mercoledì 15 agosto 2012

Carenza informativa delle spese istruttorie per il fido - l'Antitrust "pizzica" BNL

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato sanziona BNL per non aver adeguatamente informato i propri clienti delle spese di istruttoria per il fido concesso sullo scoperto di conto corrente. 

Ancora una volta l'Antitrust "spulcia" tra i contratti delle banche e rileva l'esistenza di carenze informative in merito ai costi che gli utenti sono chiamati a pagare per poter usufruire dei servizi bancari.

1. La vicenda - BNL non informa i clienti dei "diritti di istruttoria"
L'Autorità Garante ha avviato una indagine nei confronti della banca accertando che sino al 2009 l'istituto di credito aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente che non indicava tutti i costi che il correntista avrebbe sostenuto per ottenere il servizio.

Il contratto conteneva l'indicazione del tasso di interesse e di alcune spese di conto, mentre per altri costi (esempio per lo scoperto di conto corrente o per gli affidamenti), l'utente veniva invitato a prendere visione dei fogli informativi presenti presso le filiali.

I contratti non indicavano, in particolare, il costo relativo alle spese di istruttoria collegate allo scoperto di conto corrente.

Nel 2009, la Banca ha iniziato ad operare diversamente rispetto alla concessione del fido ai propri correntisti, avviando una revisione anche dei costi di istruttoria addebitati all'utente.

Nel 2010, con l'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento, BNL ha adeguato i propri modelli contrattuali indicando anche le spese di istruttoria che il correntista era tenuto a versare per la propria richiesta di fido, indipendentemente dall'esito della valutazione operata dalla banca.

Per una parte dei clienti, però, non è stato né comunicato il cambiamento operato, né sono state applicate le nuove spese di istruttoria previste già dal 2009.

Tale omissione si sarebbe protratta almeno sino al 1° gennaio 2012.

L'Antitrust ha rilevato anche delle errate modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli dei contratti per la propria clientela, la quale non è stata resa completamente edotta delle nuove condizioni contrattuali relative alla spese per l'istruttoria.

2. La violazione delle norme in materia di condotta commerciale scorretta
L'attività di BNL è stata qualificata dall'Antitrust come come condotta commerciale scorretta, in violazione dell'art. 27 del Codice del Consumo.

L'Autorità Garante ha individuato la violazione dell'art. 27 con riferimento alle omissioni informative delle condizioni contrattuali da parte di BNL nei confronti dei clienti almeno sino al novembre 2009.

In seguito, l'AGCM ha rilevato e sanzionato le informazioni ingannevoli fornite dalla banca ad alcuni clienti negli ultimi anni, con applicazione di spese di istruttoria superiori a quelle dovute.

Infine è stata considerata condotta commerciale scorretta l'omessa - totale o parziale - informativa della variazione sfavorevole delle condizioni contrattuali verso la clientela.

Tutte queste attività hanno condotto AGCM ha sanzionare con 1.200.000,00 euro BNL per violazione del Codice del Consumo.

Pur avendo la Banca tutta la possibilità di vedere annullato il provvedimento attraverso il ricorso al TAR, osserviamo che ancora una volta l'AGCM interviene nei contratti bancari rilevando condotte scorrette delle banche nei confronti degli utenti.

Ci chiediamo perché questi interventi non sono posti in essere dall'Organo di controllo delle banche, ossia la Banca d'Italia.

AGCM sanziona BNL

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