Questa domenica proponiamo una sentenza con la quale il Giudice di Pace di Milano ha affrontato una vicenda nota e comune per i consumatori italiani, ovvero il risarcimento del danno per interruzione del servizio telefonico.
Nel caso di specie, un professionista era rimasto vittima di continui disservizi da parte della compagnia telefonica e, dopo aver sollecitato l'intervento della società senza ottenere alcun riscontro, si è rivolto al giudice per ottenere il risarcimento del danno.
L'organo giudicante ha ritenuto fondata la domanda del consumatore, anche se quest'ultimo non ha dimostrato interamente il danno subito dal disservizio della società telefonica.
Il Giudice di Pace di Milano ha premesso che il servizio di telefonia deve essere considerato un servizio essenziale, in particolar modo per chi esercita un'attività professionale, per lo svolgimento del quale è essenziale il corretto funzionamento dei mezzi telematici.
Di conseguenza, in queste ipotesi il danno è "“in re ipsa” e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell’impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell’immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).".
GIUDICE DI PACE DI MILANO
SENTENZA DEL 9 MAGGIO 2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione
notificato il 31.08.2009, l’Avv. Ma.Pa. conveniva in giudizio Fa.
S.p.A. per chiedere l’accertamento dell’inadempimento
contrattuale della società convenuta e, per l’effetto, la sua
condanna al risarcimento dei danni patiti, che venivano quantificati
in Euro 3.594,26, od in quella maggiore o minore somma accertata nel
corso del giudizio.
L’attore esponeva di
aver stipulato con Fa. S.p.A., in data 11.12.2008, un contratto per
la fornitura di servizi di telefonia voce e internet con la garanzia
della piena operatività della portabilità di tutti i numeri
telefonici (linea fax e telefono) dallo stesso già utilizzati,
sostenendo che dopo disservizi di vario genere puntualmente segnalati
alla società convenuta e rimasti privi di riscontro, dal 18.02.2009
la linea fax del suo studio non era più funzionante sulla vecchia
numerazione Te., con notevole pregiudizio per l’attività
professionale svolta.
All’udienza del
19.01.2010 si costituiva la convenuta chiedendo, in via principale,
il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della
somma di Euro 1.072,07 per i servizi erogati da Fa. S.p.A.
Depositate
memorie autorizzate ed esperito il tentativo di conciliazione, che
non sortiva esito positivo, all’udienza del 21.12.2010 la causa
veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la
precisazione delle conclusioni e l’assegnazione a sentenza
all’udienza del 2.03.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e
va accolta, anche se parzialmente ridotta nel “quantum”.
Risulta pacifico e non
contestato:
- che l’Avv. Pa., in
data 11.12.2008, ha sottoscritto un contratto con Fa., denominato
“(...)”, avente ad oggetto la fornitura di servizi di
telecomunicazioni con particolari condizioni tariffarie, che
prevedeva il servizio accessorio c.d. di “(...)”, tramite il
quale il Cliente, pur cambiando il gestore telefonico, manteneva la
numerazione telefonica già in uso con il precedente gestore (doc. 1
e 2 fasc. attoreo);
- che la linea fax
dell’attore corrispondente al n. (...) non è mai stata attivata,
malgrado ne fosse stata garantita la portabilità. Dalla
documentazione prodotta in giudizio emerge che Fa. S.p.A. ha offerto
un servizio non corrispondente a quanto contrattualmente pattuito e
non ha mai dato riscontro alle numerose richieste di assistenza e
chiarimenti formulate dall’attore, anche in merito alla rispondenza
delle somme richieste dalla convenuta con gli accordi economici
previsti nel pacchetto “(...)”.
La convenuta, nei suoi
scritti difensivi, ha sostenuto che sia per l’attivazione dei
servizi che per la procedura di portabilità era necessaria la
collaborazione dell’operatore Te., ma non ha poi fornito alcuna
prova in contrasto con quanto esposto dall’attore, il quale ha
dichiarato di aver appreso nel dicembre 2010 che il trasferimento
della propria linea telefonica per il rientro in Te. era impedito
dalla stessa Fa. S.p.A. (doc. 21 e 22 fase, attoreo).
Quanto alla richiesta di
risarcimento danni formulata dall’attore, è innegabile che
l’inadempimento dell’operatore telefonico ha provocato un grave
pregiudizio all’Avv. Pa. Considerato che la piena operatività di
un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per
qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari
per l’esercizio di un’attività professionale, per lo svolgimento
della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi
telematici, si deve concludere che il danno è “in re ipsa” e
consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi
o nell’impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi.
Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione
dell’immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema
Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che
avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno
ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze
telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).
Dal suddetto
inadempimento deriva, ex art.
1223 c.c., il diritto dell’attore ad
essere risarcito.
Risultando provato il
danno nella sua esistenza, ma non potendo essere esattamente
quantificato, con una valutazione equitativa, ex art.
1226 c.c., viene determinato in Euro
3.000,00, sulla base della durata e della gravità dei disservizi. Da
tale somma andrà detratto l’importo che si ritiene dovuto
dall’attore per i servizi forniti da Fa. e di cui lo stesso ha
usufruito, equitativamente determinato in Euro 750,00, in
considerazione della mancata prova da parte della convenuta che le
somme richieste e contestate dall’attore siano state correttamente
calcolate sulla base delle condizioni tariffarie concordate.
Per quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento
della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al
saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano d’ufficio come in dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace, ogni
contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna Fa. S.p.A. al
pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 2.250,00,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta
alla rifusione delle spese processuali liquidate nella somma di Euro
1.725,14, di cui Euro 288,14 per spese, Euro 1.437,00 per diritti ed
onorari, oltre spese generali (12,50%) ed accessori di legge.
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