 14 Cost.
Orbene, che nel caso di specie una specifica
regolamentazione manchi, è testimoniato dall’apposita segnalazione da parte del
Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento,
segnalazione volta a manifestare l'opportunità di un intervento legislativo
(cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei
condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul
sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it).
Alla
luce dei primi rilievi sin qui svolti è possibile concludere affermando che: 1)
le riprese sono idonee a strappare il tessuto connettivo dell’art. 14 Cost. se
non rette da una espressa previsione normativa di copertura; 2) la tutela penale
del domicilio – che riguarda l’art. 14 Cost. – è cosa diversa dalla tutela
costituzionale del diritto alla riservatezza – che riguarda l’art. 2 Cost.; 2)
nel settore delle riprese condominiali manca una norma ad hoc che offra
copertura legale alla videosorveglianza privata.
Che si tratti di un
settore governato da un corpus normativo speciale è certo. Il condominio negli
edifici è regolamentato nel libro III del codice civile, dedicato alla
proprietà. Sussiste la comunione quando la proprietà o altro diritto reale
spetta in comune a più persone (1100 c.c. ). Quando essa ha ad oggetto la
proprietà di edifici composti da più appartamenti si versa in una ipotesi di
comunione forzosa, il condominio negli edifici, dove coesiste una proprietà
individuale dei singoli condomini, costituita dall’appartamento, ed una
comproprietà sui beni comuni. Il condominio è tradizionalmente inteso come ente
di gestione e si presenta come diritto e come organizzazione: col primo aspetto
si fa riferimento al diritto soggettivo di natura reale (la proprietà comune)
concernente le parti dell’edificio di uso comune; col secondo aspetto si indica
l’organizzazione del gruppo dei condomini, composta essenzialmente dalle figure
dell’assemblea e dell’amministratore: organizzazione finalizzata alla gestione
delle cose, degli impianti e dei servizi. La specifica fisionomia giuridica del
condominio negli edifici - la tipicità, che distingue l'istituto dalla comunione
di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo -
si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni,
riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto. Secondo
l'interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di
condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti comuni e
le unità immobiliari in proprietà solitaria: collegamento, che può essere
materiale o funzionale. Il primo è consistente nella incorporazione tra entità
inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità separabili e si
concreta nella necessità delle cose, dei servizi e degli impianti per
l'esistenza o per l'uso dei piani o delle porzioni di piano. Il legame di tipo
funzionale si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni all'uso
o al servizio delle unità immobiliari. Il regime del condominio negli edifici -
inteso come diritto e come organizzazione - si instaura per legge nel
fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono
in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di
accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il
condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto
traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere
a soggetti differenti. In definitiva, la figura del condominio presenta
connotazioni assolutamente peculiari, in cui il “gruppo dei condomini” si trova
forzosamente in comunione, in una struttura anfibologica in cui coesiste
l’aspetto statico del diritto reale esclusivo con l’aspetto dinamico della
gestione – organizzazione.
Proprio sulla base delle premesse sin qui
illustrate, la giurisprudenza di merito è, in genere, nel senso di escludere un
potere condominiale dante causa di impianti di videosorveglianza: secondo Trib.
Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, si tratta di un comportamento che
viola il diritto alla riservatezza dei condomini in cui manca anche il requisito
della proporzionalità: per la sicurezza di uno, il danno ai tanti. Per la
giurisprudenza milanese, non è ammissibile l'installazione di
apparecchiature
che consentano di osservare le scale, gli anditi ed i
pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione
dell'altrui diritto alla riservatezza (Trib. Milano, 6 aprile 1992 in Arch.
Locazioni, 1992, 823). Per Tribunale di Salerno, ordinanza 14 dicembre 2010,
nemmeno l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione dell’impianto di
videosorveglianza, in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone
e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare; ciò
perché l'installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i
beni in comunione.
La materia è stata oggetto anche di interventi della
già ricordata Autorità Amministrativa Indipendente di settore (il Garante per la
protezione dei dati personali) per l’Italia, e di interventi in sede comunitaria
ed internazionale (in particolare, il parere n. 4/2004 dell'11 febbraio 2004
fornito dai Garanti europei, nonché le linee guida espresse dal Consiglio
d'Europa il 20-23 maggio 2003). Nella relazione del 2004, depositata il 9
febbraio 2005, il Garante evidenzia chiaramente che, avendo in questi casi la
ripresa finalità “private”, non può farsi riferimento al Codice della Privacy
(d.lgs. 196/2003); e, richiamando i documenti internazionali e comunitari,
riprende l’importanza del "decalogo" sulla videosorveglianza steso dalle
Autorità a garanzia dei cittadini. Il primo provvedimento è del 29 novembre 2000
in www.garanteprivacy.it, doc. web
n. 31019, nel quale si impartivano prime prescrizioni “nell’attesa di una
specifica legislazione”; il secondo, più dettagliato perché volto a tener conto
di variegate sollecitazioni provenienti da prassi applicative, è del 29 aprile
2004, doc. web n. 1003482; l’ultimo, è dell’ 8 aprile del 201. doc. web. n.
