Nelle ultime settimane molti contribuenti hanno ricevuto un invito a pagare il canone RAI in quanto possessori di mezzo idoneo alla divulgazione di immagini televisive.
La richiesta di pagamento, sotto forma di avviso bonario, inviata dalla RAI è rivolta a tutti gli operatori commerciali che possiedono, all’interno della propria azienda, un computer o altro mezzo idoneo alla visione dei canali televisivi.
Legittima questa richiesta?
1. il presupposto per essere assoggettati al pagamento del canone: il possesso di un televisore
Abbiamo già trattato l’argomento nel blog di Consumatore Informato (vedi) chiarendo che il presupposto impositivo per l’assoggettamento all'imposta è rappresentato dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo per la visione di trasmissioni audiovisive.
La regola, introdotta con un Regio Decreto del 1938, è sicuramente applicabile al possessore di un televisore, mentre molti dubbi sono sorti in merito alla sua estensione applicativa relativamente ad altri apparecchi, quali computer, tablet, smart phone, i quali non sono adibiti specificatamente alla visione televisiva.
2. ….la RAI ritiene dovuto il canone: la lettera dello scorso gennaio
La RAI ritiene dovuta tale imposta dai contribuenti possessori di un pc aziendale, tant’è che lo scorso gennaio non ha esitato a richiedere il pagamento dell’abbonamento per euro 219,00, attraverso la lettera che vi proponiamo di seguito.
La missiva di mamma RAI inizia così «La informiamo che le vigenti disposizioni normative impongono l'obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito familiare, compresi computer collegati in rete indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti».
Di seguito, la RAI procede a chiedere il pagamento:
Tale imposta viene definita “canone speciale” ed è dovuta, almeno così sostiene l’azienda di Viale Mazzini, solo da coloro che utilizzano uno o più apparecchi adatti alla diffusione di immagini televisive al di fuori del contesto familiare, ossia è dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico.
E secondo la RAI rientrano nell'area del presupposto ex art. 1 del R.D. 246/1938 (Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le
norme di cui al presente decreto) anche i possessori di PC aziendali.
3. E' legittima tale richiesta?....no!
La RAI pare abbia deciso di arrestarsi e non pretendere più alcun importo per i possessori di PC o smart phone, forse perchè si è resa conto della assurdità della propria pretesa.
L'azienda intende pretende il pagamento del canone solo dalle aziende che utilizzano gli schermi video come televisori e per fini strettamente commerciali.
Può, in ogni caso, la RAI pretendere il pagamento del canone da parte del possessore di un computer?
A parere di chi scrive non esiste tale possibilità, a meno che non vi sia un cambiamento della norma originaria, ossia il R.D. 246/1938.
La norma, sorta in altri tempi, non riesce a ricomprendere nell'area di tassabilità anche l'ipotesi del possesso di un computer, o altro trasmettitore esclusivamente adibito per la visione di immagini televisive.
Nè esiste alcuna norma, nemmeno secondaria, che abbia inteso estendere la tassazione anche al possessore di uno computer.
Appare chiaro, però, che un intervento legislativo in materia di canone RAI sarebbe necessario al fine di rendere più chiara ed aggiornata la normativa in materia.
4. Passi futuri - l'interpello
Assunto che la norma del 1938, nemmeno nella sua versione rivisitata, prevede il pagamento dell'abbonamento RAI da parte dei possessori di PC aziendali, come può essere legalmente contrastata questa richiesta?
Si ritiene, come sostenuto da più parti, che il modo migliore per poter trovare una soluzione favorevole sia quello di proporre apposita istanza di interpello da inviare all'Agenzia delle Entrate - sportello SAT di Torino - chiedendo un chiarimento specifico (e normativo) sulle ragioni che supportano tale richiesta di pagamento.
4. Passi futuri - l'interpello
Assunto che la norma del 1938, nemmeno nella sua versione rivisitata, prevede il pagamento dell'abbonamento RAI da parte dei possessori di PC aziendali, come può essere legalmente contrastata questa richiesta?
Si ritiene, come sostenuto da più parti, che il modo migliore per poter trovare una soluzione favorevole sia quello di proporre apposita istanza di interpello da inviare all'Agenzia delle Entrate - sportello SAT di Torino - chiedendo un chiarimento specifico (e normativo) sulle ragioni che supportano tale richiesta di pagamento.
Sulla base della risposta ottenuta dall'Agenzia delle Entrate è possibile, ove esistano i presupposti, successivamente proporre ricorso avverso la richiesta di pagamento.
Appare logico osservare, però, che la richiesta di pagamento di 219,00 euro, quale canone speciale, appare comunque esosa anche per la piccola impresa commerciale, la quale è chiamata, successivamente, a spendere altri denari per ottenere quanto illegittimamente preteso dalla RAI.
5. Aggiornamento - Passo indietro della RAI
La RAI, con comunicato che vi proponiamo di seguito, si è ravveduta ed ha chiarito che la propria pretesa è limitata solo a poche categorie di soggetti, mentre sono esclusi dal pagamento coloro che sono meri possessori di PC.
Consumatore Informato accoglie con favore la rettifica tempestivamente comunicata dall'Azienda.
"La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.
La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più' televisori. Cio' quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.
Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore."
Nessun commento:
Posta un commento