mercoledì 29 agosto 2012

Anche le sanzioni del fisco entrano nel procedimento di mediazione

L'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente per spiegare alcuni aspetti pratici relativi alla mediazione in materia tributaria.

La Direzione Centrale degli Affari Legali ha di recente pubblicato la Circolare n. 33/E con cui ha fornito dei chiarimenti di alcuni aspetti relativi al procedimento di conciliazione delle controversie tra fisco e contribuente.

Uno degli aspetti più importanti dell'intervento dell'Agenzia ha ad oggetto la possibilità di utilizzare tale strumento anche per le controversie fiscali aventi ad oggetto sanzioni amministrative.

L'Agenzia chiarisce che il contribuente può optare per la procedura di mediazione con il fisco anche per provvedimenti aventi ad oggetto solo sanzioni tributarie.

In buona sostanza, il contribuente che abbia subito sanzioni amministrative non superiori a 20.000,00 euro deve necessariamente presentare istanza di mediazione prima di impugnare l'atto avanti alla Commissione Tributaria.

L’ufficio valuta l'esistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela dell'atto con le sanzioni amministrative, ovvero ridetermina l'importo della stessa.
 
Nel caso in cui arrivi l’accordo, la sanzione applicabile è nella misura del 40% fermo restando che l’importo non deve essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
 
La Direzione chiarisce che il procedimento di mediazione tributaria non può trovare applicazione alla sanzione che prevede la chiusura o la sospensione della licenza per un esercizio che non ha emesso fatture o scontrini fiscali.

Di seguito la Circolare n. 33/E


 Agenzia Entrate - circolare n. 33e

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