Il Tribunale di Firenze, seguendo una linea affermatasi presso i giudici di merito, ha ribadito i presupposti per l'ammissibilità dell'azione collettiva per la tutela degli interessi dei consumatori.
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha riscontrato che la condotta oggetto di contestazione non rientra tra quelle per le quali è stata introdotta l'azione collettiva ex 140 bis del Codice del Consumo nel nostro ordinamento.
Trib_FI_Ordinanza30052011
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