domenica 12 febbraio 2012

La Corte di Giustizia UE: la compagnia aerea ti lascia a terra? hai diritto anche al danno morale

La sentenza proposta di seguito è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia UE lo scorso 13 ottobre 2011, la quale ha risolto una questione interpretativa delle norme europee in materia di risarcimento del passeggero per aver subito un danno da ritardo del volo aereo.

Il giudice comunitario ha, in particolare, esteso la nozione di "cancellazione del volo" anche alla ipotesi di in cui l'aereo sia partito e successivamente, anche per un problema tecnico, abbia fatto ritorno al punto di partenza.

La Corte ha stabilito che il passeggero ha il diritto a percepire una somma ad indennizzo del disagio creato dalla compagnia aerea per il ritardo ingiustificato di partenza.

La sentenza ha anche il pregio di meglio definire il concetto di "risarcimento supplementare" ex art. 12 del Regolamento n. 261/2004, prevedendo la possibilità per il passeggero di poter pretendere anche il danno morale conseguente all'inadempimento da parte del vettore.

La Corte di Giustizia UE amplia, quindi, le ipotesi di danno in favore del passeggero che può ottenere anche il danno morale, nel caso in cui il giudice ritenga sussistere tale voce.  

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