La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha di recente confermato il principio secondo il quale è invalido l'avviso di accertamento notificato al contribuente prima del termine di 60 giorni dalla consegna della copia del processo verbale di chiusura dell'indagine.
Il giudice ha osservato che il contribuente ha il diritto di poter proporre, entro l'appena menzionato termine di 60 giorni, considerazioni e valutazioni in merito alle conclusioni/contestazioni sollevate dall'Agenzia delle entrate.
Trattasi di diritto di difesa sancito dall’ art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, il quale così dispone " Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.".
La CTR Lombardia ha osservato che“qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l’esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso, su invito dell’Amministrazione Finanziaria è qualificabile come attività di verifica. In sostanza, ai fini dell’osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentire al contribuente stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni. La mancata osservanza della norma per la chiusura della verifica invalida, pertanto, la procedura di verifica rendendo, di conseguenza, illegittimo l’avviso di accertamento”.
Commissione Tributaria Regionale Lombardia 4/12/12
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