1712680.
Le delibere del Garante, almeno sotto alcuni aspetti (par. 13)
meritano di essere sfogliate. In primo luogo, distinguono opportunamente tra
riprese in ambito pubblico e riprese in ambito privato per collocare le
videoriprese condominiali nel secondo dei settori e, quindi, dettare regole
particolarmente precise e chiare:
1) quanto all'installazione di vere e
proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in
condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), il Garante ha precisato che
l'impiego di tali sistemi, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle
disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o
diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l'adozione di cautele a
tutela dei terzi. In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere
rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio
antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa
anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili,
pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri
condomini.
2) Il Garante, per legittimare la videosorveglianza, ha
richiesto la cd. valutazione di proporzionalità, da effettuare in rapporto ad
altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di
allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli
automatici).
Nella segnalazione al Parlamento e al Governo sulla
videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008 (in Boll., maggio 2008, n.
94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it), il Garante
rileva come emerge l’esistenza di due non convergenti approcci alla tematica, da
parte dei contrapposti interessi potenzialmente coinvolti dal funzionamento di
questi sistemi di
videosorveglianza: da un lato, l’esigenza volta a
preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (ad esempio,
rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti); dall’altro, la
preoccupazione che i trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente
conoscibili a terzi informazioni relative alla vita privata di chi vive in
edifici condominiali, come pure abitudini e stili di vita individuali e
familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi,
non controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree
comuni.
Nell’ultimo intervento, dell’8 aprile 2010, il Garante, nel
silenzio persistente del Legislatore, manifesta unicamente dubbi: “non è chiaro
se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in
base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di
conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la
deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una
determinata maggioranza)”.
Alla luce dei dati sin qui considerati, reputa
questo giudice che, nel silenzio della Legge, il condomino non abbia alcun
potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito
condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi
degli altri condomini; ma, ancora, reputa questo giudice che nemmeno il
Condominio abbia la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in
cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in
questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio
dispositivo dei diritti coinvolti.
Tutte le coordinate giuridiche sin qui
illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al
cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla
riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo all’art. 8). Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di
incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare,
senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine
di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino
ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune
immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti
inviolabili della persona. Peraltro, nell’ottica del cd. balancing
costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da
altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri
condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono
convivere.
Le videoriprese “private” del condomino causano, in assenza di
base legale, problemi di dimensioni particolarmente rilevanti (motivo per cui il
Garante sollecitava l’intervento del Legislatore): 1) che utilizzo può essere
fatto delle videoriprese che vengono acquisite dal singolo proprietario? 2) che
garanzie spettano a chi viene ripreso anche occasionalmente dalle telecamere? 3)
che limiti incontra la videoripresa rispetto ai soggetti più vulnerabili come
minori e incapaci?
Ebbene, sono solo alcuni dei quesiti a cui, nei
settori cd. regolamentati, la normativa offre puntuale risposta ma che
nell’ambito condominiale trovano un imbarazzante e pericolo
silenzio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sussiste il
fumus boni juris.
Il periculum in mora, in conformità alla giurisprudenza
del tutto prevalente, è in re ipsa, trattandosi di diritti fondamentali e della
personalità che ad ogni lesione si consumano senza possibilità di ripristino
dello status quo ante; ne è conferma il largo uso, in questa materia, della cd.
inibitoria (v. diritto all’immagine). Peraltro, nel caso di specie, l’utilizzo
delle telecamere ha causato un impoverimento delle attività quotidiane della
parte ricorrente e anche stati soggettivi che militano verso la patologia. Una
situazione che richiede urgente e immediata tutela.
I rilievi sin qui
svolti evidenziano la complessità della materia e la novità delle questioni
trattate, così da rendere del tutto consequenziale la compensazione delle spese
legali.
P.Q.M.
letti ed applicati gli artt. 669-sexies, 700 c.p.c.ORDINA
a M e P la immediata rimozione delle telecamere installate in ambito condominiale nella palazzina sita in Varese alla via … e, quindi, la rimozione dell’intero impianto di videosorveglianza, con effetto immediato e con loro mezzi, spese e sotto la loro responsabilità.
COMPENSA
le spese processuali di questa fase, per i motivi di cui in parte motiva.
MANDA
alla cancelleria perché si comunichi
Varese lì 16 giugno 2011
Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone
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