sabato 28 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: buon viaggio informato

Per trascorrere lietamente un periodo vacanza, è sempre opportuno ricordarsi di porre in atto tante singole attenzioni, che possono fortemente ridurre o eliminare il maggior numero d’imprevisti che possiamo incontrare prima, durante e dopo, il meritato periodo di riposo.

Queste piccole attenzioni di cui abbiamo già parlato, sono fondamentalmente legate ad atteggiamenti e comportamenti che dovrebbero diventare naturali per un consumatore consapevole e correttamente informato. Molte e preziose informazioni in tal senso le troviamo in un’ importante intervento legislativo in materia turismo.

Parliamo del D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 e dell’allegato I ,(meglio conosciuto come Codice del Turismo) in vigore dal giugno dello scorso anno.

Tale codice, che costituisce un importante intervento di riordino della materia del turismo, disciplina, tra l’altro anche le norme che si riferiscono ai pacchetti di viaggio. La normativa precedente trovava la sua sede nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo) negli articoli dall’84 al 100, che sono stati oggetto di abrogazione esplicita ai sensi della lettera m dell’art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011.

Ad una attenta analisi, le norme traslate nel nuovo codice sono state assorbite con poche modifiche sostanziali, ma integrate da alcune importanti novità (ad esempio la previsione, in realtà già elaborata dalla giurisprudenza del concetto di danno da vacanza rovinata).

Procedendo per ordine è obbligo evidenziare quanto contenuto nell’art. 34 che definisce il concetto di Pacchetti Turistici, e i successivi art. 36, 37 e 38 che definiscono rispettivamente, gli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici, l’informazione del turista, e i contenuti dell’opuscolo informativo. 

Al fine di una più agevole consultazione riportiamo integralmente gli articoli citati. 

ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.".

Come già detto, merita particolare attenzione il contenuto dell’art. 47 del Codice del Turismo, che disciplina il danno da vacanza rovinata. Questi si configura quando l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, non sia di scarsa importanzaIn questi casi il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.(c.d. danno morale).

Naturalmente è fatto slavo il diritto del turista di chiedere anche la risoluzione del contratto.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina le tempistiche della prescrizione.

Per il danno alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, mentre per danni diversi da quelli alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in un anno.

In entrambi i casi, tali termini decorrono dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza.

Al fine di far valere i propri diritti, appare doveroso infine sottolineare il contenuto dell’art. 49 del Codice del Turismo che indica modalità e tempi di un eventuale reclamo, che deve essere inoltrato dal turista, mediante tempestiva presentazione “affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Si precisa inoltre che il reclamo si può sporgere mediante” l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento all'organizzatore o all'intermediario”.

In questa ultima ipotesi suggeriamo di spedire la raccomodata sia all'organizzatore che all'intermediario.

Il tutto deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Ricordiamo infine che nella materia del turismo, non è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, salvo diversa diposizione (sicuramente) presente nel contratto sottoscritto.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...