Questa
settimana ci siamo dedicati ad una autorità amministrativa
indipendente di recente istituzione: l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM).
Introdotta
in Italia nel 1997 (legge 31 luglio 1997,n. 249), l'AGCOM ha sede a
Napoli ed è presieduta da Corrado Calabro, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio,
dal 9 maggio 2005.
- Componenti- Presidente-Commissione per le infrastrutture e le reti- Commissione per i servizi e i prodotti- Consiglio (composto dal Presidente più i commissari)
- CompitiL'AGCOM svolge, come le autorità analizzate nelle scorse settimane, una attività di controllo e monitoraggio del mercato delle telecomunicazioni (telefono – televisione – internet etc.) e vigila nell'interesse degli utenti e del mercato. Tale ruolo di vigilanza è finalizzato a garantire un mercato più libero e trasparente ed il rispetto dei principi fondamentali quali:- libertà di comunicazione;- segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;- libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.- sono attribuite, inoltre, competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni.Il Consiglio svolge attività di controllo delle posizioni dominanti; promuove accordi transfrontalieri tra operatori del settore; interviene nei piani di assegnazione delle frequenze; avanza proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi per gli utenti che usufruiscono di un servizio di telecomunicazione.L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento svolta ad illustrare la propria attività, le condizioni di concorrenza del mercato ed avanzare possibili riforme normative ritenute utili allo sviluppo omogeneo e concorrenziale del settore.Occorre ricordare, inoltre, che l'Autorità collabora con le altre authority create negli altri Stati al fine di individuare possibili strategie comuni contro fenomeni criminali internazionali.
- Attività sanzionatoriaGli ultimi interventi legislativi hanno ampliato i poteri dell'Autorità sotto il profilo sanzionatorio degli operatori di settore. In precedenza, infatti, l'AGCOM poteva intervenire in quanto in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito.L'Autorità può, senza dover condurre alcuna fase di indagine conoscitiva approfondita e se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, intervenire con misure volte a correggere tale distorsione.Le misure amministrative hanno durata temporanea, e lo stesso provvedimento deve indicare il periodo di validità che però può essere oggetto di rinnovo.Tale intervento, in particolare, può riguardare anche imprese che pongano in essere pratiche illecite e dannose per il mercato.L'Autorità può intervenire e chiedere la cessazione della pratica contestata e, laddove la società non ottemperi all'invito avanzato dall'AGCOM, quest'ultima la può sanzionare con multa.
- CORECOM (Comitati regionali per le comunicazioni)Organismo amministrativo introdotto con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con il fine di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.Gli ambiti di intervento del CORECOM sono stati definiti nel 2003, a seguito dell’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale è stato sottoscritto un accordo quadro finalizzato ad introdurre i principi generali che devono caratterizzare l'attività di questi soggetti; le funzioni delegate in tema di comunicazioni; i programmi di attività e le risorse finanziarie.Tale Accordo quadro del 2003, a cui sono seguite delle convenzioni bilaterali tra l'Autorità e le varie regioni, ha introdotto le materie c.d. “di prima fase" ossia i settori di operatività territoriale del CORECOM:
a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al
settore radiotelevisivo locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione
e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in
ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste
dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del
diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo
locale;
d) esperimento in tema di tentativo di
conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra
organismi di telecomunicazioni e utenti;
In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto nuovo
Accordo quadro, sostituitvo di quello precedente, con il quale sono
stati estesi i poteri del CORECOM ed introdotte le materie c.d. “di
seconda fase”, ossia:
e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di
comunicazione elettronica (elenco dei provvedimenti assunti
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Co.re.com.
delegati);
f) la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di
programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio
dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio
delle trasmissioni dell’emittenza locale. Con riferimento a tale
funzione delegata è possibile consultare il Vademecum per le
emittenti televisive locali digitali ed analogiche, a cura
dell’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità.
Sede CORECOM di Trento
Trento (Comitato Provinciale per le Comunicazioni)
Via Manci,
27
c/o Consiglio Provinciale
38100 Trento
Presidente:
Enrico Paissan
Tel.:
0461/213197
Fax:
0461/213155
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