La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 79/2011 (cd Codice del Turismo), ossia la famosa riforma introdotta dall'allora Ministro Brambilla meno di un anno fa.
Il Giudice delle leggi, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, ha ritenuto che alcune norme introdotte dal Codice del Turismo siano in aperto contrasto con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato, da una parte, e Regioni/Provincie dall'altra.
Ha ritenuto, infatti, che il legislatore nazionale, pur dovendo dare attuazione alla normativa comunitaria, non possa travalicare la ripartizione delle competenze così come prevista dalla Costituzione e disciplinare specifiche questioni riservate al singolo soggetto legislativo territoriale.
Tra le norme "cancellate" dalla Consulta rientra anche l’articolo 3 del Codice del Turismo, il quale disponeva che "lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.".
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma in quanto " Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.".
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma in quanto " Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.".
Altre norme della legge n. 79/2011 hanno ricevuto medesimo trattamento come si evince dalla lettura della sentenza che vi proponiamo di seguito.
Corte_Cost_80_2012
Nessun commento:
Posta un commento