sabato 12 novembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: Canone RAI – chi lo deve pagare e chi no

Questa settimana abbiamo trattato l'abbonamento alla RAI, ovvero la tassa più evasa in Italia, come ribadito da recenti ricerche statistiche.

Chi lo deve pagare? Quali sono i presupposti per essere assoggettato all'abbonamento RAI? Chi ne rimane escluso?

a.- Presupposto impositivo del canone RAI – la detenzione dell'apparecchio audiovisivo
Non fatevi ingannare dal termine “abbonamento”, in verità il canone RAI è una vera e propria imposta che grava su tutti i possessori di televisori.
E' stata introdotta nel lontano 1938, con il Regio Decreto-Legge del 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con la Legge 4 giugno 1938, n. 880, e colpisce tutti i detentori di uno o più apparecchi adatti alla ricezione televisiva.
Il presupposto impositivo per l'assoggettamento all'imposta è, quindi, rappresentato dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo per la visione di trasmissioni audiovisive.
La natura impositiva dell'abbonamento RAI è stata più volte affermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha anche stabilito che riscossione è demandata all'Amministrazione finanziaria (tra le altre, Corte Costituzionale n. 284/2002, Corte Costituzionale n. 219/1989; Corte Costituzionale n. 535/1988).
Il canone RAI, infatti, viene riscosso dallo Sportello S.A.T. (Sportello Abbonamenti TV) di Torino.
La detenzione di computer idonei alla visione di trasmissioni televisive obbliga l'utente a pagare l'abbonamento RAI? La vicenda è stata oggetto di varie risoluzioni con le quali l'Agenzia delle Entrate ha, infine, lasciato il compito al Ministero delle Telecomunicazione di includere o meno nell'ambito di applicazione delle norme previste per l'abbonamento RAI anche i computer e gli apparecchi telefonici.
La questione è molto delicata e dibattuta anche alla luce delle recenti lettere inviate dall'azienda di Viale Mazzini ai possessori di computer aziendali ai quali è stato chiesto il pagamento del canone speciale (vedi).

b.- segue: chi paga l'abbonamento? L'Agenzia delle Entrate può decadere dal suo diritto di riscossione del canone?
Il canone annuale RAI, quindi, deve essere versato da chiuque detenga il televisore e l'obbligo tributario non viene meno al verificarsi di eventi quali l'assenza di segnale; il possesso di antenna idonea per la ricezione digitale; televisore non di proprietà dell'abbonato e casi simili.
La mera detenzione obbliga l'utente al pagamento dell'imposta il cui scopo è quello di finanziare il servizio televisivo pubblico.
Il pagamento del canone, in altri termini, crea un rapporto di natura contrattuale tra lo stesso contribuente e l'Ufficio S.A.T. che ha durata decennale. Ne consegue che l'Ufficio può reclamare il pagamento dei canoni RAI per i dieci anni successivi in applicazione del principio ex art. 2946 c.c..

c. no detenzione – no canone. La lettera di disdetta dall'abbonamento
Abbiamo in precedenza osservato che il presupposto per il pagamento del canone RAI è la detenzione dell'apparecchio audiovisivo, anche se non utilizzato per vedere alcuna trasmissione.
Ne consegue che l'obbligo tributario permane nei confronti del contribuente fino a quando quest'ultimo non dichiari, con formale lettera ex art. 10 R.D.L. 246/1938, di non possedere (o meglio detenere) alcun televisore.
Solo in questo momento viene meno il presupposto per il pagamento dell'abbonamento RAI, per mancanza di presupposto d'imposta.
La cessazione del rapporto tributario legittima l'Ufficio ad attivare il controllo in merito all'effettiva veridicità della dichiarazione rilasciata dal contribuente e, nel caso di ritrovamento di apparecchio all'interno della residenza di quest'ultimo, all'apposizione dei relativi sigilli su tutti gli apparecchi televisivi posseduti.

d. Come realizzare la disdetta?
Riprendiamo quanto indicato dallo stesso sito web della RAI, la quale chiarisce come realizzare la disdetta
La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
  • L’abbonato cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.
    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
  • L’abbonato comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).
    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
    Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
  • Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
    Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare a: Ag. delle Entrate DP I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22 10121 – Torino Vaglia e Risparmi indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).
    Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato ricevera' dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.
    In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246.
    ”.
    fonte: www.rai.it
e. Categorie esenti dal pagamento del canone
Con la legge24 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Legge Finanziaria per l'anno 2008) all' art. art. 1, comma 132, è stata prevista l'abolizione del canone RAI per i cittadini con più di anni 75.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità’ (euro 6.713,98 annui).


Di seguito, potete ascoltare parte dell'incontro di venerdì 18 novembre 2011.

2 commenti:

  1. Su quale c.c bisogna effettuare il versamento di 5,16 euro?

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  2. c/c 9100 intestato all'AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT

    RispondiElimina

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