domenica 8 gennaio 2012

La Cassazione conferma l'invalidità dell'atto notificato al precedente domicilio del contribuente

La Sezione V della Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio di invalidità dell'atto tributario notificato alla precedente residenza del contribuente.

Il Giudice, dopo aver ricordato le modifiche intervenute all'art. 60 del DPR 600/1973 così come modificato dal D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), ha così evidenziato "in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, il DPR n. 600/1973, art. 60, ultimo comma, nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60 giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall'ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità (Corte Costituzionale n. 360/03), con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato.
Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D. L. n. 223/2006, art. 37, comma 27, convertito con la legge 248/2006, non può, infatti, applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legge medesimo (Cass. 26542/08, 13510/09). Ne discende che, nel caso di specie, essendo la variazione del domicilio fiscale della contribuente divenuta efficace in epoca precedente la notifica dell'avviso di accertamento - avendo detta variazione effetto immediato, poichè avvenuta prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 223/2006 - la
notifica di tale atto deve ritenersi invalida, come correttamente ritenuto dal giudice di appello".
cassVord24877_2011

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